Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2001.00262 • TRAC TI 15.2001.00262 Generato dall'IA

Appeal Regarding Enforcement Register Access Following Partial Objection Denial

Numero d'incarto 15.2001.00262
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a decision by the enforcement office that denied the cancellation of an enforcement proceeding, arguing that cancellation was warranted because the creditor's request for provisional rejection of the debtor's objection had been denied by the appellate court. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant statute concerning the limitation of access to enforcement registers applies only to nullified or voided executions following a judgment, not to cases where a decision merely upholds the debtor's objection, as this leaves open the possibility that the underlying debt still exists and could lead to future enforcement actions, thus necessitating public access to the register to inform third parties of this potential risk.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8a cpv. 3 lett. a LEF, Art. 8a LEF, Art. 79 LEF, Art. 83 cpv. 2 LEF, Art. 8a cpv. 3 lett. b LEF, Art. 86 LEF; Appeal Regarding Enforcement Register Access Following Partial Objection Denial: The court rejected the appeal, reasoning that the relevant statute concerning the limitation of access to enforcement registers applies only to nullified or voided executions following a judgment, not to cases where a decision merely upholds the debtor's objection, as this leaves open the possibility that the underlying debt still exists and could lead to future enforcement actions, thus necessitating public access to the register to inform third parties of this potential risk.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo decisione parziale esecuzione legittimazione a ricorrere termine di prescrizione eccezioni processuali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 19 LEF

Cited in order 2, specifying the article for appealing this decision to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2001.00262 · Lugano 16 ottobre 2001 CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 settembre 2001 di

__________ rappr. dallo st. leg. __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 10 settembre 2001 (doc. A) con la quale l’Ufficio ha respinto la richiesta di cancellazione del PE n. __________ fatto spiccare il 22 marzo 2001 contro la ricorrente da:

__________ rappr. dall'avv. __________

viste le osservazioni 27 settembre 2001 della __________ nonché 28 settembre 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la ricorrente chiede che sia fatto ordine all’UE di Lugano di cancellare ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF il PE n. __________, a motivo che l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione inoltrata dalla __________, è stata respinta da questa Camera, su appello della ricorrente, con sentenza 20 agosto 2001 (inc. 14.2001.54, doc. D);

che la ricorrente si fonda a questo proposito sul Messaggio del Consiglio federale relativo all’art. 8a LEF (FF 1991 III 24) nonché sul parere di James

T. Peter (Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 23 ad art. 8a);

che il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF consente invece di limitare il diritto di consultazione dei registri di esecuzione soltanto per le esecuzioni nulle o annullate in seguito ad impugnazione (ossia ricorso ex art. 17 ss. LEF) o a decisione giudiziale, quindi non nell’ipotesi in esame, poiché la decisione di reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione non annulla l’esecuzione in questione ma lascia soltanto sussistere l’opposizione dell’escusso (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 68 ad art. 84);

che probabilmente per lo stesso motivo, Pierre-Robert Gilliéron (cfr. Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 41 e 45 ad art. 8a) non cita le sentenze di reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione tra le decisioni giudiziali di cui all’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF – norma che secondo quest’autore concerne esclusivamente le azioni degli art. 85 e 85a LEF – e neppure le sentenze di riconoscimento (art. 79 LEF) e di disconoscimento (art.

83 cpv. 2 LEF) di debito, in quanto queste non sospendono né annullano di per sé l’esecuzione, perlomeno se l’escusso non ha preso una conclusione in tal senso;

che Gilliéron (op, cit., n. 45 ad art. 8a) fa invece ricadere le sentenze di riconoscimento e di disconoscimento di debito sotto l’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF, considerando che, come l’azione di ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF) – e a differenza delle decisioni di rigetto dell’opposizione –, dette sentenze accertano l’esistenza oppure l’inesistenza del credito posto in esecuzione;

che sebbene il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (art. 8a cpv. 2 lett. a nel progetto del Consiglio federale, cfr. FF 1991 III 147) abbia subito delle modifiche di ordine apparentemente soltanto formale, le Camere federali hanno chiaramente manifestato la volontà, peraltro pure espressa dal Consiglio federale (cfr. FF 1991 III 22-23, ad n. 201.14), di far assumere ai registri di esecuzione e fallimento una funzione di politica, se non addirittura di polizia, economica in particolare con lo stralcio della norma proposta da una minoranza della Commissione del Consiglio nazionale che chiedeva di aggiungere all’art. 8 cpv. 3 lett. c il caso delle esecuzioni chiuse con il pagamento all’ufficio dell’importo posto in esecuzione (cfr. James Peter, Die Betreibungsauskunft im neuen SchKG, in: AJP 1995, p. 1447 ad 3.2; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 50 ad art. 8a);

che la sentenza che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione, poiché non annulla l’esecuzione né accerta l’inesistenza del credito posto in esecuzione non permette di escludere con certezza che lo stesso in realtà esiste;

che vi è quindi un potenziale rischio per il pubblico in generale e per i creditori dell’escusso in particolare che lo stesso debba nella medesima esecuzione (se l’istanza mirava al rigetto provvisorio dell’esecuzione e che l’escutente sia ancora in tempo, in considerazione del termine annuale dell’art. 88 cpv. 2 LEF, per chiedere il riconoscimento del suo credito ex art. 79 LEF e la prosecuzione dell’esecuzione) oppure in un’ulteriore esecuzione pagare l’importo vantato dall’escutente;

che in queste circostanze occorre che il pubblico possa essere informato di tale rischio, motivo per il quale il diritto all’accesso ai registri di esecuzione non deve essere limitato per questo tipo di esecuzioni;

che il ricorso va pertanto respinto;

che conviene ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 8a, 17, 80, 82 LEF;

pronuncia:

1. Il ricorso 14 settembre 2001 __________ è respinto.

2. Contro queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario