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15.2000.7 • TRAC TI 15.2000.7 Generato dall'IA

Debtor's Valid Opposition to Payment Order Nullifies Subsequent Seizure

Numero d'incarto 15.2000.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an enforcement office's decision to proceed with execution, arguing they had timely opposed a payment order by writing "faccio opposizione" and signing their copy upon service, despite the office's record showing no opposition. The court reasoned that opposition under the relevant law requires only a declaration of intent without strict formality, and the debtor met this burden by producing their endorsed copy and corroborating testimony from the serving officer, leading to the conclusion that the opposition was valid, rendering the subsequent notice of seizure premature and therefore nullified.

Regesto Legislator

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Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 74 LEF, Art. 78 cpv. 1 LEF, Art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Debtor's Valid Opposition to Payment Order Nullifies Subsequent Seizure: The court reasoned that opposition under the relevant law requires only a declaration of intent without strict formality, and the debtor met this burden by producing their endorsed copy and corroborating testimony from the serving officer, leading to the conclusion that the opposition was valid, rendering the subsequent notice of seizure premature and therefore nullified.

Parole chiave

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ordine di pagamento ordine del pignoramento autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo validità della notificazione nullità del contratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 78 LEF

Used in the reasoning to justify declaring the notice of attachment void due to valid opposition, which aligns with the operative order declaring the opposition valid and the notice of attachment null (order 2.1).

art. 74 LEF

Cited as the basis for evaluating the validity of the opposition, which is confirmed in order 2.

art. 22 LEF

Cited alongside procedural articles governing appeal rights to the Federal Tribunal in the final orders.

art. 19 LEF

Cited in order 4 as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning and applied in order 3 concerning the non-collection of costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning and applied in order 3 concerning the non-assignment of legal aid/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00007 · Lugano 16 febbraio 2000 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di

__________

patr. dall'avv. __________

contro

l'operato dell' Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da

__________ patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni : - 21 gennaio 2000 della __________;

- 13 gennaio e 3 febbraio 2000 dell'UEF di Locarno;

rilevato che con decreto presidenziale 17 gennaio 2000 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

- che con PE n. __________ dell'UEF di Locarno la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 5'170.65 oltre interessi;

- che sul PE destinato alla creditrice appare il timbro indicante "nessuna opposizione";

- che l'escutente, con domanda 16 dicembre 1999, ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione;

- che il 3 gennaio 2000 l'UEF di Locarno ha inviato alle parti l'avviso di pignoramento;

- che con ricorso 12 gennaio 2000 __________ si è aggravato contro l'avviso, sostenendo di avere interposto opposizione al PE al momento della notifica. Davanti all'agente di polizia del Comune di __________, egli avrebbe apposto di suo pugno sul PE le parole "faccio opposizione" e la firma autografa;

- che per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione

- che l'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione incombe all'escusso (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 21 e 27 ad art. 74 LEF);

- che il debitore ha prodotto l'originale del suo esemplare del PE sul quale appare l'indicazione "faccio opposizione" scritta a mano dal debitore e in calce accanto all'indicazione "Firma:" la firma del debitore;

- che l'appuntato __________, che aveva proceduto alla notifica del PE, ha confermato, nel rapporto informativo 26 gennaio 2000 all'attenzione del Comando di polizia di __________, che __________ in occasione della notifica ha scritto di proprio pugno l'indicazione "faccio opposizione", sottoscrivendola;

- che la dichiarazione scritta dell'appuntato __________, persona del tutto estranea alla vicenda, costituisce un mezzo di prova sufficiente per attestare l'intervenuta tempestiva opposizione del precettato;

- che per l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di prosecuzione dell'esecuzione, per cui l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000 va dichiarato nullo;

- che il ricorso 12 gennaio 2000 __________ va quindi accolto;

- che non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 22,

74 e 78 LEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 12 gennaio 2000 __________, è accolto.

2. L'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UEF di Locarno è dichiarata valida.

2.1. Di conseguenza è dichiarato nullo l'avviso di pignoramento 3 gennaio 2000.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

5. Intimazione:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria