Debtor Company v. Enforcement Office: Valid Service in Bankruptcy Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor company appealed the enforcement office's actions, including the notification of bankruptcy proceedings, alleging improper service of the payment order and subsequent bankruptcy notice. The court dismissed the appeal, reasoning that the debtor company's declared domicile at another company meant that service to the administrator of the domiciled company was valid for the payment order, and subsequent service of the bankruptcy notice to the president of the debtor's board of directors complied with the relevant execution and bankruptcy laws, thereby validating all enforcement acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 67cpv.1 n.2, Art. 65 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 67 LEF; Debtor Company v. Enforcement Office: Valid Service in Bankruptcy Proceedings: The court dismissed the appeal, reasoning that the debtor company's declared domicile at another company meant that service to the administrator of the domiciled company was valid for the payment order, and subsequent service of the bankruptcy notice to the president of the debtor's board of directors complied with the relevant execution and bankruptcy laws, thereby validating all enforcement acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as one of the articles governing the decision (impliedly, as the petition was rejected based on the reasoning regarding its application).
Cited in the final orders as one of the articles governing the decision (impliedly, as the petition was rejected based on the reasoning regarding its application).
Cited in the final orders as one of the articles governing the decision, specifically relating to appeal rights.
Cited in order 3 to establish the appeal route to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00244 · Lugano 17 settembre 2001 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 2001 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
__________ patr dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 6 agosto 2001 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni
agosto 2001 della __________ 2/22 agosto 2001 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti della società __________ per l’incasso del proprio credito;
che in data 16 gennaio 2001 veniva notificato presso il recapito dell’escussa il PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
che con sentenza 5 giugno 2001 il Pretore di Locarno - Campagna respingeva in via provvisoria l’opposizione interposta dalla debitrice al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
che in data 17 luglio 2001 l’UEF di Locarno notificava a __________ presidente del consiglio di amministrazione della debitrice, la comminatoria di fallimento;
che con ricorso 31 luglio 2001 __________ si aggrava contro la comminatoria di fallimento, nonché contro tutti gli atti compiuti dall’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________, postulandone l’annullamento;
che la ricorrente sostiene che il PE e la comminatoria di fallimento non sarebbero stati notificati correttamente e quindi andrebbero annullati;
che delle osservazioni dell'UEF di Locarno si dirà, se necessario, in seguito;
che per l’art. 67cpv.1 n.2 LEF la domanda di esecuzione deve indicare il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante;
che giusta l’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una società anonima la notifica si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;
che se una società anonima elegge domicilio presso un’altra società anonima, questa assume il ruolo di rappresentante e di conseguenza diviene autorizzata a ricevere gli atti esecutivi indirizzati all’escussa (cfr. DTF 119 III 57 ss; Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 65 LEF;
che nel caso di specie la ricorrente, come risulta dall’estratto del Registro di commercio, è domiciliata presso la __________ che la domanda di esecuzione 29 novembre 2000 inoltrata dalla creditrice __________ riporta correttamente il domicilio dell’escussa presso la __________;
che il PE n. __________ è stato correttamente notificato all’amministratore unico della __________;
che la comminatoria di fallimento è stata notificata, conformemente a quanto sancito dall’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF, al presidente del consiglio di amministrazione della società __________;
che di conseguenza, tutti gli atti esecutivi sono stati notificati correttamente ai rappresentanti dell’escussa;
che il gravame deve quindi essere respinto;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 65 e 67 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso 31 luglio 2001 della società __________ è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - ____________________
Comunicazione all'UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria