Supervising Authority Affirming Subsequent Garnishment of Excess Funds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervising authority rejected an appeal against the enforcement office's action of seizing an excess amount of funds (CHF 1,578.40) resulting from a prior income garnishment, which the appellant contested. The court reasoned that this subsequent seizure was permissible under the relevant enforcement law, which allows previously garnished assets to be subject to a further attachment to the extent that the proceeds do not belong to the creditors who initiated the prior garnishment, affirming the enforcement office's action as correct procedure for recovering outstanding municipal debts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cpv. 3 LEF, Art. 110 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Supervising Authority Affirming Subsequent Garnishment of Excess Funds: The court reasoned that this subsequent seizure was permissible under the relevant enforcement law, which allows previously garnished assets to be subject to a further attachment to the extent that the proceeds do not belong to the creditors who initiated the prior garnishment, affirming the enforcement office's action as correct procedure for recovering outstanding municipal debts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the final decision preamble ('Richiamati gli art. 17 e 110 LEF') and it was the main legal ground used in the reasoning (Considerando 2) to reject the appeal.
This procedural article was cited in the final decision preamble and governs the appeal to the Federal Tribunal (though the local court's decision does not explicitly cite it in the dispositive orders 1-4, it is included as it precedes the final orders and is referenced there).
This article is cited in Order 3 as the basis for filing an appeal to the Federal Tribunal against this decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00199 · Lugano 22 maggio 2001 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 aprile 2001 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 2/4 aprile 2001 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da
__________
viste le osservazioni
3 maggio 2001 del Comune __________
9 maggio 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il Comune __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 2/4 aprile 2001 l’UE di Lugano ha provveduto al pignoramento a favore del creditore dell’importo di fr. 1'578.40 relativo all’eccedenza incassata dall’UE nel gruppo precedente.
B. Con ricorso 27 marzo 2001 __________ insorge contro tale provvedimento contestandone la legittimità.
C. Delle osservazioni del Comune __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Per l’art. 110 cpv. 3 LEF i beni già pignorati possono nuovamente essere oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore. Tale procedura è indipendente dalla natura dell’oggetto pignorato e può essere applicata anche in caso di pignoramento di redditi (cfr. Ingrid Jent Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art.
110 LEF).
2. Nel caso in esame l’UE di Lugano avendo constatato l’esistenza di un’eccedenza di fr. 1'570.40 nel precedente gruppo n. __________, relativo ad un pignoramento di reddito, ha provveduto a pignorare tale importo a favore del Comune __________ che ha promosso le esecuzioni n. __________ e n. __________. L’agire dell’Ufficio è quindi da ritenere corretto e conforme a quanto sancito dall’art. 110 cpv. 3 LEF.
3. Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 110 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 24 aprile 2001 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria