Debtor's Appeal Against Painting Valuation in Pledge Realization Inadmissible Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an execution procedure involving the realization of a pledge to recover a debt, the debtor appealed a scheduled auction, specifically contesting the valuation of a painting made by the enforcement office with the assistance of a cultural services expert. The court found the appeal inadmissible because the debtor had been duly notified of the valuation and afforded a ten-day period to challenge it, but failed to file any appeal within that statutory timeframe, rendering the subsequent appeal manifestly late.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 97 cpv. 1 LEF, Art. 155 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 46 LEF, Art. 19 LEF; Debtor's Appeal Against Painting Valuation in Pledge Realization Inadmissible Due to Untimely Filing: The court found the appeal inadmissible because the debtor had been duly notified of the valuation and afforded a ten-day period to challenge it, but failed to file any appeal within that statutory timeframe, rendering the subsequent appeal manifestly late.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAArticle cited at the end of the decision, likely as the basis for the ruling procedure, although the main ground is stated as inadmissibility based on timing.
Cited as the legal basis for appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the decision not to award legal costs/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00067 · Lugano 8 giugno 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 di
__________ Contro
__________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________ patr. dall’avv. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 maggio 2000, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 29 maggio 2000 di __________ - 31 maggio 2000 __________ esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede in via di realizzazione del pegno manuale nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito ;
che in data 2 maggio 2000 l’UEF di __________ fissava per il 22 maggio 2000 l’incanto degli oggetti costituiti in pegno nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________, segnatamente alcune litografie e un quadro;
che con ricorso 12 maggio 2000 __________ si è aggravato contro la fissazione dell’incanto, contestando la stima attribuita dall’UEF al quadro, che il ricorrente sostiene essere opera del pittore __________;
che con le loro osservazioni il creditore __________ e l’UEF di __________ chiedono la reiezione del gravame;
che per l’art. 97 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.155 cpv. 1 LEF, il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti;
che nel caso di specie l’UEF di __________ in data 3 aprile 2000 ha comunicato alle parti di aver stimato il quadro in oggetto fr. 1'000.--, dando nel contempo la facoltà di contestare tale stima e richiederne una nuova entro dieci giorni;
che entro tale termine non è stata inoltrato alcun ricorso contro la stima effettuata dall’UEF di __________ con l’ausilio di __________, direttore dei Servizi Culturali del Comune di __________;
che il gravame 12 maggio 2000 è manifestamente tardivo e va quindi dichiarato irricevibile;
che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean
- François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 46 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 maggio 2000 __________ , __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria