Appeal Against Landlord's Right of Retention Inventory Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged the inventory of assets subject to a landlord's right of retention established by the enforcement office to secure rent arrears, arguing against its legitimacy. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 11, 2001, significantly past the ten-day deadline following the November 6, 2000, notification of the inventory, despite the procedural rules allowing the enforcement office to establish such an inventory based on the creditor's prima facie claim unless the right's existence is clearly unfounded, and noting that disputes over rent amounts are substantive matters for civil courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 268 cpv. 1 CO, Art. 283 cpv. 1 LEF, Art. 283 cpv. 3 LEF, Art. 268 cpv. 3 CO, Art. 283 LEF, Art. 268 CO; Appeal Against Landlord's Right of Retention Inventory Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on April 11, 2001, significantly past the ten-day deadline following the November 6, 2000, notification of the inventory, despite the procedural rules allowing the enforcement office to establish such an inventory based on the creditor's prima facie claim unless the right's existence is clearly unfounded, and noting that disputes over rent amounts are substantive matters for civil courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order regarding the possibility of appeal against this decision.
Cited in the concluding summary, though the main ground for decision was procedural (Art. 17 LEF).
Cited in the concluding summary, concerning the substantive right of retention.
Applied in the dispositive to refuse the awarding of legal aid/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00181 · Lugano 30 maggio 2001 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 aprile 2001 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’ambito della procedura di ritenzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________
viste le osservazioni 9 maggio 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 23 ottobre 2000 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno l’erezione di un inventario dei beni vincolati al diritto di ritenzione e situati presso il magazzino/garage locato __________ per un credito di complessivi fr. 11’000.-- per pigioni scadute dal 1. dicembre 1999 al 31 ottobre 2000.
B. Il 26 ottobre 2000 l’UEF di Locarno ha allestito l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione, inventariando presso i locali appigionati diversi beni, stimati complessivamente fr. 3’694.--.
C. Con ricorso 11 aprile 2001 __________ si è aggravato contro l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione del locatore, contestandone la legittimità.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
1. Il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento:
il
diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti. Infatti giusta l’art. 283 cpv. 1 LEF anche prima di iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione. L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore (cfr. art. 268 cpv. 3 CO; Anton K. Schnyder/M. Andreas Wiede, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.26 ad art. 283 LEF).
2. La formazione d’inventario presuppone l’esistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto. L’Ufficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto materiale, l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (cfr. DTF
103 III 41-42 con rif. ivi; DTF 97 III 45; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 34 n. 18; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 114; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers et fermages I, in FJS n. 1092 p. 4), come sarebbe ad es. il caso se fosse chiesto l'inventario per un canone locatizio successivo alla rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe infatti evidente la mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore non potrebbe prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.
3. La determinazione dell’ammontare delle pigioni e la fissazione dei periodi cui tali pigioni si riferiscono sono questioni di diritto materiale che vanno risolte dal giudice civile: in linea di principio, le autorità esecutive devono fondarsi sulle richieste del creditore a meno siano manifestamente inammissibili (Emil Schmid, Zürcher Kommentar, 3. ed, Zurigo 1977, n. 48 ad art. 272-274 CO).
4. Il locatario che intende contestare il diritto di ritenzione del locatore deve farlo, pena la decadenza, sollevando opposizione contro il precetto (DTF
96 III 70, 90 III 101, 59 III 10 cons. 1): la mancata opposizione vale quale riconoscimento implicito del diritto di ritenzione.
5. Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso di specie il ricorso 11 aprile 2001 di __________ contro il verbale d’inventario dei beni soggetti a diritto di ritenzione 26 ottobre 2000 risulta manifestamente tardivo, essendo l’atto in oggetto stato spedito al debitore il 6 novembre 2000. Ne consegue l’irricevibilità del gravame.
6. Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 e 283 LEF; 268 CO
pronuncia:
1. Il ricorso 11 aprile 2001 __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all'UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria