In re Bankruptcy Order Due to Clerical Error in Debtor Name
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party challenged a bankruptcy order issued by the enforcement office, arguing the underlying enforcement action and resulting judgment incorrectly named the debtor, despite the case referencing the correct execution number and the party's representative being a director of both the old and new entity names. The court dismissed the appeal, reasoning that any discrepancy in naming the debtor in the enforcement order and the subsequent judgment was a non-deceptive clerical error, especially since the specific execution number was correct and the appellant failed to timely challenge the prior judgment which had become final, thus validating the enforcement office's actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 19 LEF, art. 159 LEF; In re Bankruptcy Order Due to Clerical Error in Debtor Name: The court dismissed the appeal, reasoning that any discrepancy in naming the debtor in the enforcement order and the subsequent judgment was a non-deceptive clerical error, especially since the specific execution number was correct and the appellant failed to timely challenge the prior judgment which had become final, thus validating the enforcement office's actions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the introductory remarks before the final orders, indicating the basis for appeal under the Execution Law, which underlies the rejection of the appeal in order 1.
This provision was cited in the introductory remarks before the final orders, indicating the basis for the decision process regarding the appeal.
This provision regulates the possibility of further appeal to the Federal Tribunal, cited in order 3.
Testo completo
Incarto n. 15.2001.00220 · Lugano 31 luglio 2001 CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 2001
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 maggio 2001 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
__________
viste le osservazioni 3 luglio 2001 dell’UE di Lugano che si rimette alla decisione di questa Camera;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ in causa è diretto contro la ditta __________ in conformità con quanto indicato nella domanda di esecuzione;
che lo stesso vale per la comminatoria di fallimento impugnata;
che, certo, la sentenza 2 aprile 2001 con la quale il Segretario Assessore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla ricorrente (il PE è infatti stato notificato a __________, già membro del Consiglio di amministrazione di ____________ è diretta contro __________ che, tuttavia, si tratta ovviamente di un errore di scrittura che non poteva indurre in inganno le parti, in quanto il dispositivo n. 2 indica in modo esplicito il numero dell’esecuzione __________ a cui si riferisce;
che d’altronde, già al momento della promozione dell’esecuzione n. __________, la società __________ non esisteva più in quanto tale, visto che dal 3 novembre 2000 la sua ragione sociale era stata cambiata in __________ (ora in liquidazione);
che la ricorrente non nega di aver ricevuto la sentenza 2 aprile 2001, anzi la produce quale doc. B annesso al ricorso;
che del resto la persona alla quale è stata notificata la comminatoria di fallimento, ossia __________, è membro del Consiglio di amministrazione sia di __________ sia di __________ (ora __________ in __________), come d’altronde lo sono pure gli amministratori __________ e __________;
che quindi la ricorrente non può allegare in buona fede di aver ignorato l’esistenza dell’esecuzione in questione;
che pertanto, qualora la ricorrente avesse ritenuto che l’esecuzione n. __________ concernesse in realtà la ditta __________ e non la __________, essa avrebbe dovuto, al più tardi (nell’ipotesi in cui considerasse non valida la citazione all’udienza di discussione 2 aprile 2001), impugnare la sentenza 2 aprile 2001;
che non avendolo fatto, siffatta sentenza è cresciuta in giudicato;
che di conseguenza l’UE di Lugano ha rettamente proceduto alla notifica della comminatoria di fallimento a __________
che il ricorso è quindi da respingere;
che
– benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17 e 159 LEF;
pronuncia:
1.Il ricorso 5 giugno 2001 di __________ è respinto
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario