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15.2000.79 • TRAC TI 15.2000.79 Generato dall'IA

Recusal Denied Based on Procedural Order in Enforcement Execution Case

Numero d'incarto 15.2000.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual sought the recusal of a supervisory authority judge based on the judge's prior order for the public notification of a formal interrogation summons, which the applicant claimed demonstrated preconceived bias following an appeal against the actions of a lower enforcement office concerning ongoing executions initiated by several municipalities. The court reasoned that while the supervisory authority's functions are subject to administrative review standards, requiring impartiality, the applicant merely disagreed with a procedural decision regarding the summons notification; generally, a judge's procedural decisions do not constitute grounds for recusal unless involving grave and repeated fault, and it was not the recusal panel's role to determine the correctness of the challenged order at that stage, leading to the rejection of the recusal request as unfounded where admissible.

Regesto Legislator

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Art. 10 cpv. 1 LEF, Art. 58 vCost, Art. 4 vCost, Art. 62 OTLEF, Art. 10 LEF, Art. 19 LEF; Recusal Denied Based on Procedural Order in Enforcement Execution Case: The court reasoned that while the supervisory authority's functions are subject to administrative review standards, requiring impartiality, the applicant merely disagreed with a procedural decision regarding the summons notification; generally, a judge's procedural decisions do not constitute grounds for recusal unless involving grave and repeated fault, and it was not the recusal panel's role to determine the correctness of the challenged order at that stage, leading to the rejection of the recusal request as unfounded where admissible.

Parole chiave

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decisioni incidentali decisione d'esecuzione domanda di ricusazione dubbi sull'imparzialità citazione a comparire autorità amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 cpv. 1 LEF
This provision governed the grounds for the motion for recusation that the court ultimately rejected.
Art. 58 vCost
che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che l'autorità di vigilanza, nell'ambito dei suoi attributi di sorveglianza e disciplinari, esercita funzioni di un'autorità amministrativa e che nei suoi confronti non sono quindi applicabili gli art. 58 vCost.
Art. 4 vCost
che esso ha però al riguardo soggiunto che la giurisprudenza deduce nondimeno dall'art. 4 vCost un'analoga garanzia rispetto a quella dell'art.
Art. 62 OTLEF
This provision was cited to rule on the non-imposition of costs in the final order (Point 2).
Art. 10 LEF
statuendo sull'istanza di ricusa ex art. 10 cpv.
Art. 19 LEF
This provision dictates the method and deadline for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 10 cpv. 1 LEF

This provision governed the grounds for the motion for recusation that the court ultimately rejected.

art. 19 LEF

This provision dictates the method and deadline for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 62 OTLEF

This provision was cited to rule on the non-imposition of costs in the final order (Point 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00079 15.2000.00035 · Lugano 13 ottobre 2000 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Cocchi

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza di ricusa ex art. 10 cpv. 1 LEF presentata il 16 giugno 2000 da

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

nei confronti del __________, nella sua qualità di ____________________

nell'ambito del procedimento dipendente dalle esecuzioni promesse nei confronti dell'istante da:

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

__________

__________

(__________)

viste le osservazioni

- 5 luglio 2000 del __________;

- 12 luglio 2000 del __________, presidente della camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello;

Ritenuto in fatto:

che con ricorso del 9 febbraio 2000 __________ è insorto contro l'operato dell'UEF di Bellinzona nell'ambito delle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei suoi confronti dal Comune di __________, __________ e __________;

che __________ è stato citato il 21 aprile 2000 dal presidente di questa Camera per essere sentito il 16 maggio 2000 in sede di interrogatorio formale in relazione al suo ricorso;

che la citazione non è stata ritirata dall'escusso;

che l'11 maggio 2000 il presidente di questa Camera ha ordinato la pubblicazione sul FUC del __________ della citazione per l'udienza prevista per il 19 giungo 2000;

che con scritto 18 maggio 2000 __________ ha criticato l'ordinanza processuale emessa dal presidente di questa Camera e relativa alla notificazione in via edittale della citazione per l'interrogatorio del 19 giugno 2000;

che con istanza del 16 giugno 2000 __________ chiede la ricusa del giudice __________ nella sua qualità di presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di vigilanza, per avere illegalmente ordinato la pubblicazione in via edittale della citazione per il suo interrogatorio davanti all'autorità ricorsuale, e per avere manifestato in questo modo - a suo giudizio - un atteggiamento preconcetto nei suoi confronti;

che __________ sostiene inoltre che ricorrerebbero i presupposti della ricusazione anche nei confronti del segretario di questa Camera, avv. __________, e dell'ufficiale dell'UEF di Bellinzona, lic iur. __________;

che con osservazioni del 12 luglio 2000 il __________, esposti i motivi che l'hanno spinto a ordinare il contestato provvedimento, ha rilevato che non esistono motivi di ricusazione nei suoi confronti;

che con osservazioni del 5 luglio 2000 il Comune di __________ ha chiesto la reiezione dell'istanza;

Considerando in

diritto:

che nella misura in cui l'istanza fosse eventualmente diretta (il testo non è molto chiaro) nei confronti del segretario della Camera di esecuzione e fallimenti, avv. __________ (peraltro non più alle dipendenza del Tribunale di Appello) e dell'ufficiale dell'UEF di Bellinzona, __________, l'istanza è d'acchito inammissibile per palese carenza di motivazione (perciò essa non è stata loro notificata per osservazioni);

che l'istanza risulta per contro motivata, nella misura in cui critica l'operato del giudice __________, presidente di questa Camera;

che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che l'autorità di vigilanza, nell'ambito dei suoi attributi di sorveglianza e disciplinari, esercita funzioni di un'autorità amministrativa e che nei suoi confronti non sono quindi applicabili gli art. 58 vCost. e 6 CEDU, che garantiscono il diritto a un giudice indipendente e imparziale nell'ambito dell'esercizio delle sua funzioni;

che esso ha però al riguardo soggiunto che la giurisprudenza deduce nondimeno dall'art. 4 vCost un'analoga garanzia rispetto a quella dell'art. 58 vCost. nei casi in cui, anziché un'istanza giurisdizionale, siacome in concreto - un'autorità amministrativa o parlamentare a decidere (DTF inedita del 16 aprile 2000, inc. __________, consid. 2b);

che l'art. 10 cpv. 1 n 4 LEF stabilisce che i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni negli affari in cui possano per altri motivi (oltre quelli previsti alle cifre 1-3) avere interessi;

che nell'applicazione di questa norma possono pertanto essere assunti gli stessi criteri invalsi nell'ambito dell'applicazione dell'art. 58 vCost., nel senso che il motivo di ricusa di cui alla citata norma deve essere ritenuto adempiuto, qualora sussistano fatti oggettivamene idonei a fondare il dubbio di parzialità (sentenza del TF citata, consid. 2b).

che nella fattispecie l'istante fa carico al presidente di questa Camera di avere un atteggiamento preconcetto nei suoi confronti, per avere illegalmente ordinato la pubblicazione sul FUC della citazione per l'interrogatorio del 19 giungo 2000;

che egli pretende la ricusazione di quel magistrato soltanto perché dissente da un suo provvedimento preso nell'ambito degli incombenti resisi necessari per statuire sul ricorso contro l'operato dell'UEF di Bellinzona;

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le decisioni e, in generale, l'attività processuale di un giudice non possono costituire motivo d ricusazione, salvo nel caso di grave e ripetuta colpa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 27, m. 28);

che non spetta però alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello chiamata a statuire sull'istanza di ricusa stabilire se il provvedimento preso dal suo presidente in applicazione dell'art. 66 cpv. 4 n 2 LEF sia corretto, tale compito spettando, se del caso, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale quale autorità di vigilanza di ultima istanza;

che allo stadio attuale non è perciò nemmeno possibile rimproverare al magistrato ricusato di avere emanato un provvedimento destituito di fondamento e tantomeno di avere sbagliato e tantomeno di avere tenuto un atteggiamento preconcetto nei suoi confronti dell'istante;

che si volesse finanche seguire l'istante, ossia considerare il provvedimento errato, ciò non gli consente però ancora di ricusare automaticamente il giudice che lo ha preso, poiché in caso contrario ogni parte che ottiene ragione in sede ricorsuale, sarebbe ipso iure legittimata a ricusare il Tribunale dell'autorità inferiore per il solo fatto che ha sbagliato;

che un'ipotesi del genere è però inconcepibile;

che riguardo agli altri passi intrapresi dall'istante - trasmissione dello scritto

18 luglio 2000 al Consiglio della Magistratura e al __________, eventuali segnalazioni al Ministero pubblico (v. scritto 21 agosto 2000 all'UEF di Bellinzona)-, va ricordato che neppure una denuncia penale contro un membro dell'autorità giudicante basta a fondare una ricusa, perché se così fosse, basterebbe una denuncia per escludere un giudice non gradito e sceglierne un altro, ciò che sarebbe contrario alla stessa ratio della garanzia del giudice imparziale (STF 16 aprile 1999 citata, consid. 4).

che nella misura in cui è ammissibile l'istanza va di conseguenza disattesa, siccome infondata;

che non si riscuotono spese, né si assegnano indennità (art. 62 OTLEF);

Richiamato l'art. 10 LEF

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di ricusa 16 giugno 2000 di __________ è respinta.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione ê dato ricorso entro 10 giorni alla camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente La segretaria