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15.2001.00299 • TRAC TI 15.2001.00299 Generato dall'IA

Appeal Against Refusal to Proceed with Execution Based on Jurisdiction and Service Location

Numero d'incarto 15.2001.00299
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority reviewed an appeal against an enforcement office's refusal to proceed with an execution request, noting the core issue remained the assessment of the office's conduct, particularly concerning costs. The court reasoned that while enforcement documents can be served at the debtor's workplace, the execution application must indicate the debtor's domicile to determine the competent office's jurisdiction, even if the office is not obligated to systematically verify this information. However, since the office previously served documents based on similar information and there was no clear evidence the debtor did not reside at the address provided, the office's refusal to act based on the provided details was deemed incorrect, leading to the acceptance of the appeal to the extent it was not moot and ordering the refund of the associated fee.

Regesto Legislator

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Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 64 con, Art. 46 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 22 cpv. 1 LResp; Appeal Against Refusal to Proceed with Execution Based on Jurisdiction and Service Location: The court reasoned that while enforcement documents can be served at the debtor's workplace, the execution application must indicate the debtor's domicile to determine the competent office's jurisdiction, even if the office is not obligated to systematically verify this information. However, since the office previously served documents based on similar information and there was no clear evidence the debtor did not reside at the address provided, the office's refusal to act based on the provided details was deemed incorrect, leading to the acceptance of the appeal to the extent it was not moot and ordering the refund of the associated fee.

Parole chiave

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domanda di continuazione dell'esecuzione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza domicilio eletto richiesta di informazioni censura dell'apprezzamento delle prove legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

This article is cited in the dispositive (Order 3) as the basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 64 LEF

This article, concerning the service of executive acts, was cited in the reasoning phase, but it is included here because it was listed among the articles reviewed in the pre-dispositive section ('Richiamati gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF').

art. 67 LEF

This article, concerning the requirements for the request for execution, was cited in the reasoning phase, but it is included here because it was listed among the articles reviewed in the pre-dispositive section ('Richiamati gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF').

art. 69 LEF

This article, concerning the contents of the enforcement order, was cited in the reasoning phase, but it is included here because it was listed among the articles reviewed in the pre-dispositive section ('Richiamati gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF').

art. 5 LEF

This article was cited in the reasoning phase, but it is included here because it was listed among the articles reviewed in the pre-dispositive section ('Richiamati gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF').

art. 17 LEF

This article was cited in the reasoning phase, but it is included here because it was listed among the articles reviewed in the pre-dispositive section ('Richiamati gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF').

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00299 · Lugano 9 gennaio 2002 /CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 novembre 2001

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contra la sua decisione 8 novembre 2001 con la quale ha rifiutato di dare seguito alla domanda di esecuzione 2 novembre 2001 presentata dalla ricorrente contro

__________

viste le osservazioni 22 novembre 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che, come rilevato dall’UE di Lugano, il ricorso non è diventato privo di oggetto per il fatto che, dopo la ricezione dell’atto ricorsuale, è stato dato seguito alla domanda di esecuzione formulata dalla ricorrente, poiché rimane aperta la questione delle spese, la cui risoluzione dipende dal punto di sapere se l’operato dell’ufficio è corretto o no;

che giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi, ed in particolare il precetto esecutivo, si notificano all’escusso nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che la notifica può avvenire indifferentemente in uno di questi due luoghi a discrezione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 17 ad art. 64 con rif.);

che tuttavia, in conformità dell’art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF, l’escutente deve indicare nella domanda di esecuzione il domicilio dell’escusso anche se una notifica sul luogo di lavoro è possibile (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 ad art. 64), per il fatto che per determinare la propria competenza, che dipende, per le persone fisiche, dal domicilio dell’escusso (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF), l’ufficio deve appunto conoscere tale informazione;

che salvo fondati dubbi, l’ufficio deve decidere la propria competenza ratione loci in base alle indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art. 69);

che infatti per l’art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF, il precetto esecutivo contiene le indicazioni della domanda di esecuzione;

che però, per il Tribunale federale, se l’ufficio non è tenuto a ricercare il domicilio dell’escusso, esso dovrebbe verificare le indicazioni del procedente qualora ne dipenda la propria competenza (cfr. DTF 120 III 111, cons. 1a);

che il Tribunale federale non ha di sicuro voluto così imporre agli uffici di esecuzione il controllo sistematico presso le competenti autorità dell’indicazione del domicilio data dall’escutente, a pena di rallentare eccessivamente l’emissione dei precetti esecutivi (ritenuto comunque che rimane sempre riservato il diritto dell’escusso di opporsi ad un’esecuzione amministrata da un ufficio territorialmente incompetente);

che al massimo la sentenza federale deve essere compresa in questo senso che l’ufficio non è necessariamente tenuto a notificare il precetto esecutivo all’indirizzo indicato dall’escutente quando sa con certezza che l’escusso non è domiciliato nel luogo menzionato dall’escutente (in tal senso, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 69);

che nel caso di specie, non si poteva a priori escludere che l’escusso dimorasse all’indirizzo indicato dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che alla voce “__________ ” sull’elenco telefonico relativo a __________ viene indicato l’indirizzo “__________ ” senza che sia indicato se si tratta dello studio medico o del domicilio privato;

che del resto l’UE di Lugano aveva in precedenza, nel 2000, notificato all’escusso un PE redatto in base ad una domanda di esecuzione in tutti i punti simile a quella in oggetto;

che pertanto, in queste circostanze, il ricorso è accolto nella misura in cui non è già evaso;

che la tassa di fr. 8.-- prelevata dall’UE di Lugano per la decisione impugnata si rivela quindi ingiustificata, di modo che va restituita alla ricorrente;

che per il resto occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che la ricorrente è comunque resa attenta sul fatto che in un’eventuale successiva domanda di esecuzione è tenuta ad indicare il domicilio dell’escusso e non il suo luogo di lavoro;

che per il resto questa Camera non è competente per decidere la questione del risarcimento chiesto dalla ricorrente, che compete al giudice civile (cfr. art.

22 cpv. 1 LResp., Raccolta cantonale delle leggi n. 2.6.1.1);

che per evitare se del caso alla ricorrente inutili spese, si ricorda comunque che il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo se la gravità del pregiudizio lo giustifica (art. 5 cpv. 4 LEF).

Richiamati gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 21 novembre 2001 __________, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

1.1 Di conseguenza, è ordinata all’UE di Lugano la restituzione alla ricorrente della somma di fr. 8.--.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il segretario: