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15.2001.129 • TRAC TI 15.2001.129 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement of Broadcasting Fees After Jurisprudence Shift

Numero d'incarto 15.2001.129
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against the decision of the enforcement office to deny the continuation of enforcement proceedings initiated by a licensee seeking collection of broadcasting reception fees from a debtor, where the enforcement office's denial was based on prior local jurisprudence which had since been superseded by a Federal Tribunal ruling confirming the licensee's administrative authority to issue collection decisions and reject oppositions based on specific articles of law. The appellate court partially upheld the appeal, annulling the enforcement office's decision because it relied on outdated jurisprudence, and ordered the enforcement office to re-examine the continuation application, ensuring correspondence between the execution documents and the underlying collection decision, while noting that no procedural fees would be assessed.

Regesto Legislator

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Art. 55 cpv. 3 LRTV, Art. 74 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV; Appeal Regarding Enforcement of Broadcasting Fees After Jurisprudence Shift: The appellate court partially upheld the appeal, annulling the enforcement office's decision because it relied on outdated jurisprudence, and ordered the enforcement office to re-examine the continuation application, ensuring correspondence between the execution documents and the underlying collection decision, while noting that no procedural fees would be assessed.

Parole chiave

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istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione esecuzione della sentenza opposizione canone radiotelevisivo tasse amministrative diritto dei mezzi di comunicazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 55 cpv. 3 LRTV

Cited in the preamble as a jurisdictional basis relevant to the case's background, although not strictly the main ground for the final orders.

art. 48 cpv. 2 lett. c ORTV

Cited in the preamble as a jurisdictional basis relevant to the case's background, although not strictly the main ground for the final orders.

art. 17 LEF

Cited as the procedural basis for filing an appeal against this decision with the Federal Tribunal.

art. 88 LEF

Cited in the preamble of the ruling, but not explicitly used in the dispositive orders (1, 2, 3, 4).

art. 19 LEF

Cited as the procedural basis governing the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00129 · Lugano 16 gennaio 2002 /CJ/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di

__________ (rappr. da __________, patrocinata dall’avv. __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

__________

preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della __________;

rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;

considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;

atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;

ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;

ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, rappresentata da __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.

1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario