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15.2001.261 • TRAC TI 15.2001.261 Generato dall'IA

Debtor Spouse Service Challenge Rejection

Numero d'incarto 15.2001.261
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor challenged the validity of a notice of execution proceedings served upon their spouse, arguing that personal service was required; however, the court rejected the appeal, reasoning that according to the relevant execution law, service upon an adult member of the debtor's family at their residence is a valid method of notification when the debtor is absent, which was the case here, thereby deeming the service correctly executed.

Regesto Legislator

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Art. 64 cpv.1 LEF, Art. 64 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF; Debtor Spouse Service Challenge Rejection: Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

Parole chiave

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coniuge validità della notificazione procedura esecutiva opposizione al precetto esecutivo membro della famiglia opposizione al matrimonio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 64 LEF

The appeal was rejected based on the correct application of this article regarding the notification of enforcement acts.

art. 17 LEF

Cited in the procedural order regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive as the provision governing the right to appeal against this decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00261 · Lugano 5 ottobre 2001 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 settembre 2001 di

__________ contro

__________ nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________

viste le osservazioni 27 settembre 2001 dell’UEF di __________ esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

che in data 6 settembre 2001 veniva notificato alla moglie dell’escusso il PE n. __________ dell’UEF di __________;

che a tale PE la moglie dell’escusso non ha interposto opposizione;

che con ricorso 25 settembre 2001 __________ si aggrava contro la notifica del PE in oggetto al proprio coniuge, formulando nel contempo opposizione;

che il ricorrente sostiene che il PE doveva essergli notificato personalmente;

che per l’art. 64 cpv.1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 64 LEF);

che nel caso di specie, essendo assente il debitore, l’atto esecutivo è stato notificato alla moglie dell’escusso;

che di conseguenza la notifica del PE n. __________ è avvenuta correttamente, in applicazione di quanto sancito dall’art. 64 cpv. 1 LEF;

che il gravame deve quindi essere respinto;

che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 64 LEF

pronuncia:

1. Il ricorso 25 settembre 2001 __________, __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario