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15.2000.91 • TRAC TI 15.2000.91 Generato dall'IA

Garnishment Publication Validity Despite Debtor's Uncommunicated Address Change

Numero d'incarto 15.2000.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor, domiciled abroad, filed an appeal challenging the publication of a garnishment order, arguing that the enforcement office should have been aware of her change of address, thereby invalidating the official publication required when a debtor's domicile is unknown or they evade notification. The supervisory court rejected the appeal, reasoning that while the debtor claimed to have informed the lower court of the address change, this information was not communicated to the enforcement office, which had attempted notification at the last known foreign address and acted correctly based on the information available to it when ordering the public notification, confirming that the debtor ultimately became aware of the act through the publication.

Regesto Legislator

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Art. 9 cpv. 2 LPR, Art. 66 cpv. 4 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF, Art. 19 LEF; Garnishment Publication Validity Despite Debtor's Uncommunicated Address Change: The supervisory court rejected the appeal, reasoning that while the debtor claimed to have informed the lower court of the address change, this information was not communicated to the enforcement office, which had attempted notification at the last known foreign address and acted correctly based on the information available to it when ordering the public notification, confirming that the debtor ultimately became aware of the act through the publication.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio conosciuto esecuzione all'estero validità del riconoscimento di debito pignoramento del salario titolo esecutivo di rigetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 17 LEF

This article is cited in the preamble to the final orders, alongside Art. 66 LEF and Art. 9 LPR, which governed the decision on the merits of the appeal.

Art. 66 LEF

This article is cited in the preamble to the final orders as part of the legal basis for rejecting the appeal.

Art. 9 LPR

This article is cited in the preamble to the final orders as part of the legal basis for rejecting the appeal, relating to the cantonal supervisory authority's power.

Art. 19 LEF

This article is cited in order no. 3 as the rule governing the possibility of appealing the current decision to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00091 · Lugano 3 agosto 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 luglio 2000 di

__________

patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________

patr. dallo studio legale __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

- che la Comunione __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;

- che il 7 luglio 2000 l’UEF di Locarno ha proceduto alla pubblicazione sul FUC e sul FUSC dell’atto di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dalla Comunione __________ nei confronti della debitrice;

- che con ricorso 13 luglio 2000 __________ si aggrava contro la pubblicazione dell’atto di pignoramento chiedendone l’annullamento, in quanto la debitrice avrebbe comunicato il proprio cambiamento d’indirizzo e non sarebbero quindi dati i presupposti di cui all’art. 66 cpv. 4 n. 2 e 3 LEF;

- che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

- che nel caso di specie il ricorso è stato trasmesso a questa Camera il 14 luglio 2000 per la decisione sull’effetto sospensivo;

- che per l’art. 66 cpv. 4 LEF la notifica di un atto esecutivo ad un debitore domiciliato all’estero si fa mediante pubblicazione se il domicilio del debitore è sconosciuto o se il debitore persiste nel sottrarsi alla notifica;

- che in casu la debitrice, qui ricorrente, ha affermato di aver comunicato alla Pretura di Locarno - Campagna il proprio trasferimento di domicilio dall’__________ agli __________;

- che tale cambiamento d’indirizzo non è però stato comunicato all’UEF di Locarno;

- che l’Ufficio ha tentato di notificare l’atto esecutivo in questione presso l’indirizzo della debitrice in Inghilterra;

- che l’escussa ha comunque preso conoscenza dell’atto esecutivo mediante la pubblicazione;

- che la debitrice aveva quindi tutti gli elementi per la tutela dei propri interessi;

- che dagli atti risulta che nessuno ha comunicato all’UEF di Locarno il cambiamento di domicilio della debitrice;

- che era compito dell’escussa informare l’Ufficio in merito al cambiamento del proprio indirizzo;

- che l’UEF di Locarno si è quindi correttamente determinato sulla base degli elementi noti al momento di ordinare la pubblicazione in forma edittale;

- che s’impone quindi la reiezione del gravame senza la necessità di atti istruttori;

- che sulle spese e le ripetibili, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

- che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art.

17 e 66 LEF e 9 LPR

pronuncia:

1. Il ricorso 13 luglio 2000 di __________ è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.

19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria