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15.2000.85 • TRAC TI 15.2000.85 Generato dall'IA

Debtor Appeal on Wage Garnishment Subsistence Level (Rent Calculation)

Numero d'incarto 15.2000.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor appealed the calculation of the minimum subsistence level used by the enforcement office in wage garnishment proceedings, specifically challenging the recognized monthly rent expense of CHF 600, instead arguing for the actual paid rent of CHF 830. The appellate court, acting as the supervisory authority, reasoned that while the minimum subsistence level must reflect local customary rent for an adequate dwelling, the debtor demonstrated good faith efforts by reducing rent from CHF 1,120 to CHF 830, an amount now reflecting current market increases, thus warranting recognition of the higher actual expense in the subsistence calculation, ultimately increasing the recognized minimum subsistence level.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF, Art. 19 LEF; Debtor Appeal on Wage Garnishment Subsistence Level (Rent Calculation): The appellate court, acting as the supervisory authority, reasoned that while the minimum subsistence level must reflect local customary rent for an adequate dwelling, the debtor demonstrated good faith efforts by reducing rent from CHF 1,120 to CHF 830, an amount now reflecting current market increases, thus warranting recognition of the higher actual expense in the subsistence calculation, ultimately increasing the recognized minimum subsistence level.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario minimo vitale salario usuale arretrati di locazione pigione fondata sul prezzo di mercato procedura esecutiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 LEF
Cited in the grounds for appeal available against this decision, related to the procedure for challenging the supervisory authority's decision.
Art. 20a cpv.1 primo
81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.
Art. 62 cpv. 2 OLEF
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Art. 19 LEF
Cited in the grounds for appeal available against this decision, thus indicating the procedural basis for the review.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 19 LEF

Cited in the grounds for appeal available against this decision, thus indicating the procedural basis for the review.

art. 17 LEF

Cited in the grounds for appeal available against this decision, related to the procedure for challenging the supervisory authority's decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00085 · Lugano 7 settembre 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 giugno 2000 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 29 maggio 2000 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti della ricorrente da

__________

patr. dall’avv. __________

__________

__________

richiamate l’ordinanza presidenziale 28 giugno 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni 22 agosto 2000 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 29 maggio 2000 l’UEF di Bellinzona ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza della debitrice, determinato come segue:

Introiti: fr. 2'868.--

Minimo di esistenza:

importi di base fr. 1'025.--

locazione fr. 600.--

AI/AD/CP fr. 44.--

Cassa malati fr. 258.--

Trasferte fr. 200.--

Pasti fuori dom. fr. 180.--

Assicurazioni div. fr. 100.--

Indennità vacanza fr. 230.--

totale deduzioni fr. 2'637.--

B. Con ricorso 23 giugno 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulando il riconoscimento, a titolo di canone locatizio della cifra mensile di fr. 830.--, pari all’importo effettivamente pagato.

C. I creditori non hanno formulato osservazioni e l’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto:

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

Nel caso in esame l’UEF di Bellinzona ha riconosciuto all’escussa, a titolo di canone locatizio, l’importo mensile di fr. 600.--, stabilito da questa Camera con decisione 10 agosto 1999, con la quale si invitava la ricorrente a ridurre le spese di locazione. Dando seguito a tale invito l’escussa ha effettivamente ridotto le spese di locazione da fr. 1'120.-- a fr. 830.--, spese di riscaldamento comprese. Con il ricorso che qui ci occupa la ricorrente postula il riconoscimento del canone di locazione effettivo in luogo dell’importo di fr. 600.-- riconosciuto dall’UEF di Bellinzona, evidenziando l’impossibilità di reperire attualmente a Bellinzona un alloggio sostitutivo ad un prezzo inferiore agli 800.-- franchi oltre le spese. Orbene, l’escussa ha dato prova di impegno nel ridurre le spese di locazione, lasciando un appartamento di fr. 1'120.-- per uno di fr. 830.--, spese comprese. Siffatto comportamento merita di essere apprezzato, tanto più che nel frattempo i canoni locatizi hanno subito un incremento riconducibile alla somma di almeno due fattori: la diminuzione degli appartamenti sfitti e l’aumento del tasso ipotecario. Di conseguenza viene riconosciuto a titolo di canone locatizio l’importo mensile di fr. 830.--.

3. Ne consegue l’accoglimento del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art.

17 e 93 LEF, 19 LPR

pronuncia:

1. Il ricorso 23 giugno 2000 di __________, è accolto.

1.1 Di conseguenza il minimo di esistenza nel pignoramento di salario 29 maggio 2000 a carico di __________, è determinato in fr. 2'867.-- in luogo di fr. 2'637.--.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all'UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria