Supplementary Garnishment of Bar Association Funds After Insufficient Auction Proceeds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a supplementary garnishment initiated by an execution office against funds deposited with a bar association, following an initial garnishment of the debtor's assets that proved insufficient after an unsuccessful auction. The court upheld the execution office's action, reasoning that pursuant to the relevant law concerning insufficient proceeds, the office was obligated to proceed without delay with a complementary garnishment, which it did after notifying the debtor, thereby correctly applying the statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 145 cpv. 1 LEF, Art. 91 LEF, Art. 90 LEF, Art. 145 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo; Supplementary Garnishment of Bar Association Funds After Insufficient Auction Proceeds: The court upheld the execution office's action, reasoning that pursuant to the relevant law concerning insufficient proceeds, the office was obligated to proceed without delay with a complementary garnishment, which it did after notifying the debtor, thereby correctly applying the statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was rejected because the execution office correctly applied this article regarding complementary attachment when the initial proceeds were insufficient.
Cited in the text following the operative part as the rule governing recourse to the Federal Supreme Court against this decision.
Cited in order 3 as the procedural rule determining the possibility and manner of appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the text preceding the operative part as a provision referenced in the reasoning concerning the required notice for supplementary attachment.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00246 · Lugano 14 agosto 2001 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 agosto 2001 di
__________ contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
avv. __________
viste le osservazioni 6 agosto 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’avv. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 8’063.20.
B. In data 30 maggio 2001 l’UEF di __________ ha pignorato l’importo di fr. 6'732.20 , depositato presso l’Ordine degli avvocati, nell’esecuzione n.__________ promossa dall’avv. __________ nei confronti di __________. L’atto di pignoramento veniva notificato alle parti il 5 luglio 2001.
C. Con ricorso 6 agosto 2001 __________ insorge contro il pignoramento dell’importo depositato presso l’Ordine degli avvocati.
D. Con osservazioni 6 agosto 2001 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari. Il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art. 91 LEF (art. 90 LEF).
2. Nel caso di specie l’UEF di Locarno ha provveduto, nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dall’avv. __________, ad eseguire in data 13 dicembre 2000 il pignoramento dei beni di __________. All’incanto di tali beni, fissato per il 16 maggio 2001, non si è presentato alcun interessato. Essendo quindi tale pignoramento insufficiente a coprire il credito posto in esecuzione, l’UEF di __________ ha inviato all’escussa l’avviso di pignoramento complementare 23 maggio 2001 ed in data 30 maggio 2001 ha provveduto a pignorare l’importo di fr. 6'732.20 depositato dalla debitrice presso l’Ordine degli avvocati. Di conseguenza l’Ufficio, pignorando tale importo, ha correttamente applicato l’art. 145 LEF.
3. Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17, 90 e 145 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
6 agosto 2001 __________, __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria