Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2000.77 • TRAC TI 15.2000.77 Generato dall'IA

Valuation of Unseizable Rights in Bankruptcy Estate Appeal

Numero d'incarto 15.2000.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal concerned the valuation of a right of recovery and a right of habitation, previously ordered to be included in the bankruptcy estate despite the debtor's objection that they were unseizable assets, a decision which had been finalized upon rejection of a federal appeal. The court held that the appeal challenging the inclusion of these rights was inadmissible as it was already decided, but it accepted the subordinate request for a revaluation, reasoning by analogy with seizure procedures that the debtor could request a new expert valuation of the inventoried rights upon payment of costs, although the initial valuation did not invalidate the inventory itself, and ultimately granted the appeal for revaluation while upholding the principle of cost-free administrative appeal procedures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 260 LEF, Art. 211 cpv. 2 LEF, Art. 255 LEF, Art. 255a LEF, Art. 92 LEF, Art. 93 LEF; Valuation of Unseizable Rights in Bankruptcy Estate Appeal: The court held that the appeal challenging the inclusion of these rights was inadmissible as it was already decided, but it accepted the subordinate request for a revaluation, reasoning by analogy with seizure procedures that the debtor could request a new expert valuation of the inventoried rights upon payment of costs, although the initial valuation did not invalidate the inventory itself, and ultimately granted the appeal for revaluation while upholding the principle of cost-free administrative appeal procedures.

Parole chiave

Generato dall'IA
massa fallimentare diritto d'abitazione valutazione degli attivi richiesta di pignoramento patrimonio amministrativo recupero dei costi Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 97 cpv.1

Cited in the concluding articles as the legal basis for the decision regarding the re-estimation of the inventoried rights.

art. 227 LEF

Cited in the concluding articles, likely related to the subject matter of the appeal concerning bankruptcy administration.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

9 cpv. 2 RFF

Cited in the concluding articles, applied analogously to determine the process for requesting a new valuation.

art. 17 LEF

Cited in the concluding articles, relating to the legal framework for the supervisory authority's review.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Mentioned in the reasoning concerning the non-assignment of indemnities, though not explicitly in the final numbered orders regarding costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2000.00077 · Lugano 8 agosto 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 giugno 2000 di

__________

contro

l’operato dell’amministratore speciale del fallimento __________, __________

procedura concernente anche

__________

patr. dallo studio legale __________

viste le osservazioni 14 giugno 2000 di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. In data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dall’assemblea dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________.

B. In data 20 aprile 1999 la __________ (__________) ha comunicato ad __________ che la moglie del fallito, __________ - __________ risulta proprietaria della part. n. __________ RFD di __________ (__________) sulla quale il marito __________ vanta un diritto di abitazione, nonché un diritto di ricupera al prezzo di fr. 210'000.--. La __________ ha chiesto quindi all'amministratore speciale del fallimento di iscrivere nell'inventario dei beni del fallito il

diritto di ricupera sulla part. n. __________ RFD di __________ e di esercitare tale diritto. Subordinatamente qualora la massa decida di rinunciare all'esercizio di tale diritto, la __________ ha postulato la cessione dello stesso ai creditori ex art. 260 LEF.

C. Con scritto 20 maggio 1999 __________ si è rifiutato di aderire alle richieste della __________ sostenendo che il diritto di ricupera non costituirebbe un attivo della massa e di conseguenza l'esercizio di tale

diritto da parte dell'amministrazione fallimentare speciale sarebbe escluso.

D. Con ricorso 31 maggio 1999 la __________ formulava il seguente petitum:

*"1.1 La decisione 20 maggio 1999 del signor __________ è annullata.*

1.2. *E' fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor __________, di procedere immediatamente ad iscrivere nell'inventario dei beni della massa il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.*

1.3. *E' fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento __________, signor __________, di esercitare ai sensi dell'art.

211 cpv. 2 LEF il diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.--.*

*Subordinatamente, è fatto ordine all'amministratore del fallimento __________, signor __________, di interpellare i creditori (previa convocazione di un'ulteriore assemblea ai sensi dell'art. 255 LEF oppure in via circolare secondo l'art. 255a LEF) affinché abbiano a deliberare sull'esercizio o meno del diritto di ricupera del signor __________ sulla particella no. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 210'000.-- e, in caso di rinuncia all'esercizio, è fatto ordine all'amministratore speciale del fallimento di offrirlo in cessione ai singoli creditori ai sensi dell'art. 260 LEF."*

La ricorrente assevera che il diritto di ricupera in oggetto non rientra nella categoria dei beni impignorabili ex art. 92 LEF né nella categoria dei redditi limitatamente pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF. Di conseguenza tale diritto si rivelerebbe pignorabile.

E. Con decisione

20 gennaio 2000 questa Camera accoglieva il ricorso della __________ e ordinava all’amministratore fallimentare speciale di inserire tra i beni della massa, inventariandoli, i diritti di abitazione e di ricupera in oggetto. Contro tale decisione __________ si è aggravato al Tribunale federale, il quale il 16 febbraio 2000 dichiarava inammissibile il ricorso.

F. Il 5 giugno 2000 __________ procedeva all’inventario del diritto di abitazione a favore di __________ sulla part. n. __________ del Comune di __________ (__________), nonché del diritto di ricupera a favore di __________ al prezzo di fr. 210'000.-- sulla part. n. __________ del Comune di __________ (__________). Tali diritti venivano stimati fr. 1.-- ciascuno.

G. Con ricorso 8 giugno 2000 __________ insorge contro la decisione di inventariare tali diritti sostenendone l’impignorabilità. Subordinatamente il ricorrente chiede, nell’ipotesi che tali diritti vengano considerati beni della massa, che gli stessi siano stimati correttamente.

H. Delle osservazioni di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:

1. Nella misura in cui il ricorrente si aggrava contro la decisione d’inventariare i diritti di abitazione (recte: i diritti patrimoniali sottesi al diritto d’abitazione, corrispondente almeno al minor valore che il bene gravato ha per effetto del diritto d’abitazione) e di ricupera, il gravame si rivela irricevibile, in quanto la questione è già stata decisa con sentenza 20 gennaio 2000 di questa Camera, cresciuta in giudicato.

2. Secondo il ricorrente l’amministratore fallimentare speciale sarebbe incorso in un errore di apprezzamento nell’ambito della valutazione dei diritti di abitazione e ricupera. Il fallito chiede quindi una nuova valutazione di tali diritti.

Per l’art.97 cpv.

1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. La dottrina ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni parte interessata può entro il termine di ricorso contro il pignoramento e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti (Bénédict Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.16-19 ad art. 97 LEF; Amonn/Gasser, op. cit. § 22 n.50, p. 158). Ritenuto che la legge e la dottrina ammettono il ricorso ad un perito anche nella procedura di fallimento (cfr. art. 29 cpv. 2 RUF, Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Zurigo 1993, § 44 n. 10, p. 225), si giustifica l’applicazione , mutatis mutandis, degli art. 97 cpv. 1 LEF e 9 cpv.

2 RFF anche alla fattispecie in esame. Di conseguenza __________ dovrà procedere ad una nuova stima dei diritti inventariati con l’ausilio di un perito, previo versamento dell’anticipazione delle spese da parte di __________. Si ricorda tuttavia che l’assenza della stima peritale, analogamente a quanto avviene nella procedura di pignoramento non inficia l’inventario che resta valido ed esplica tutti i suoi effetti nella procedura fallimentare in oggetto.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 97 cpv.1, 227 LEF, 9 cpv. 2 RFF

Pronuncia:

1. Il ricorso 8 giugno 2000 di __________, è accolto.

2. E' fatto ordine all'amministratore fallimentare speciale del fallimento __________, __________, di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a: - __________

Comunicazione a UEF Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria