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15.2001.12 • TRAC TI 15.2001.12 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Auction of Seized Assets Dismissed Due to Scope Limitations in Enforcement Review

Numero d'incarto 15.2001.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The debtor appealed the scheduling of a public auction for movable assets seized under three separate debt collection proceedings related to outstanding rent, arguing that the underlying claims were invalid due to property defects, payment, and settlement agreements reached in parallel proceedings. The supervisory authority dismissed the appeal, first ruling that the appeal was timely as the ten-day deadline under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act was extended past the start of the Christmas enforcement holiday period, but ultimately rejecting the substance of the appeal because the debtor's contentions regarding property defects and extinguishment of debt involved material law issues reserved for substantive review procedures (like opposition rejection or debt contestation proceedings) and were thus beyond the scope of its limited administrative review of the legality and proportionality of the enforcement measure itself.

Regesto Legislator

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Art. 17 cpv. 2 LEF, Art. 31 cpv. 1 LEF, Art. 31 cpv. 3 LEF, Art. 56 LEF, Art. 63 LEF, Art. 17 LEF; Debtor's Appeal Against Auction of Seized Assets Dismissed Due to Scope Limitations in Enforcement Review: The supervisory authority dismissed the appeal, first ruling that the appeal was timely as the ten-day deadline under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act was extended past the start of the Christmas enforcement holiday period, but ultimately rejecting the substance of the appeal because the debtor's contentions regarding property defects and extinguishment of debt involved material law issues reserved for substantive review procedures (like opposition rejection or debt contestation proceedings) and were thus beyond the scope of its limited administrative review of the legality and proportionality of the enforcement measure itself.

Parole chiave

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beni sequestrati esecuzione in via di fallimento incanto termini termine di pagamento potere di cognizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 109 III 100
14s; DTF 109 III 100 cons.
DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final order regarding the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 19 LEF

Cited in the final order concerning the competence for further appeal to the Federal Tribunal.

art. 31 cpv. 1 e 3 LEF

Cited among the provisions considered, although not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) orders 1-4.

art. 56 LEF

Cited among the provisions considered, relevant to the timeliness of the appeal (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 63 LEF

Cited among the provisions considered, relevant to the calculation of deadlines during holidays (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 85 LEF

Cited among the provisions considered, regarding alternative recourse routes (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 85a LEF

Cited among the provisions considered, regarding alternative recourse routes (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 61 OTLEF

Cited among the provisions considered, related to the lack of awarded indemnities (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 62 OTLEF

Cited among the provisions considered, related to the principle of not awarding indemnities (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the principle of not awarding indemnities (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning regarding the non-assessment of court fees (though not explicitly in the final orders 1-4).

art. 17 LEF

Cited in the reasoning concerning the nature of the appeal (though not explicitly in the final orders 1-4).

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00012 · Lugano 12 marzo 2001 /EC/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 gennaio 2001 di

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’avviso d’incanto per beni mobili, crediti e diritti dell’8 gennaio 2001 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da

__________ (patr. dall’avv. __________)

viste le osservazioni:

–

26 gennaio 2001 di __________;

–

14 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona;

richiamato il decreto presidenziale 11 gennaio 2001 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. Con PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 17 maggio 1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 10'400.– oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1999 indicando quale titolo di credito: “pigione scaduta per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 1999. Deposito magazzino __________ ”. Al precetto esecutivo la debitrice non ha interposto opposizione.

Con PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 14 luglio 1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 10'200.– oltre interessi al 5% dal 1. giugno 1999 indicando quale titolo di credito: “mancato versamento deposito di garanzia fr. 5'000.– / affitto mese giugno–luglio fr. 5’200.– (Deposito magazzino __________)”. Al precetto esecutivo la debitrice non ha interposto opposizione

Con PE in via di realizzazione di un pegno manuale n. __________ del 10 dicembre 1999 __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di fr. 10'400.– oltre interessi al 5% dal 1. agosto 1999 per pigioni scadute da agosto a novembre 1999. A questo precetto esecutivo la debitrice ha interposto opposizione, rigettata in via provvisoria con pronunciato 25 gennaio 2000 dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona.

B. Il

2 luglio 1999, il 2 settembre 1999 e il 17 novembre 1999 l’UEF di Bellinzona ha inventariato nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ presso la __________ diversi beni mobiliari vincolati dal diritto di ritenzione della locatrice.

C. Il

2 agosto 1999, il 17 settembre 1999 e il 28 febbraio 2000 la creditrice ha presentato all’UEF di Bellinzona le varie domande di vendita.

D. Il

3 agosto 1999, il 20 settembre 1999 e il 29 febbraio 2000 l’UEF ha comunicato alla debitrice che la creditrice ha chiesto la vendita dei beni mobiliari compresi nelle note esecuzioni.

E. Con avvisi d’incanto per beni mobili del 15 dicembre 2000 l’UEF di Bellinzona ha fissato per il 22 gennaio 2001 la vendita dei beni inventariati nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________.

F. Con ricorso 10 gennaio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità degli avvisi d’incanto del 15 dicembre 2000 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, atteso che:

– “tra la signora __________ e la __________ è stato sottoscritto un contratto di locazione per uso commerciale quale magazzino–deposito in data 29 luglio 1991”;

– “il capannone in discussione non era ben isolato e causava delle infiltrazioni d’acqua e dei danni alla __________ ”;

– “il 15 luglio 1999 la signora __________ ha notificato la disdetta per il 31 agosto 1999 ed in seguito ha chiesto lo sfratto per il 31 dicembre 1999 in Pretura (…) il 2 novembre 1999 è stato pronunciato lo sfratto per il 31 dicembre 1999”;

– “parallelamente la signora __________ ha provveduto a notificare delle esecuzioni nei confronti della __________ per delle pigioni arretrate, segnatamente fino alla fine di maggio 1999, alle quali è stata formulata opposizione. La ditta __________, come risulta dalle ricevute qui allegate, ha saldato interamente queste pigioni, e precisamente fino al mese di novembre 1999”;

– “tra le parti vi è stata anche una procedura davanti all’Ufficio di conciliazione di Bellinzona, dove si è stabilito di porre fine definitivamente al contratto di locazione con effetto 7 giugno 2000, con il versamento a saldo di fr. 9'000.–– a favore della signora __________. Questo importo è stato depositato presso il sottoscritto legale, ma la controparte si è rifiutata di accettarlo”.

G. Con osservazioni 26 gennaio 2001 __________ ha postulato la reiezione del gravame, rilevando di aver sempre posto tempestivo rimedio ai problemi sollevati dalla conduttrice.

L’osservante evidenzia che la ricorrente non avrebbe pagato le pigioni fino al mese di novembre 1999. Inoltre la disdetta data dalla locatrice e lo sfratto ottenuto da quest’ultima sarebbero divenuti privi di oggetto perché le parti avrebbero consensualmente prorogato la locazione. __________ occuperebbe ancora l’oggetto locato e il rapporto di locazione sarebbe stato validamente disdetto solo il 18 dicembre 2000 per il 31 gennaio 2001.

A mente della creditrice visto l’accordo di continuazione della locazione “si deve ritenere che i pagamenti effettuati dalla conduttrice si riferiscano ai mesi correnti” e non a saldo delle pigioni poste in esecuzione.

L’osservante evidenzia che la controversia tra le parti dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona non è stata conciliata come si evince dalla decisione 3 agosto 2000 di questo ufficio, che dichiara l’esperimento di conciliazione fallito.

H. Delle osservazioni 14 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona, postulanti anch’esse la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata va presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF), ritenuto che tale termine non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF) e che –se l'ultimo giorno di tale termine cade in un giorno festivo (sabato o domenica) o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo– il termine scade il prossimo giorno feriale (art. 31 cpv. 3 LEF).

2. In virtù dell'art. 56 LEF, fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi nei periodi preclusi (tra le 20 e le 7, di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi), durante le ferie (sette giorni prima e dopo la Pasqua e il Natale, e dal 15 luglio al 31 luglio) e contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62 LEF).

3. Secondo gli art. 56 e 63 LEF un termine che viene a scadere durante le ferie esecutive è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Le norme si applicano a tutti i termini che devono essere rispettati dalle parti nella procedura esecutiva, indipendentemente dalla relazione o meno del termine con un atto esecutivo (cfr. Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 e 8 ad art. 63 LEF; Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 9 ss., in particolare n. 23 ad art 63 LEF).

Un termine non può iniziare a decorrere durante le ferie, esso può farlo solo a partire dal primo giorno successivo alle stesse (cfr. Bauer, op. cit., n. 54 ad art. 56 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 27 s. ad art. n. 63 LEF).

4. In concreto i provvedimenti impugnati datano del 15 dicembre 2000. Tali provvedimenti sono stati intimati lo stesso giorno alle parti: essendo il 15 dicembre 2000 un venerdì gli stessi sono stati notificati alla ricorrente al più presto lunedì

18 dicembre 2000, primo giorno delle ferie esecutive natalizie. Siccome la ricorrente ha ritirato il provvedimento impugnato durante le ferie natalizie previste dalla LEF risulta applicabile l'art. 56 LEF e non l'art. 63 LEF (cfr. Rep 1990 p. 294 ss.). Di conseguenza il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv.

2 LEF è cominciato a decorrere soltanto il primo giorno dopo la fine delle ferie esecutive natalizie (1° gennaio 2001), ossia il 2 gennaio 2001 e scadeva l'11 gennaio 2001.

Il ricorso 10 gennaio 2001 di __________ è pertanto tempestivo.

5. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale e ex art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, *Commentario alla LPR*, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).

6. Le contestazioni sollevate dalla ricorrente secondo cui l’ente locato presenterebbe dei difetti rilevanti e secondo cui le pretese dedotte in esecuzione sarebbero state estinte per avvenuto pagamento concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza. Tali eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione o nella procedura di merito di disconoscimento del debito oppure, anche a questo stadio procedurale, adendo il giudice competente ex art. art. 85 risp. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne siano realizzati i presupposti.

Il ricorso è di conseguenza respinto.

7. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.

17 LEF (Jean–François Poudret / Suzette Sandoz–Monod, *Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 19, 31 cpv. 1 e 3, 56, 63, 85, 85a LEF, art. 61 e 62 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 10 gennaio 2001 __________, è respinto.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario