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15.2001.156 • TRAC TI 15.2001.156 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Supplementary Attachment Dismissed Pending Real Estate Auction Challenge

Numero d'incarto 15.2001.156
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal against a supplementary attachment order initiated by the enforcement office following the auction of real estate, arguing the supplementary attachment was premature because the appeal against the auction itself was still pending, despite the fact that the auction proceeds were insufficient to cover the primary creditor's claim, leaving a significant shortfall after accounting for prior ranking claims. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, if the sum realized from a sale does not cover the full amount of the claims, the enforcement office must proceed without delay to a supplementary attachment of other seized assets, irrespective of any pending appeal against the initial realization proceedings, especially since a prior appeal challenging the auction itself had already been declared inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 145 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 145 LEF; Debtor's Appeal Against Supplementary Attachment Dismissed Pending Real Estate Auction Challenge: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant enforcement law, if the sum realized from a sale does not cover the full amount of the claims, the enforcement office must proceed without delay to a supplementary attachment of other seized assets, irrespective of any pending appeal against the initial realization proceedings, especially since a prior appeal challenging the auction itself had already been declared inadmissible.

Parole chiave

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procedura di sequestro beni immobili beni sequestrati procedura esecutiva distrazione di valori patrimoniali aggiudicazione all'incanto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 145 LEF

The appeal was dismissed as the execution office correctly proceeded with a supplementary attachment based on the insufficient proceeds from the initial sale.

art. 17 LEF

Cited in the preamble to the operative part, although the reasoning indicates the procedure is administrative in nature.

art. 19 LEF

Cited to indicate the recourse available against this decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00156 · Lugano 27 aprile 2001 /FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di

__________ a contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________ (rappr. dall’avv. __________)

richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni

–

19 aprile 2001 della __________

–

23 aprile 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la __________ procede in via di pignoramento nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito di fr. 159'851.--;

che il 12 aprile 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento delle part. __________ e __________ RFD di __________ nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________;

che, a seguito della domanda di realizzazione formulata da un creditore ipotecario, il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;

che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;

che la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;

che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società __________ __________

che il 30 marzo 2001 l’UE di Lugano procedeva, nell’esecuzione n. __________, al pignoramento complementare dell’importo di fr. 3'000.-- depositato dalla debitrice presso il proprio legale, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del

diritto di utilizzare tale scorporo;

che tali diritti venivano stimati dall’Ufficio in fr. 25'000.--;

che con ricorso 19 aprile 2001 __________ si aggrava contro il pignoramento complementare, sostenendo che lo stesso si è reso necessario a seguito dell’incanto immobiliare del 29 marzo 2001 contro il quale è pendente ricorso;

che di conseguenza, in caso di accoglimento del gravame, il pignoramento complementare del 30 marzo 2001 sarebbe infondato;

che delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito;

che con sentenza 20 aprile 2001 questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso

23 marzo 2001 inoltrato da __________ contro l’incanto immobiliare delle part. __________ e __________ RFD di __________;

che per l’art. 145 cpv. 1 LEF quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio di esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio di esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari;

che nel caso di specie il credito di fr. 159'851.-- vantato dalla __________ nei confronti di __________ risulta quasi totalmente scoperto, essendo gli immobili in oggetto stati venduti per fr. 1'135'000.--, a fronte di crediti di rango precedente pari a fr. 1'124'902.23;

che quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente effettuando il pignoramento complementare dell’importo di fr. 3'000.--, nonché del diritto di ottenere lo scorporo di terreno della part. __________ RFD di __________, rispettivamente del diritto di utilizzare tale scorporo, in quanto i beni pignorati, segnatamente le part. __________ __________ RFD di __________, non sono stati sufficienti a coprire il credito di cui all’escuzione n. __________;

che il ricorso 9 aprile 2001 deve quindi essere respinto;

che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.

2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati l’art. 17 e 145 LEF,

pronuncia: 1. Il ricorso

9 aprile 2001 __________, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria