Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2001.155 • TRAC TI 15.2001.155 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Real Estate Execution Sale Dismissed as Untimely and Lacking Merit

Numero d'incarto 15.2001.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor appealed a real estate execution sale, arguing that the auction conditions incorrectly stated a garage partially encroached on a third party's parcel, and that the execution office erred by not attaching a copy of a prior appeal concerning the property to the sale documents, claiming this omission prejudiced the auction outcome. The court dismissed the appeal as untimely regarding the challenge to the auction conditions because the debtor was aware of them when they were deposited, and further held that the prior appeal was not an essential element required to be included in the auction conditions, thus affirming the execution office's procedure and rejecting the appeal without imposing costs or indemnities as per statutory provisions governing such appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 45 cpv. 1 RFF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 19 LEF; Debtor's Appeal of Real Estate Execution Sale Dismissed as Untimely and Lacking Merit: The court dismissed the appeal as untimely regarding the challenge to the auction conditions because the debtor was aware of them when they were deposited, and further held that the prior appeal was not an essential element required to be included in the auction conditions, thus affirming the execution office's procedure and rejecting the appeal without imposing costs or indemnities as per statutory provisions governing such appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
beni immobili termine legale azione di rivendicazione nel pignoramento deposito tardivo realizzazione forzata di immobili diritto di riprendere il possesso della cosa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 LEF

The court cites this article in the dispositive when outlining the deadline for filing a further appeal against its decision.

art. 45 RFF

This provision is cited in the dispositive (as one of the mentioned provisions) supporting the decision regarding the content of the auction conditions.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

This provision is mentioned in the reasoning regarding the costs waiver, justifying the non-collection of fees in this context.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

This provision is mentioned in the reasoning regarding the costs waiver, justifying the non-collection of fees in this context.

art. 62 cpv.2 OTLEF

This provision is cited in the reasoning regarding costs, justifying the decision not to award legal fees.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2001.00155 · Lugano 27 aprile 2001 /FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

__________ (rappr dall’avv. __________)

__________

(rappr dall’avv. __________)

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 10 aprile 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

–

19 aprile 2001 della __________

–

19 aprile 2001 della __________– 23 aprile 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

che il 10 agosto 2000 l’UE di Lugano comunicava alla debitrice la domanda di realizzazione relativa alla part. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa;

che il 31 gennaio 2001 è stato depositato l’elenco oneri relativo alle part. __________ e __________ RFD di __________;

che il 13 marzo 2001 l’UE di Lugano depositava le condizioni d’incanto per la vendita dei fondi in oggetto, prevista per il 29 marzo 2001;

che con ricorso 23 marzo 2001 __________ insorgeva contro lo svolgimento dell’incanto postulandone la sospensione allo scopo di permettere alcuni aggiornamenti catastali sui beni da realizzare;

che la ricorrente sosteneva l’esistenza di un accordo per l’acquisto di mq 50 della part. __________ RFD di __________, adiacente ai mappali di proprietà dell’escussa, accordo che per dimenticanza non fu mai formalizzato;

che non avendo concesso effetto sospensivo al ricorso l’incanto si è svolto regolarmente il 29 marzo 2001 con l’aggiudicazione per fr.1’ 135'000.-- alla società __________;

che con ulteriore ricorso datato 9 aprile 2001 __________ si aggrava contro l’aggiudicazione degli immobili in oggetto postulandone l’annullamento;

che la ricorrente sostiene che il punto 17 delle condizioni d’incanto sarebbe errato avendo indicato che “il garage sito sul mappale n. __________ è stato costruito parzialmente sul mappale n. __________ di proprietà di terzi”;

che inoltre, a mente di __________, l’aver omesso di allegare al verbale d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001 avrebbe leso i propri interessi impedendo il raggiungimento di una somma maggiore in sede d’asta;

che delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito;

che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che nel caso di specie __________ era a conoscenza del contenuto del punto 17 delle condizioni d’incanto sin dal 13 marzo 2001, data di deposito delle stesse;

che il ricorso 9 aprile 2001, nella misura in cui è diretto contro le condizioni d’incanto delle part. __________ e __________ RFD di __________, si rivela manifestamente tardivo e quindi irricevibile;

che l’art. 45 cpv. 1 RFF stabilisce i contenuti essenziali delle condizioni d’incanto;

che l’indicazione dell’esistenza di eventuali ricorsi ex art. 17 LEF non costituisce elemento essenziale delle condizioni d’incanto;

che quindi l’UE di Lugano ha agito correttamente rifiutandosi di allegare alle condizioni d’incanto copia del ricorso 23 marzo 2001, in quanto non elemento essenziale delle stesse;

che il ricorso 9 aprile 2001, per quanto ricevibile, deve quindi essere respinto;

che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.

2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati l’art. 17LEF, 45 RFF

pronuncia: 1. Il ricorso

9 aprile 2001 __________, per quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria