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15.2001.231 • TRAC TI 15.2001.231 Generato dall'IA

Creditor Complaint Against Locarno Enforcement Office Regarding Seizure Delay

Numero d'incarto 15.2001.231
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor alleged that the enforcement and bankruptcy office in Locarno unjustifiably delayed seizure proceedings for over a year despite repeated requests, further suggesting an official hinted at the debtor receiving internal protection. Following an investigation, the supervisory authority found the procedural delay in that specific case was due to an isolated oversight by the officer awaiting documentation from the debtor, rather than intentional protection, and thus concluded there were no grounds for disciplinary action against the office's officials, though the officer was cautioned to set deadlines for document submission in the future to prevent recurrence.

Regesto Legislator

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Art. 14 LEF, Art. 11 LALEF, Art. 2 cpv. 3 LALEF, Art. 7 LALEF, Art. 11 cpv. 2 LALEF, Art. 7 cpv. 2 LPR; Creditor Complaint Against Locarno Enforcement Office Regarding Seizure Delay: Following an investigation, the supervisory authority found the procedural delay in that specific case was due to an isolated oversight by the officer awaiting documentation from the debtor, rather than intentional protection, and thus concluded there were no grounds for disciplinary action against the office's officials, though the officer was cautioned to set deadlines for document submission in the future to prevent recurrence.

Parole chiave

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ritardi procedurali esecuzione in via di fallimento ricorso all'autorità di vigilanza esecuzione della sentenza sequestro di documenti sanzione disciplinare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 14 LEF
L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art.
Art. 11 LALEF
Cited in the preamble before the ruling, in connection with the application of Art. 14 cpv. 2 LEF regarding sanctions.
Art. 2 cpv. 3 LALEF
1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art.
Art. 7 LALEF
3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art.
Art. 11 cpv. 2 LALEF
7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
Art. 7 cpv. 2 LPR
La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR).
Art. 11 cpv. 4 LALEF
Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF).
Art. 17 LEF
In tal modo si evita di procrastinare inutilmente l’invio dell’atto di pignoramento, contro il quale resta sempre aperta, per il creditore ed il debitore, la via del ricorso ex art. 17 LEF.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 cpv.2 LEF

Cited in the preamble before the ruling, forming the basis for the finding that no grounds exist for disciplinary sanction.

art. 11 LALEF

Cited in the preamble before the ruling, in connection with the application of Art. 14 cpv. 2 LEF regarding sanctions.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning (point 9) as the basis for not levying costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning (point 9) as the basis for not levying costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning (point 9) as the basis for not awarding indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00231 · Lugano 27 luglio 2001 PF/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla segnalazione/denuncia 28 giugno 2001 di

Istituto Scolastico __________ rappr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nella procedura esecutiva n. __________ promossa dalla segnalante nei confronti di

__________

ritenuto

in fatto:

A. Con atto 28 giugno 2001 l’Istituto scolastico __________ ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno nell’ambito della procedura esecutiva n.__________, promossa dalla segnalante nei confronti di __________ , per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e tre mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente. Inoltre la segnalante afferma che un funzionario dell’UEF di Locarno avrebbe dato ad intendere che l’escusso avrebbe goduto di “non meglio specificate protezioni all’interno dell’Ufficio”.

B. Il

13 luglio 2001 è stata compiuta un’indagine conoscitiva presso l’UEF di Locarno. In tale occasione venivano esaminati tutti gli incarti esecutivi concernenti __________, nonché altri incarti esecutivi scelti a caso tra quelli pendenti.

C.Il 16 luglio 2001 veniva interrogato il cursore __________, che si è occupato della procedura esecutiva in oggetto, nonché di tutte le procedure a carico di __________.

D.Su richiesta di questa Camera, la segnalante con scritto 17 luglio 2001, forniva ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento dei fatti oggetto di censura, tra cui la conferma che vi è stata una sola sollecitatoria in forma scritta il 19 ottobre 2000.

Considerando

in diritto:

1. L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF).

2. Il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

3. La segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF). La segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma, non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto. Lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n. 2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98, dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53).

4.Nel caso di specie la segnalante ha censurato il modus operandi dell'UEF di Locarno nell’ambito della procedura esecutiva n.__________ a carico di __________ per il fatto che l'organo d'esecuzione avrebbe procrastinato per un anno e tre mesi il pignoramento e ciò malgrado le ripetute sollecitazioni verbali e scritte dell’escutente. Inoltre la segnalante afferma che un funzionario dell’UEF di Locarno avrebbe dato ad intendere che l’escusso avrebbe goduto di “non meglio specificate protezioni all’interno dell’Ufficio”.

5.Orbene dall’indagine conoscitiva esperita presso l’UEF di Locarno il 13 luglio 2001 e dall’interrogatorio del cursore __________ è emerso che l’aritmia procedurale segnalata dalla creditrice è limitata all’esecuzione n. __________. In particolare, dall’esame degli incarti esecutivi relativi a __________, risulta che i pignoramenti vengono eseguiti con sollecitudine e l’atto di pignoramento viene inviato al creditore entro pochi giorni. Sono stati esaminati inoltre altri incarti scelti a caso, ma in nessuno sono state riscontrate anomalie di sorta. Interrogato il

16 luglio 2001 ed invitato ad esprimersi sul motivo per cui tra il pignoramento ( 9 febbraio 2000) e l’invio dell’atto di pignoramento (1 marzo 2001) sia trascorso più di un anno, __________ ha affermato che:

“Ero in attesa del contratto di leasing del veicolo Toyota Previa e del certificato di salario. Si tratta di documenti che l’escusso aveva intenzione di produrre entro breve. A seguito dell’accumularsi di ulteriori pratiche la richiesta è stata dimenticata. Posso affermare che si tratta della prima volta che capita una dimenticanza del genere, in quanto le pratiche vengono evase con sollecitudine, compatibilmente con il carico di lavoro dell’Ufficio. Posso confermare di aver comunicato tale circostanza ( attesa della documentazione) al creditore. Confermo di non essere né parente né amico o conoscente del signor __________, avendolo visto solo una volta. Preciso di non conoscere il funzionario che ha segnalato il fatto che __________ godrebbe di protezione all’interno dell’Ufficio” (cfr. verbale d’interrogatorio 16 luglio 2001 di __________).

6. Invitata a comunicare l’identità del funzionario che avrebbe affermato l’esistenza di protezioni a favore di __________ all’interno dell’UEF di Locarno, la segnalante, con scritto 17 luglio 2001, ha affermato di non saperne indicare il nome. La creditrice sostiene infatti unicamente di avere avuto l’impressione, nel corso di un colloquio avuto con il cursore __________ il 13 febbraio 2001, che qualcuno all’interno dell’UEF di Locarno stava rallentando la pratica nell’intento di proteggere l’escusso.

7. Le risultanze istruttorie hanno tuttavia dimostrato che i sospetti della segnalante sono infondati ed il ritardo nella procedura esecutiva in oggetto è dovuto ad una dimenticanza del cursore, peraltro limitata ad un caso isolato, il quale viene comunque invitato in futuro a voler fissare all’escusso un termine per la produzione dei documenti attestanti i redditi e le deduzioni richieste, con la comminatoria che in assenza di tale documentazione non si terrà conto delle deduzioni richieste nel calcolo del minimo di esistenza ed il reddito verrà fissato d’ufficio. In tal modo si evita di procrastinare inutilmente l’invio dell’atto di pignoramento, contro il quale resta sempre aperta, per il creditore ed il debitore, la via del ricorso ex art. 17 LEF.

8. Di conseguenza visto l’esito dell’istruttoria, nonché le considerazioni testé esposte, non essendo stati rilevati atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’UEF di Locarno, la segnalazione è da ritenere evasa.

9. Alla segnalante Istituto scolastico __________, ancorché difetti la qualità di parte nella procedura disciplinare, viene comunicata copia di questa sentenza per conoscenza.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF

PRONUNCIA

1. La segnalazione/denuncia 28 giugno 2001 dell’Istituto scolastico __________ , è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare nei confronti dell'UEF di Locarno.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Comunicazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria