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15.2001.247 • TRAC TI 15.2001.247 Generato dall'IA

Creditor Appeal Regarding Enforcement Jurisdiction After Debtor's Change of Residence

Numero d'incarto 15.2001.247
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed an enforcement action stemming from a deficiency certificate, challenging a seizure report dated June 28, 2001, which was executed after the debtor had moved residence in May 2000, thereby violating the rule that seizure must occur at the debtor's domicile (Article 46 LEF) and the rule that execution continues at the previous domicile only if specific acts precede a move (Article 53 LEF). The court reasoned that since the seizure and continuation requests occurred after the debtor's change of address, the enforcing office lacked territorial jurisdiction, rendering the June 28, 2001, seizure report null and mandating the transfer of the execution requests to the territorially competent office, while affirming the validity of prior seizures conducted while the debtor still resided in the original municipality.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 46 cpv. 1 LEF, Art. 8a LEF, Art. 53 LEF, Art. 53 con, Art. 34 LEF; Creditor Appeal Regarding Enforcement Jurisdiction After Debtor's Change of Residence: The court reasoned that since the seizure and continuation requests occurred after the debtor's change of address, the enforcing office lacked territorial jurisdiction, rendering the June 28, 2001, seizure report null and mandating the transfer of the execution requests to the territorially competent office, while affirming the validity of prior seizures conducted while the debtor still resided in the original municipality.

Parole chiave

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cambiamento di domicilio vigilanza dell'autorità competente incompetenza territoriale decisione d'esecuzione credito in esecuzione competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 53 LEF

This article was the main ground for declaring the attachment order of June 28, 2001, null and void due to the debtor's change of domicile.

art. 34 LEF

This article concerning the proof of service of acts was cited in the operative orders as a directive for future conduct of the enforcement office.

art. 110 LEF

This article concerning the formation of execution groups was cited in the operative orders as a directive for future conduct of the enforcement office.

art. 17 LEF

This article was cited in the list of provisions governing the decision, concerning the nature of the appeal to the supervisory authority.

art. 46 LEF

This article concerning the debtor's domicile was cited in the list of provisions governing the decision.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This article concerning the principle of free procedure was cited in the list of provisions governing the decision.

art. 61 OTLEF

This article concerning the lack of assigned fees was cited in the list of provisions governing the decision.

art. 62 OTLEF

This article concerning the lack of assigned indemnities was cited in the list of provisions governing the decision.

art. 19 LEF

This article was cited as the basis for filing an appeal against the current decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00247 · Lugano 19 novembre 2001 /LG/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 luglio 2001 di

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________ nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare contro

__________

procedura concernente anche

1. __________

2. __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto:

A. Il 6 aprile 2001 __________ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione nei confronti di __________ - __________ sulla base dell'attestato di carenza beni del 7 febbraio 2001 emesso dall'UEF di __________ nei confronti dell'escusso per un importo complessivo di CHF 1'724'258.80. Tale esecuzione è stata inserita nel gruppo di esecuzione n. 13 assieme alle esecuzioni della __________, __________ e della __________.

B.Con verbale di pignoramento datato 25 gennaio 2001, munito di un timbro di spedizione indicante la data del 28 giugno 2001, l'UEF di __________ ha pignorato 67 oggetti, stimati in complessivi CHF 7'783.–, già pignorati in altre procedure per un totale di CHF 5'272'500.– e parzialmente rivendicati (da tempo) dalla moglie dell'escusso e dalla __________ (con sede presso __________, __________, __________). Il verbale di pignoramento prevede inoltre un calcolo del minimo esistenziale dell'escusso, che presenta introiti mensili per CHF 2'481.– a fronte di spese mensili riconosciute di CHF 5'428.–. Il verbale indica che il pignoramento è insufficiente e che per lo scoperto vale quale attestato di carenza beni provvisorio. Il verbale è stato notificato al rappresentante del creditore il 2 luglio 2001.

C. Con ricorso 10 luglio 2001 __________ rileva diverse vizi di forma contenuti nel verbale di pignoramento, tra cui la data di esecuzione dello stesso, l'omissione dell'indicazione del luogo in cui si sarebbe svolto il pignoramento, l'inserimento di esecuzioni sull'arco di 4 mesi nello stesso gruppo, il pignoramento dei soli beni dello studio medico dell'escusso ad esclusione dei beni presenti al domicilio. Il ricorrente esprime inoltre il sospetto che l'Ufficio non abbia più materialmente effettuato operazioni di pignoramento dal febbraio 1999. Egli rileva inoltre che per l'allestimento del computo del minimo vitale dell'escusso si è tenuto conto di dati vecchi e limitati al periodo 30.1-31.7.1998. In conclusione chiede che si proceda all'audizione dell'escusso per allestire un nuovo conteggio del minimo vitale e che si pignorino beni al domicilio di __________

D. L'UEF di __________, con osservazioni 7 agosto 2001, demunite di ogni indicazione in merito all'avvenuta intimazione del ricorso all'escusso, ha rilevato di aver allestito il verbale di pignoramento il 28 giugno 2001 sulla base di dati forniti per via rogatoriale dell'UEF di __________, dal momento che l'escusso eserciterebbe la propria professione a Zurigo: l'UEF non giustifica tuttavia la data del 25 gennaio 2001 apposta in calce al verbale. L'UEF rileva inoltre di aver accertato il 12 luglio 2001 che l'escusso non risiederebbe più da tempo a __________, dal momento che egli abitava nella casa dei figli sita in questo comune e che la stessa è stata venduta il 2 maggio 2000. L'Ufficio ha pertanto ritenuto di non poter effettuare un pignoramento complementare e di trasmettere l'intero incarto a questa Camera per evasione del ricorso.

considerando in diritto:

1. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo; il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Flavio Cometta, *Commentario alla LPR*, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).

2. In virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la sintonia con la procedura civile, che pure essa prevede quale criterio preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell'escusso che altrove (Ernst F. Schmid, *Basler Kommentar zum SchKG*, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio del luogo di domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno soprattutto di terzi (CEF 21 maggio 2001 [15.2001.52] cons. 4).

3. Secondo l'art. 53 LEF, se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Ne consegue che con la realizzazione di uno di questi eventi l'esecuzione viene fissata – per ragioni di opportunità pratica – nel luogo dove sono avvenuti i precedenti atti di esecuzione forzata; *e contrario*, se tali atti devono essere compiuti dopo la realizzazione di questi eventi, essi vanno eseguiti presso l'Ufficio competente *ratione loci*, valendo tale principio non solo per le persone fisiche ma anche per le persone giuridiche. Atti compiuti in violazione dell'art. 53 LEF sono nulli, e ciò anche se l'escusso non ha comunicato il cambiamento di domicilio all'Ufficio competente in precedenza. Infine compete agli Uffici di esecuzione interessati dal trasferimento di domicilio appurare d'ufficio il nuovo domicilio (Schmid, *op. cit.*, n. 3, 5 e 11 ad art. 53 con riferimenti).

3.1. Nel caso in esame il pignoramento verbalizzato dall'UEF di __________ e qui contestato risulta essere stato richiesto il 6 aprile 2001 e sembrerebbe essere stato compiuto il 28 giugno 2001: entrambe queste date sono successive al 2 maggio 2000, data in cui l'escusso ha lasciato il Comune di __________ alla volta – presumibilmente – del Comune di __________. Ne consegue che l'UEF di Locarno non aveva competenza *ratione loci* per procedere ad un pignoramento e che pertanto il verbale di pignoramento 28 giugno 2001 è nullo, con la conseguenza che l'UEF di __________ dovrà trasmettere la domanda di proseguimento 6 aprile 2001 del ricorrente al competente Ufficio di esecuzione *ratione loci*. L'UEF procederà allo stesso modo per tutte le domande di proseguimento inoltrate dagli altri creditori del gruppo 13, ritenuto comunque che copia di questa sentenza verrà loro intimata da questa Camera.

Dall'esame dell'incarto trasmesso si rileva che nel gruppo 2 è presente un verbale di pignoramento effettuato il 28 aprile 1998: dal momento che esso è avvenuto prima della partenza dell'escusso verso la probabile meta di __________ il 2 maggio 2000, questo verbale è valido. Nei gruppi 8, risp. 9 vi sono verbali di pignoramento effettuati il 18 novembre 1999 e il 2 marzo 2000: pure essi sono dunque validi. Nel gruppo 12 è presente un verbale di pignoramento datato 28 settembre 2000 per una sola esecuzione, per la quale il proseguimento è stato richiesto il 19 settembre 2000: esso è di conseguenza nullo; la presente decisione viene pertanto intimata anche alla __________, che risulta essere unica creditrice del gruppo 12.

3.2. Occorre ancora aggiungere che in futuro l'UEF di __________, nella persona dell'Ufficiale, veglierà affinché il personale dei settori di esecuzione faccia uso del programma informatico MovPop, relativo al movimento della popolazione nel Canton Ticino, dal momento che – come precedentemente considerato – incombe all'Ufficio stesso verificare il domicilio degli escussi. Tale ausilio informatico è infatti a disposizione degli organi di esecuzione forzata cantonale per evitare casi quali quello qui sottoposto al giudizio di questa Camera.

4. Abbondanzialmente, ritenuto che il verbale di pignoramento 28 giugno 2001 – nonostante sia nullo in virtù dell'art. 53 LEF – contiene anche gravi errori procedurali, occorrerà che l'UEF di __________ nella persona dl'Ufficiale, vegli in futuro affinché:

- gli incarti sottoposti a questa Camera vengano presentati in uno stato meno disordinato;

- nell'incarto relativo ad un ricorso e negli incarti esecutivi vi sia sempre la prova dell'avvenuta intimazione degli atti nelle forme previste dalla LEF (art. 34 LEF);

- i gruppi vengano formati in funzione del termine di 30 giorni di partecipazione (cfr. art. 110 cpv. 1 LEF);

- i gruppi vengano formati se vi sono almeno 2 esecuzioni che beneficiano del medesimo pignoramento nel termine di partecipazione;

- in ogni gruppo venga in linea di principio eseguito materialmente un pignoramento e nel relativo incarto vi sia il verbale interno di pignoramento debitamente firmato dall'escusso con tutta la documentazione aggiornata (art. 110 cpv. 2 LEF);

- che i beni pignorati a favore di precedenti gruppi possano coprire i crediti di questi gruppi e possano essere pignorati per i successivi solo se dalla loro realizzazione si possa prevedere un riparto anche per quest'ultimi gruppi (art.

110 cpv. 3 LEF); detto altrimenti, il valore di stima dei beni pignorati non deve essere inferiore ai crediti di precedenti gruppi e che in caso contrario si deve procedere all'emissione di attestati di carenza beni.

5. Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III

383 cons. 2a).

Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 34, 46, 53 e 110 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso 6 luglio 2001 __________, __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il verbale di pignoramento 28 giugno 2001 dell'UEF di __________ nei confronti di __________, __________, è dichiarato nullo.

1.2. L'UEF di __________ trasmetterà le domande di esecuzione dei creditori iscritti nel gruppo 13 allestito nei confronti __________, __________ all'Ufficio di esecuzione forzata competente per territorio.

2. Non si prelevano tasse né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. L'UEF di Locarno, nella persona dell'Ufficiale, veglierà affinché siano ossequiate le direttive di cui ai cons. 3.2. e 4.

5. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario