Enforcement Against Unrepresented Legal Entity: Service Upon Guardianship Authority
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed an appeal against an enforcement office's decision that refused to continue an execution against a legal entity lacking an administrator, instructing the creditor instead to name a curator for notification. The court reasoned that under the relevant enforcement law, when a legal entity debtor is unrepresented and a curator has not yet been appointed, enforcement documents must be served upon the competent guardianship authority, as this interpretation aligns with the historical application of prior law and established legal doctrine regarding debtors lacking legal representation, thus ordering the enforcement office to proceed with the execution by serving the competent authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68c LEF, Art. 46 cpv. 2 LEF, Art. 47 vLEF, Art. 47 cpv. 2 vLEF, Art. 68c cpv. 1 che se, Art. 17 LEF; Enforcement Against Unrepresented Legal Entity: Service Upon Guardianship Authority: The court reasoned that under the relevant enforcement law, when a legal entity debtor is unrepresented and a curator has not yet been appointed, enforcement documents must be served upon the competent guardianship authority, as this interpretation aligns with the historical application of prior law and established legal doctrine regarding debtors lacking legal representation, thus ordering the enforcement office to proceed with the execution by serving the competent authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited in the operative part as the basis for the review concerning notification procedures, which justified the acceptance of the appeal (Order 1).
This article was cited as context for the appeal mechanism, although the final decision refers to it in the preamble to the operative part.
Cited in the reasoning as basis for the free procedure, but not explicitly mentioned in the operative part regarding costs (Order 3).
Cited in the reasoning as basis for the free procedure, but not explicitly mentioned in the operative part regarding costs (Order 3).
Cited in the reasoning as basis for not granting indemnities, but not explicitly mentioned in the operative part regarding costs (Order 3).
Cited in Order 4 as the provision governing the possibility of further appeal against the decision.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00016 · Lugano 5 febbraio 2001 FP/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Rusca e Giani
Segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 novembre 2000 di
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti
__________
procedura concernente anche
__________
viste le osservazioni:
11 dicembre 2000 della __________
16 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona
ritenuto
in fatto:
A.Con domanda di proseguimento dell’esecuzione 26 settembre 2000 la __________ procede contro la __________ sulla base dell’attestato di insufficienza di pegno 12 settembre 2000 emesso nell’esecuzione n.__________.
B.Con decisione 15 novembre 2000 l’UEF di Bellinzona respingeva la domanda di proseguimento dell’esecuzione comunicando che la società escussa risulta priva di amministrazione e invitando la creditrice a voler indicare all’Ufficio il nome del curatore al quale notificare l’atto esecutivo.
C.Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ argomentando che, l’art. 68c LEF consente la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria competente qualora il debitore non abbia un rappresentante legale. Di conseguenza la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente notifica di tutti gli atti esecutivi successivi alla domanda di proseguimento dell’esecuzione 26 settembre 2000 alla __________.
D.Con osservazioni 11 dicembre 2000 la __________, chiede la reiezione del gravame, sostenendo di non ritenersi rappresentante della società __________.
E.L’UEF di Bellinzona nelle proprie osservazioni 16 gennaio 2001 si rimette al giudizio di questa Camera.
considerato
in diritto:
1. Ex art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede. Nella nuova LEF la notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 68c e ss., mentre è stato abrogato l’art. 47 vLEF, essendo stato rilevato che vi era confusione in merito al foro dell’esecuzione ed il luogo dove si trovano le persone alle quali vanno notificati gli atti esecutivi (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF n. 27 vol. III 16 luglio 1991 p. 36/37).
Ex art. 393 n. 4 CC l’Autorità tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga priva della necessaria amministrazione ed in specie nomina un curatore in mancanza degli organi necessari di una corporazione, quando non sia altrimenti provveduto all’amministrazione. Secondo la previgente LEF la predetta fattispecie veniva disciplinata dall’art. 47 cpv.
2 vLEF (cfr. lettera 18 febbraio 1983 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all’Obergericht del Canton Zurigo). La nuova LEF prevede all’art. 68c cpv. 1 che se il debitore si trova sotto autorità parentale o tutela, gli atti si notificano al rappresentante legale, mentre nel caso in cui non abbia un rappresentante legale, gli atti si notificano all’autorità tutoria competente. Questa norma, pur non più contenendo alcuna indicazione in merito al foro, ricalca l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF. Nel marginale dell’art. 68c LEF è stato sì indicato “Debitore sotto autorità parentale o tutela”, tuttavia l’applicazione di questa norma non può essere limitata unicamente alle persone fisiche, considerato che l’art. 47 cpv. 1 e 2 vLEF non faceva distinzione tra persone fisiche e giuridiche e che gli art. 68c e 68d LEF, in sostituzione dell’art. 47 vLEF, regolano la notifica allorquando il debitore è sotto autorità parentale, tutela o curatela (cfr. SJZ 1996 Nr. 23 p.428). Va poi rilevato che l’art. 68d n. 2 nLEF disciplina la notificazione di atti esecutivi al debitore e al curatore, nei casi di curatela secondo gli art. da 392 a 394 CC, dal momento in cui la nomina è già avvenuta ed è stata pubblicata o comunicata all’ufficio esecuzione, mentre per il periodo antecedente tale designazione la norma è silente. Non vi è tuttavia motivo di credere che nel caso in cui il debitore è una persona giuridica, per la quale non è ancora stato nominato un curatore, il legislatore abbia voluto impedire la notifica di atti esecutivi all’autorità tutoria. Tale tesi è pure sostenuta dalla dottrina, la quale prevede la notifica di atti esecutivi al rappresentante legale dell’escusso o all’autorità competente per la sua nomina (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 10 e n. 18 ad art. 68c) Pertanto, come già stabilito da questa Camera nella decisione 20 maggio 1997 inc. 15.97.74, quanto rilevato dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nella citata lettera 18 febbraio 1983, secondo la quale, nel caso in cui mancando ad una società un rappresentante legale e non essendo ancora stato nominato un curatore, gli atti esecutivi vanno notificati all’autorità tutoria, vale anche dopo l’entrata in vigore della nuova LEF.
2.Nel caso di specie essendo la società __________ priva di amministratore gli atti esecutivi vanno notificati alla __________, competente per la nomina del curatore della società. Di conseguenza l’UEF di Bellinzona dovrà dare seguito alla domanda di esecuzione 26 settembre 2000 inoltrata da __________ nei confronti della __________.
3.Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17 e 68c e d LEF
pronuncia
1.Il ricorso 24 novembre 2000 di __________ e __________, è accolto.
2.Di conseguenza è fatto ordine all’UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.
3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art.
19 LEF.
5. Intimazione:
- __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il segretario