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15.2001.208 • TRAC TI 15.2001.208 Generato dall'IA

Enforcement Jurisdiction Challenge Based on Debtor's Domicile

Numero d'incarto 15.2001.208
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal challenging the competency of the enforcement office that initiated execution proceedings against them, asserting they were domiciled outside that office's territorial jurisdiction. The court sustained the appeal because investigations confirmed the debtor had been residing in a different municipality since late 1999/early 2000, meaning the initial enforcement order was issued by an incompetent office based on an incorrect address. The court reasoned that execution must commence at the debtor's domicile pursuant to relevant law, and thus, the initial enforcement order and subsequent attachment notice were annulled, with the proceedings ordered to be transferred to the competent enforcement office.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 1 LEF, Art. 8a LEF, Art. 17 LEF, Art. 22 LEF, Art. 46 risp, Art. 66 cpv. 4 LEF; Enforcement Jurisdiction Challenge Based on Debtor's Domicile: The court sustained the appeal because investigations confirmed the debtor had been residing in a different municipality since late 1999/early 2000, meaning the initial enforcement order was issued by an incompetent office based on an incorrect address. The court reasoned that execution must commence at the debtor's domicile pursuant to relevant law, and thus, the initial enforcement order and subsequent attachment notice were annulled, with the proceedings ordered to be transferred to the competent enforcement office.

Parole chiave

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spese di esecuzione domicilio competenza territoriale esecuzione in via di pignoramento opposizione al precetto esecutivo procedure connesse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final decision as the basis for filing the appeal against the enforcement office's decision.

art. 46 LEF

Cited in the final decision as the primary legal ground for annulling the enforcement procedure due to lack of territorial competence.

art. 20a LEF

Cited in the preamble to the judgment, though not directly applied in the specific orders for the main decision, it relates to the cost procedure.

art. 61 OTLEF

Cited in the preamble to the judgment regarding costs/fees, which is reflected in the dispositive order concerning costs.

art. 62 OTLEF

Cited in the preamble to the judgment, which forms the basis for not awarding fees/indemnities in order 2.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section that immediately precedes the dispositive orders, justifying the non-assignment of indemnities in order 2.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section that immediately precedes the dispositive orders, regarding the principle of free procedure.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00208 · Lugano 19 novembre 2001 /LG/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 maggio 2001 di

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________ fatto spiccare da

__________ rappr. dalla __________

richiamata l'ordinanza presidenziale 11 maggio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 23 marzo 2000 la __________ ha fatto spiccare dall'UEF di Locarno il PE n. __________ contro __________;

che il medesimo giorno l'UEF di Locarno ha allestito il PE in questione indicando quale domicilio dell'escusso "__________";

che nonostante agli atti non sia stato prodotto l'originale o la copia di questo PE, l'UEF e l'escusso concordano sul fatto che il PE è stato effettivamente notificato il 10 aprile 2000 all'escusso stesso, che si è opposto;

che il 12 marzo 2001 la Pretura di Locarno-Campagna, preso atto che con scritto 19 febbraio 2001 l'escusso ha dichiarato di ritirare l'opposizione per il capitale mantenendola per le spese esecutive, ha rigettato l'opposizione sugli interessi riferiti al capitale e sulle spese esecutive;

che l'11 aprile 2001 la __________ ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;

che il 23 aprile 2001 l'UEF di Locarno ha inviato a __________ l'avviso di pignoramento previsto per il 22 maggio 2001;

che con ricorso 4 maggio 2001 __________ chiede l'annullamento della procedura esecutiva dipendente dal PE in esame poiché egli sarebbe domiciliato a __________ non compreso nel Distretto di Locarno e che pertanto non sarebbe data la competenza di questo Ufficio ad emettere atti esecutivi nei suoi confronti;

che con osservazioni 19 giugno 2001 l'UEF di Locarno ha rilevato che dalle indagini esperite presso le Cancellerie comunali di __________ e __________ l'escusso non risulta essere domiciliato in questi Comuni, rimettendosi alla decisione di questa Camera;

che questa Camera ha citato in data 6 agosto 2001 l'escusso ad un'udienza di interrogatorio formale per il 5 settembre 2001, inviando copia della citazione per raccomandata all'escusso stesso indicando sulla busta l'indirizzo di __________; che questa busta è ritornata a questa Camera munita dei timbri degli Uffici postali di __________ (8 agosto 2001) e __________ (datato 9 agosto 2001);

che il 5 settembre 2001 l'escusso è stato interrogato formalmente in merito al suo effettivo domicilio, ed ha affermato di abitare presso i genitori a __________, ammettendo di non essersi mai annunciato al Controllo abitanti di questo Comune, in cui risiede dal dicembre 1999 / gennaio 2001;

che in virtù dell'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio. I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la sintonia con la procedura civile, che pure prevede quale criterio preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell'escusso che altrove (Ernst F. Schmid, *Basler Kommentar zum SchKG*, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito dall'art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l'ufficio del luogo di domicilio dell'escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno soprattutto di terzi (CEF 21 maggio 2001 [15.2001.52] cons. 4);

che l'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 LEF incombe in modo primario all'Ufficio di esecuzione, che deve respingere domande di esecuzione in contrasto con quanto ivi previsto. La sua violazione da parte dell'Ufficio va fatta valere nell'ambito di un ricorso ex art. 17 LEF (e dunque non della procedura di rigetto dell'opposizione o del ricorso di diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale), poiché di principio il precetto esecutivo fatto spiccare al luogo sbagliato non è nullo, ma soltanto annullabile (DTF 96 III 92, 105 III 60; Schmid, *op. cit.*, n. 25 ad art. 46 e citazioni). Al contrario, se l'esecuzione promossa al luogo errato lede interessi pubblici o di un numero sconosciuto di terzi interessati, essa è nulla ex art. 22 LEF: la nullità può essere rilevata dallo stesso organo di esecuzione forzata o se del caso dall'Autorità di vigilanza nell'ambito di un ricorso o di una segnalazione/denuncia (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, n. 11-13 e 15 ad art. 22; Schmid, *op. cit.*, n. 26 ad art. 46; CEF 21 maggio 2001 [15.2001.52] cons. 4.1);

che secondo dottrina e giurisprudenza la nozione di domicilio del debitore secondo l'art. 46 risp. 67 cpv. 1 cifra 2 LEF, va intesa in senso largo quale indirizzo per la notificazione del precetto esecutivo. In linea di principio incombe al creditore reperire questo indirizzo; tuttavia nel caso in cui il creditore non sia in grado di oggettivamente reperire quest'informazione con gli usuali mezzi e facendo uso della diligenza necessaria, l'Ufficio è eccezionalmente tenuto ad esperire ulteriori ricerche, sia pure di ridotta entità, non possibili altrimenti per l'escutente, per poi passare alla notifica nelle forme edittali previste dall'art. 66 cpv. 4 LEF (DTF 112 III 6; Francis Nordman, *Basler Kommentar zum SchKG*, n. 31 s. ad art. 67; Schmid, *op. cit.*, n. 51 ad art. 46; CEF 21 maggio 2001 [15.2001.52] cons. 4.2);

che in casu occorre rilevare che l'escusso non risulta ufficialmente domiciliato a __________ e che a __________ egli non risiederebbe più almeno dal maggio 2001; l'escusso ha altresì affermato di aver lasciato questo Comune nel dicembre 1999 / gennaio 2000 alla volta del Comune di __________; che di conseguenza il PE n. __________ dell'UEF di Locarno, allestito il 23 marzo 2000, è stato emesso da un ufficio non competente per territorio, ritenuto che l'ufficio competente era quello di __________;

che pertanto il PE n. __________ dell'UEF di Locarno e il conseguente avviso di pignoramento vanno annullati; che dunque l'UEF di Locarno trasmetterà all'UEF di Bellinzona la domanda di esecuzione - che come tale resta pienamente valida a tutti gli effettie l'anticipo spese prestato dalla __________;

che sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III

383 cons. 2a).

Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a e 46 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso 4 maggio 2001 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza il PE n. __________ del 23 marzo 2001 dell'UEF di Locarno e l'avviso di pignoramento riferiti a questa esecuzione del 23 aprile 2001 sono annullati.

1.2. L'UEF di Locarno trasmetterà all'UEF di Bellinzona la domanda di esecuzione di __________, e il relativo anticipo spese.

1.3. L'UEF di Bellinzona procederà indilatamente nei suoi incombenti esecutivi connessi alla domanda d'esecuzione presentata da __________.

2. Non si prelevano tasse né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

- UEF di Locarno

- UEF di Bellinzona, affinché proceda come al dispositivo n. 1.3.

Comunicazione a:

- Comune __________, Controllo abitanti, per le necessarie iscrizioni nei propri registri

- Comune __________, Controllo abitanti, per le necessarie iscrizioni nei propri registri

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria