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15.2001.00203 • TRAC TI 15.2001.00203 Generato dall'IA

Creditor v. Enforcement Office: Seizure of Spousal Support Arrears

Numero d'incarto 15.2001.00203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the decision of the enforcement office to annul the seizure of arrears in spousal support owed to the debtor by her ex-husband, arguing that the enforcement office incorrectly deemed the support unseizable because the debtor was allegedly living with and fully supported by a cohabitant, thus having no need for the funds. The court reasoned that for the purpose of seizure, the debtor's current lack of personal income made the exact contribution of the cohabitant irrelevant to nullifying the seizure of existing arrears; since the right to collect past-due support payments is a freely transferable asset, the seizure of these specific arrears, up to the amount of the debt, was correctly executed and the enforcement office's annulment was therefore overturned.

Regesto Legislator

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Art. 93 cpv. 1 LEF, Art. 93 LEF, Art. 17 LEF, Art. 93 cpv. 3 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 2 cpv. 2 OTLEF; Creditor v. Enforcement Office: Seizure of Spousal Support Arrears: The court reasoned that for the purpose of seizure, the debtor's current lack of personal income made the exact contribution of the cohabitant irrelevant to nullifying the seizure of existing arrears; since the right to collect past-due support payments is a freely transferable asset, the seizure of these specific arrears, up to the amount of the debt, was correctly executed and the enforcement office's annulment was therefore overturned.

Parole chiave

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esecuzione per debiti pignoramento di crediti notificazione della decisione arretrati di mantenimento per figli reddito della sostanza deficit dell'unione coniugale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

The court decision is based on interpreting this article regarding the seizure of alimony claims, leading to the confirmation of the original seizure order.

art. 17 LEF

This article governs the basis for the appeal being lodged with the supervisory authority.

art. 99 LEF

This article is cited in the operative part confirming the validity of the seizure notification.

art. 19 LEF

This article is cited as the basis for appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 61 OTLEF

This article is mentioned in the concluding section regarding the legal provisions governing the procedure.

art. 62 OTLEF

This article is mentioned in the concluding section regarding the legal provisions governing the procedure.

art. 20a LEF

This article is cited in relation to the non-imposition of court fees in the appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 15.2001.00203 · Lugano 6 agosto 2001 /LG/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 maggio 2001 di

__________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'ambito della procedura in via di pignoramento dipendente da PE n. __________ fatto spiccare nei confronti di

__________

viste le osservazioni 7 giugno 2001 dell'UEF di Bellinzona,

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona l'avv. __________ chiede a __________ il pagamento di CHF 2'441.35 oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2000 e spese esecutive.

B. Ricevuta la domanda di proseguimento 6 luglio 2000 della creditrice l'Ufficio ha fissato l'8 agosto 2000 il pignoramento per il 12 ottobre 2000. Il pignoramento è tuttavia avvenuto il 14 maggio 2001 e ha permesso di stabilire che l'escussa vive presso un convivente, __________, il quale sopperisce integralmente alle spese dell'escussa. L'Ufficio non ha pertanto potuto fissare un'eccedenza pignorabile, rilasciando pertanto un attestato di carenza di beni il 13 ottobre 2000.

C. Con raccomandata 24 ottobre 2000 la creditrice invita l'UEF di Bellinzona a voler pignorare i contributi alimentari di CHF 400.– mensili che l'ex-marito dell'escussa dovrebbe versare in virtù della convenzione di divorzio, nonché a pignorare un credito di CHF 500.– quale *provvisio ad litem* avverso l'ex-marito.

D. Il

26 ottobre 2000 l'UEF ha pignorato un "*credito vantato verso il signor __________ di Fr. 400.00 mensili, quali alimenti arretrati, a decorrere da gennaio 1999, fino a concorrenza del credito di Fr. 2'441.35 + interessi e spese. Inoltre si procede al pignoramento del credito di Fr. 500.00 quale provvisio ad litem, nell'ambito della sentenza della Pretura del 31 agosto 1999*".

E. Il

20 febbraio 2001 la creditrice ha domandato la realizzazione dei due crediti pignorati.

F. Il

27 febbraio 2001 l'UEF ha comunicato all'escussa la domanda di realizzazione invitandola a versare il saldo dell'esecuzione entro cinque giorni.

G. Il

20 aprile 2001 l'UEF ha comunicato alla creditrice procedente di ritenere il pignoramento del credito di CHF 400.– mensili nei confronti dell'ex-marito dell'escussa contrario all'art. 93 cpv. 1 LEF sostenendo che tali alimenti non sono versati e quand'anche lo fossero sarebbero assolutamente necessari al sostentamento della debitrice. L'UEF ha pertanto annullato il pignoramento di tale credito.

H. Con ricorso 3 maggio 2001 la creditrice rileva che il credito alimentare dell'escussa nei confronti dell'ex-marito non rientra nei casi elencati nell'art. 93 LEF e che pertanto il pignoramento di tale credito dovrebbe essere mantenuto.

I. Nelle osservazioni 7 giugno 2001 l'UEF di Bellinzona sostiene che il credito da esso liberato dal pignoramento, se fosse effettivamente versato, sarebbe necessario al sostentamento dell'escussa.

considerando:

in diritto:

1. Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Flavio Cometta, *Commentario alla LPR*, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).

2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühll, *Basler Kommentar zum SchKG*, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13; CEF vig. [15.2001.5] cons. 2). In particolare gli alimenti che il debitore alimentare versa all'escusso sono pignorabili (cfr. art. 93 cpv. 1 LEF; Vonder Mühll, *op. cit.*, n. 9 ad art. 93). Se, come spesso accade, tali prestazioni periodiche non vengono versate, esse non possono venir iscritte nel verbale di pignoramento nella rubrica dei redditi, ma unicamente quali crediti dell'escusso. Il pignoramento di tali crediti va in ogni caso limitato all'importo posto in esecuzione oltre ai suoi accessori, al fine di impedire che – in caso di aggiudicazione agli incanti forzati di tale credito da parte del creditore procedente – quest'ultimo possa tentare il ricupero di tutto il credito alimentare, che potrebbe essere ben superiore al credito nei confronti del suo originario debitore nonché creditore alimentare.

2.1. In casu occorre costatare che l'assenza di un qualunque introito da parte dell'escussa rende inutile, per semplici ragioni matematiche, stabilire se la relazione tra l'escussa e il convivente sia tale da giustificare un calcolo comune dei redditi e dunque quali siano i redditi del convivente, dal momento che in ogni caso la quota parte dell'escussa equivarrebbe a zero.

Correttamente la creditrice procedente ha chiesto il pignoramento di crediti. Orbene, dal momento che l'escussa vive a carico di terze persone e non ha redditi propri e che rimanendo silente nella procedura esecutiva e ricorsuale non ha di fatto smentito la tesi della creditrice procedente, secondo la quale essa è in grado di vivere adeguatamente anche senza gli alimenti che l'ex-marito le dovrebbe versare in virtù della convenzione di divorzio, nulla impedisce il pignoramento degli alimenti arretrati fino a concorrenza del credito (e dei suoi accessori) della creditrice procedente. Vero è tuttavia che se l'ex-marito cominciasse a versare tali importi mensili, l'UEF dovrebbe procedere d'ufficio o su istanza delle parti ad allestire un nuovo conto del minimo di esistenza dell'escussa e eventualmente fissare un'eccedenza pignorabile (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF). In tal caso, rimarrebbe comunque invariato il diritto dell'escussa di incassare gli alimenti arretrati: tale credito può pertanto essere liberamente pignorato a favore dei creditori procedenti.

2.2. Ne consegue che la decisione dell'UEF di Bellinzona di annullare il pignoramento del credito dell'escussa nei confronti dell'ex-marito non è corretta e va pertanto annullata, con conferma del verbale di pignoramento 26 ottobre 2000.

3. Sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.

17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso dell'avv. __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato il provvedimento 20 aprile 2001 dell'UEF di Bellinzona.

1.2. È confermata la validità del verbale di pignoramento 26 ottobre 2000 dell'UEF di Bellinzona nei confronti di __________ come pure la validità della contestuale notifica 26 ottobre 2001 del pignoramento ex art. 99 LEF a __________

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria