Supervisory Authority Decision on Auction of Waived Property Claim in Bankruptcy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe supervisory authority rejected an appeal challenging the decision of the execution and bankruptcy office to auction off the right to pursue a property claim over certain assets held by a third party following the bankruptcy of a company. The appellant argued that the office's prior waiver of the property claim implied recognition of the third party's ownership, but the court reasoned that according to the relevant statutes, when the bankruptcy estate waives a property claim against a third party, any creditor has the right to request cession of that claim, and if no creditor requests cession, the claim right itself can be realized by public auction, meaning the waiver did not equate to recognizing the third party's title.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 cpv. 3 LEF, Art. 242 LEF, Art. 260 LEF, Art. 260 cpv.1 LEF, Art. 260 cpv. 3 LEF, Art. 17 LEF; Supervisory Authority Decision on Auction of Waived Property Claim in Bankruptcy: The appellant argued that the office's prior waiver of the property claim implied recognition of the third party's ownership, but the court reasoned that according to the relevant statutes, when the bankruptcy estate waives a property claim against a third party, any creditor has the right to request cession of that claim, and if no creditor requests cession, the claim right itself can be realized by public auction, meaning the waiver did not equate to recognizing the third party's title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning as the basis for the execution office to proceed with the public auction after creditors failed to request the assignment of the claim.
This article regarding the mass claiming property was cited in the reasoning as the underlying rule for the procedural steps taken.
This article was cited in the reasoning regarding the nature of the appeal within administrative law, although it is also listed among the articles referred to before the final orders.
This article is cited in order 3 as the basis for the deadline and procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00298 · Lugano 19 settembre 2002 /FP/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 novembre 2001 di
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ nell’ambito del fallimento della società
__________
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 novembre 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 20 novembre 2001 dell’UEF di __________ esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 14 febbraio 2000 la Pretura del Distretto di __________ ha decretato il fallimento della società __________.
B. Con scritto 15 febbraio 2000 la ditta __________ rivendicava tutto il materiale e i macchinari situati nei locali della fallita.
C. Il 2/11 ottobre 2000 l’UEF di __________ procedeva all’inventario dei beni della fallita. In tale occasione l’Ufficio constatava, su indicazione dell’amministratore unico, che diversi automezzi, autovetture e macchine edili, indicati nell’inventario con i numeri dal al 49 al 63, non risultavano essere in possesso della fallita.
D. Con circolare 21 dicembre 2000, inviata a tutti i creditori iscritti in graduatoria, l’UEF di __________ decideva di rinunciare alla rivendicazione della proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000.Nella circolare si assegnava nel contempo ai creditori il diritto di chiedere la cessione della citata pretesa, con l’avvertenza che se nessun creditore avesse inoltrato richiesta di cessione entro il 15 gennaio 2001, la rinuncia della massa sarebbe stata definitiva ed il citato diritto sarebbe stato realizzato a pubblico incanto.
E. Non avendo nessun creditore richiesto la cessione del diritto di rivendicare la proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, l’UEF di __________ pubblicava sul __________ l’avviso d’incanto relativo a tale diritto.
F. Con ricorso 19 novembre 2001 la __________ ha impugnato l’avviso d’incanto __________ chiedendone l’annullamento. La ricorrente sostiene che avendo l’UEF di __________ rinunciato a promuovere l’azione di rivendicazione, esso avrebbe riconosciuto il diritto di proprietà della __________ sugli oggetti rivendicati.
G. Con osservazioni 20 novembre 2001 l’UEF di __________ chiede la reiezione del ricorso ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 242 cpv. 3 LEF la massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi. Alla norma di cui all’art. 242 LEF, in caso di rinuncia della massa, risulta applicabile l’art.260 LEF ( cfr. Marc Russenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44 ad art. 242 LEF).
Giusta l’art. 260 cpv.1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. La pretesa può essere realizzata, conformemente all’art. 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione ( art 260 cpv.
3 LEF).
2. Nel caso di specie l’UEF di __________ ha rinunciato a promuovere l’azione di rivendicazione della proprietà della fallita __________. sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, detenuti da terzi. La facoltà di chiedere la cessione del diritto di promuovere tale azione è stata data ai creditori con circolare 21 dicembre 2000. Non avendo alcun creditore richiesto la cessione del diritto di rivendicare la proprietà della fallita sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000, l’UEF di Leventina, in applicazione dell’art. 260 cpv. 3 LEF, ha pubblicato sul __________ l’avviso d’incanto relativo a tale diritto. L’Ufficio ha quindi agito correttamente mettendo all’asta tale diritto, in quanto espressamente previsto dall’art. 260 cpv. 3 LEF, applicabile alla procedura di rivendicazione di cui all’art. 242 cpv. 3 LEF. L’aver rinunciato a promuovere l’azione di rivendicazione non implica quindi in alcun modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il riconoscimento della proprietà della __________ sui beni dal n. 49 al n. 63 dell’inventario fallimentare 2/11 ottobre 2000.
3. Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 242 e 260 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UEF di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria