Creditor's Appeal on Salary Attachment, Undisclosed Income, and Subsistence Level
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor appealed a decision by the execution and bankruptcy office which refused to further attach the debtor's salary based on newly discovered income and challenged the established minimum subsistence level, particularly the housing costs. The court held that the appeal concerning the debtor's undisclosed income from a secondary activity could not result in a further attachment because the received amounts had already been spent on various expenses, though it noted the failure to previously attach this income and referred the matter for potential criminal prosecution due to the debtor's misrepresentation of income, which was substantial, while simultaneously rejecting the challenge to the housing cost calculation as being untimely and reasonable for the family size.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 CC, Art. 9 LAVS, Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 4 cpv. 1 CPP, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo; Creditor's Appeal on Salary Attachment, Undisclosed Income, and Subsistence Level: The court held that the appeal concerning the debtor's undisclosed income from a secondary activity could not result in a further attachment because the received amounts had already been spent on various expenses, though it noted the failure to previously attach this income and referred the matter for potential criminal prosecution due to the debtor's misrepresentation of income, which was substantial, while simultaneously rejecting the challenge to the housing cost calculation as being untimely and reasonable for the family size.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning that explains why no costs or allowances are awarded.
Cited in the reasoning that explains why no costs or allowances are awarded.
Cited in the reasoning that explains why no allowances are awarded.
Cited in the final orders (Point 3) regarding the appeal route.
Cited in the final preamble, though not explicitly referenced in the dispositive orders 1, 1.1, 2, 2.1, or 3.
Cited in Point 3 regarding the appeal route against the present sentence.
Cited in the final preamble, though not explicitly referenced in the dispositive orders 1, 1.1, 2, 2.1, or 3.
Cited in the final preamble, though not explicitly referenced in the dispositive orders 1, 1.1, 2, 2.1, or 3.
Cited in the reasoning which justifies the non-assignment of indemnities (Point 7).
Cited in the reasoning which justifies the non-assignment of indemnities (Point 7).
Cited in the reasoning which justifies the non-levying of costs (Point 7).
Cited in Point 3 regarding the appeal route against the present decision.
Cited in the reasoning (Point 7) explaining why no allowances are assigned.
Cited in the reasoning (Point 7) explaining why no costs are levied.
Cited in the reasoning (Point 7) explaining why no costs are levied.
Cited in Point 7, explaining why no indemnities are assigned.
Cited in Point 7, explaining why no costs are assigned.
Cited in Point 7, explaining why no costs are assigned.
Cited in the final orders (Points 1.1 and 2.1) regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the final orders (Points 1.1 and 2.1) regarding the non-levying of costs.
Cited in the final orders (Points 1.1 and 2.1) regarding the non-levying of costs.
Cited in Point 3 to specify the procedure for appealing the judgment to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00236 · Lugano 16 ottobre 2001 /CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 giugno 2001 di
__________ rappr. dall'avv. __________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro l'atto di pignoramento 6 giugno 2001 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal ricorrente contro i coniugi
__________
viste le osservazioni 9 luglio 2001 dell'UEF di Mendrisio;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro i debitori solidali __________ e __________ per fr. 44'460,15 ognuno in base a due attestati di carenza di beni in seguito a pignoramento n. __________, risp. __________.
B. L’8 maggio 2000, l’UEF di Mendrisio ha pignorato lo stipendio di __________ eccedente l’importo netto mensile di fr. 1'403.-- e quello di __________ eccedente l’importo di 2'411.--; il minimo di esistenza del marito è stato fissato in fr. 1'402,92 e quello della moglie in fr. 2'410,45. In tale occasione, il marito ha dichiarato di lavorare presso l’__________ a metà tempo e di percepire un reddito netto di fr. 1'550,65. Nel calcolo del minimo di esistenza è stato tenuto conto dell’importo di fr. 751.-- a titolo di spese di locazione.
C. Il
31 luglio 2000, l’UEF di Mendrisio ha proceduto ad una modifica dei pignoramenti di salario per tenere conto del nuovo canone locatizio dei coniugi __________, di fr. 1'360.--, consecutivo ad un trasloco.
D. Il
30 maggio 2001, in seguito ad una segnalazione scritta 3 aprile 2001 da parte del patrocinatore del ricorrente, l’UEF di Mendrisio ha nuovamente proceduto ad una revisione dei pignoramenti di salario. In base all’interrogatorio di __________, che ha ammesso che il marito, dal 1. marzo 2001, lavorava anche presso l’__________ e dei documenti prodotti ulteriormente dagli escussi (contratto con la __________, contratto di locazione, certificati di salario dell’__________ certificati e ricevute AVS relativi all’attività presso l’__________), è stata fissata nei confronti di __________ una nuova trattenuta mensile di fr. 362.--, con effetto retroattivo all’inizio del mese di aprile 2001. La decisione tiene conto del reddito supplementare dell’escusso presso l’__________ per fr. 1'300.--, nonché della nuova tabella per il calcolo del minimo di esistenza entrata in vigore il 1. gennaio 2001. Contro __________ è stato invece rilasciato, il 29 maggio 2001, un (nuovo) attestato di carenza di beni per fr. 44'737,30.
E. Il
6 giugno 2001, in risposta ad uno scritto 1. giugno 2001 del patrocinatore del ricorrente, l’UEF di Mendrisio ha motivato la sua decisione del 30 maggio 2001 nonché il rilascio dell’attestato di carenza di beni.
F. Con ricorso 15 giugno 2001, __________ chiede che sia dato ordine all’UEF di Mendrisio di pignorare gli importi percepiti da __________ presso l’__________ (fr. 1'266.-- mensili dal 1. marzo 1999) e di modificare il calcolo del minimo di esistenza dei coniugi __________ nel senso di ammettere quali spese di locazione soltanto l’importo di fr. 710.-- contabilizzato nel precedente pignoramento dell’8 maggio 2000.
G. L’UEF di Mendrisio si rimette al giudizio di questa Camera. Gli escussi non hanno presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. L’atto di ricorso si riferisce a due esecuzioni diverse promosse contro due debitori diversi. Poiché i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e giungono a conclusioni sostanzialmente identiche, si giustifica però la congiunzione delle due procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
2. Le decisioni impugnate, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, sono in realtà la decisione di pignoramento 30 maggio 2001 (seppur non redatta sull’apposito formulario ufficiale) nonché il rilascio dell’attestato di carenza di beni del
29 maggio 2001. Lo scritto 6 giugno 2001 contiene unicamente la motivazione dei suddetti provvedimenti. Non è tuttavia dato a sapere quando tali atti sono giunti al ricorrente. Dallo scritto 1° giugno 2001 dell’avv. __________, che non li menziona, sembra risultare che il ricorrente, a quel momento, non ne aveva ancora conoscenza, poiché chiede un aggiornamento sulle esecuzioni a carico dei coniugi __________. Orbene, la prova dell’avvenuta notifica spetta all’autorità notificatrice (cfr. art. 8 CC; DTF 122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45, cons. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 120, con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17). Il ricorso va quindi considerato tempestivo.
3. Interrogato formalmente il 24 settembre 2001, __________ ha dichiarato di aver utilizzato gli importi ricevuti dall’__________ per il pagamento di diverse spese. Vista la situazione reddituale e familiare dell’escusso, tale affermazione appare verosimile e trova un certo riscontro negli estratti dei conti bancari degli escussi prodotti all’udienza del 24 settembre 2001, il cui saldo a fine mese è regolarmente vicino a zero (cfr. doc. 9.2 e 10.1). Non è quindi possibile procedere al pignoramento complementare chiesto dal ricorrente, per l’inesistenza degli attivi che dovrebbero esserne l’oggetto.
4. Già con la decisione di pignoramento del 31 luglio 2000 si è tenuto conto del nuovo canone locatizio dei coniugi __________. La contestazione del ricorrente in merito appare quindi ampiamente tardiva. D’altronde un canone di locazione di fr. 1'360.-- per un appartamento di quattro locali nella regione di __________ non appare eccessivo né non commisurato ai bisogni di una famiglia di quattro persone, tra cui due figlie di 15 e 12 anni.
5. L’accordo tra l’escusso e __________ prevede al punto II.B.1 la messa a disposizione di __________, gratuitamente, del __________ per la relativa gestione, con diritto esclusivo ai ricavi e presa a carico dei costi (cfr. pto II.A.1). Dalla documentazione fornita all’UEF di Mendrisio risulta che l’escusso, per tale attività, è stato considerato dall’AVS quale indipendente e ha dichiarato per l’anno 2000 (così come per gli ultimi dieci mesi del 1999, cfr. doc. 2 prodotto all’udienza del 24 settembre 2001) un reddito aziendale annuale di fr. 4'000.-- netti (e non lordi come invece affermato dall’escusso durante il suo interrogatorio formale, cfr. art. 9 LAVS). Siffatto introito non è però stato pignorato, mentre i relativi contributi AVS sono stati contabilizzati nel minimo di esistenza. Poiché il ricorrente non ha chiesto niente in merito, ci si limita, in questa sede, a ricordare all’UEF di Mendrisio l’istituto della revisione del pignoramento ex art. 93 cpv. 3 LEF.
6. Dall’incarto risulta indubbiamente che __________ ha taciuto l’esistenza di introiti (cfr. verbale interno di pignoramento dell’8 maggio 2000, firmato dall’escusso), ciò che peraltro lo stesso ha confermato in occasione del suo interrogatorio formale. Tale comportamento costituisce ovviamente, dal profilo oggettivo in ogni caso, un reato penale, sanzionato dall’art. 323 n. 2 CP. I beni pignorabili dissimulati non appaiono d’altronde di un valore indifferente, poiché gli introiti derivanti dall’attività svolta per l’ATM di Besazio e non dichiarati ammontano a fr. 1'600.-- ([8'000 + 7'200 + 4'000] : 12) netti al mese, a fronte di un reddito dichiarato di fr. 1'550,65 per l’escusso (ossia più del 100%), risp. di fr. 4'215.-- per la coppia (ossia quasi del 40%). Per questo motivo, ed in ossequio al dovere legale di informazione (cfr. art. 4 cpv. 1 CPP), la presente decisione, con copia dei documenti utili ai fini dell’avvio di un’eventuale azione penale, viene trasmessa al Ministero pubblico del Canton Ticino.
7. Sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 93 LEF, 323 CP e 4 CPP;
pronuncia: 1. Il ricorso 15 giugno 2001 di __________, diretto contro __________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2. Il ricorso 15 giugno 2001 di __________, diretto contro __________, è evaso nel senso dei considerandi.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario