Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2001.00277 • TRAC TI 15.2001.00277 Generato dall'IA

Annulment of Bankruptcy Threat Due to Improper Service and Conflict of Interest in Debt Enforcement

Numero d'incarto 15.2001.00277
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought the annulment of a bankruptcy threat issued by the execution office following a debt collection proceeding, where the initial payment order was served at a former registered office (a law firm) while the subsequent bankruptcy threat was served upon the sole administrator, after the company's domicile had changed to the administrator's address, and the administrator claimed no prior knowledge of the proceedings. The court upheld the appeal and annulled the payment order and bankruptcy threat, reasoning that serving the payment order on the former registered address when the creditor was also the representative who subsequently acted against the debtor's interest (by failing to oppose the order) constituted an illicit act under representation law, akin to self-dealing, which prejudiced the debtor who only became aware of the debt enforcement upon receiving the bankruptcy threat.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 74 LEF, art. 71 LEF, art. 161 LEF; Annulment of Bankruptcy Threat Due to Improper Service and Conflict of Interest in Debt Enforcement: The court upheld the appeal and annulled the payment order and bankruptcy threat, reasoning that serving the payment order on the former registered address when the creditor was also the representative who subsequently acted against the debtor's interest (by failing to oppose the order) constituted an illicit act under representation law, akin to self-dealing, which prejudiced the debtor who only became aware of the debt enforcement upon receiving the bankruptcy threat.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione in via di fallimento estinzione del debito procedura di annullamento conflitto d'interessi credito nel fallimento curatore del fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 74 LEF

The seizure order and the related declaration of bankruptcy are annulled based on this provision, which relates to the proper execution of enforcement measures.

art. 19 LEF

Cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 17 LEF

Mentioned in relation to the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 71 LEF

Cited in the preamble of the decision, concerning the admissibility of the appeal to the supervisory authority.

art. 161 LEF

Cited in the preamble of the decision, relating to the authority competent to decide on the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2001.00277 · Lugano 23 ottobre 2001 /CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2001 di

__________ rappresentato dall’amministratore unico __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento n. __________ emessa in data 21 settembre 2001 e notificata per rogatoria dall’UE di Zurigo 7 all’amministratore unico della ricorrente su istanza della procedente:

__________

viste le osservazioni 15 ottobre 2001 dell’avv. __________ nonché 16 ottobre 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 10 agosto 2001, su domanda della procedente, avv. __________, che procede contro la società __________ per il pagamento di note professionali dell’importo di fr. 13'193.90, l’UE di Lugano ha notificato il precetto esecutivo n. __________ presso lo studio legale della procedente, allora indicato a registro di commercio quale sede della società escussa;

che non è stata interposta opposizione;

che la comminatoria di fallimento è stata invece notificata all’amministratore unico della società escussa, come indicato nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione del 18 settembre 2001;

che pure il 18 settembre 2001 è stato pubblicato il cambiamento di sede dell’escussa, che è stata trasferita al domicilio dell’amministratore unico;

che l’amministratore unico pretende di aver avuto conoscenza dell’esecuzione soltanto a ricezione della comminatoria di fallimento, ciò che né l’escutente né l’UE di Lugano negano;

che la comminatoria di fallimento va pertanto annullata;

che la notifica del precetto esecutivo presso lo studio legale dell’escutente è infatti da considerare nulla;

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la conclusione di un contratto da parte del rappresentante con sé stesso è illecita e pertanto l’atto giuridico nullo qualora la natura del negozio giuridico implica il rischio di arrecare un danno al rappresentato, a meno che questi abbia autorizzato il rappresentante a concludere il contratto oppure che lo abbia successivamente ratificato (cfr. DTF

95 II 621, con rif.; cfr. pure Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 414 s. ad n. 89);

che le norme sulla rappresentanza valgono pure per le dichiarazioni giuridiche analoghe a negozi giuridici (ad es. l’invocazione di un difetto) così come per le relazioni di fatto aventi effetti giuridici (ad es. l’accettazione di un’offerta per atto concludente) (Rolf Watter, Basler Kommentar zum OR, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, vol. I, n. 4 ad art. 32);

che, oltre a costituire, per un avvocato, un comportamento riprovevole dal punto di vista deontologico (cfr. art. 4 e 12 cpv. 1 del Codice professionale dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino), il fatto di accettare la notifica di un precetto da sé stesso fatto spiccare per conto dell’escusso configura un atto palesemente illecito in quanto lede gli interessi del rappresentato, in ogni caso quando il rappresentante non interpone opposizione;

che l’avv. __________ non ha allegato di essere stata autorizzata dalla società escussa a non opporsi a precetti esecutivi relativi a crediti da sé stessa vantati;

che la società non ha ratificato l’operato dell’avv. __________;

che il ricorso è quindi da accogliere;

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 71, 74, 161 LEF; 32 ss, 41 CO

pronuncia:

1. Il ricorso 4 ottobre 2001 __________ è accolto.

2. Di conseguenza, il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano nonché la relativa comminatoria di fallimento sono annullati.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario