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15.2001.171 • TRAC TI 15.2001.171 Generato dall'IA

Appeal Regarding Refusal to Continue Execution of Broadcasting Fee Collection

Numero d'incarto 15.2001.171
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a decision by the execution and bankruptcy office refusing to continue the execution proceedings related to the collection of broadcasting fees, noting that the refusal was based solely on prior case law of the supervisory authority which had since been superseded by a ruling from the Federal Tribunal establishing the collection agency's administrative competence for such matters and its authority to reject oppositions. The appellate court partially upheld the appeal, annulling the execution office's decision because its reasoning was based on outdated jurisprudence and ordered the execution office to re-examine the request for continuation, verifying that the details in the enforcement order matched the underlying decision and the continuation request, while also noting that although generally contrary to administrative law, the principle of waiving procedure fees was codified for these specific cases.

Regesto Legislator

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Art. 55 cpv. 3 LRTV, Art. 74 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 88 LEF; Appeal Regarding Refusal to Continue Execution of Broadcasting Fee Collection: The appellate court partially upheld the appeal, annulling the execution office's decision because its reasoning was based on outdated jurisprudence and ordered the execution office to re-examine the request for continuation, verifying that the details in the enforcement order matched the underlying decision and the continuation request, while also noting that although generally contrary to administrative law, the principle of waiving procedure fees was codified for these specific cases.

Parole chiave

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canone radiotelevisivo tassa amministrativa opposizione decisione d'esecuzione procedura di fallimento legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the dispositive to establish the right to appeal against the present decision.

art. 88 LEF

Cited in the preamble to the dispositive section, related to the general context of execution proceedings.

art. 55 cpv. 3 LRTV

Cited in the preamble to the dispositive section, relevant to the specific jurisdiction mentioned in the decision.

art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV

Cited in the preamble to the dispositive section, relevant to the specific jurisdiction mentioned in the decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00171 · Lugano 19 dicembre 2001 /CJ/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 di

__________ (rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la decisione 26 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________

preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso

12 marzo 2001 __________ è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 26 febbraio 2001 dell’UEF di Locarno di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________

1.2. È fatto ordine all’UEF di Locarno di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario