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15.2000.57 • TRAC TI 15.2000.57 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Wage Garnishment Calculation

Numero d'incarto 15.2000.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a wage garnishment, arguing against the calculation of the minimum subsistence level based on a percentage of surplus income and contesting specific deductions, requesting instead a fixed monthly amount, an increased base minimum, higher allowance for housing costs due to a non-contributing cohabitant, and increased allowances for travel, meals, and clothing, as well as deductions for actual employer withholdings. The court partially granted the appeal, rejecting the request for a fixed monthly garnishment due to irregular income and affirming the 50% cohabitant contribution to rent, but it increased the allowed amount for meals taken outside the home from 300 to 308, resulting in the minimum subsistence level being set at 2,545.60, and found the remaining claims regarding the base minimum, rent, travel, clothing, and payroll deductions to be correctly calculated under existing guidelines.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Debtor's Appeal of Wage Garnishment Calculation: The court partially granted the appeal, rejecting the request for a fixed monthly garnishment due to irregular income and affirming the 50% cohabitant contribution to rent, but it increased the allowed amount for meals taken outside the home from 300 to 308, resulting in the minimum subsistence level being set at 2,545.60, and found the remaining claims regarding the base minimum, rent, travel, clothing, and payroll deductions to be correctly calculated under existing guidelines.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario salario minimo costi salariali credito di contributi arretrati di locazione reddito eccedente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the final orders (point 3) as the article governing recourse against the decision.

art. 93 LEF

Cited when explicitly mentioning the legal provisions that form the basis of the ruling (point 1.1, though the actual change is based on findings in the considerations derived from art. 93 LEF procedures).

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Mentioned in the considerations regarding the gratuitousness of the procedure, which underlies the decision on costs (point 2).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Mentioned in the considerations regarding the gratuitousness of the procedure, which underlies the decision on costs (point 2).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the considerations regarding the refusal to award legal indemnities, which corresponds to order 2.

art. 19 LEF

Cited in the final orders (point 3) as the article governing recourse against the decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00057 · Lugano 26 giugno 2000 /FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 marzo 2000 di

__________ (rappr. dall'avv. __________) contro

__________ e meglio contro il pignoramento di salario 18 novembre 1999/7 marzo 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

__________)

viste le osservazioni

–30 marzo 2000 di __________–19 aprile 2000 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.

B. Il

18 novembre 1999 l’UEF di __________ procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escussa eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

Reddito della debitrice fr. 3'000.--

Minimo base fr. 925.--

locazione fr. 625.--

AVS fr. 151.50

AI/AD/CP fr. 167.10

cassa malati fr. 266.--

trasferte fr. 53.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

lavori faticosi fr. 120.--

abbigliamento fr. 50.--

totale fr. 2’537.60

C. Contro tale calcolo si è aggravata in data 9 marzo 2000 __________ postulando l’annullamento del pignoramento di salario. La ricorrente sostiene che sarebbe errato pignorare una quota eccedente il minimo vitale, in luogo di un importo fisso mensile. Inoltre l’escussa chiede il riconoscimento dell’importo di fr. 1250.-- quale minimo base, nonché il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 1'250.-- a titolo di canone di locazione, in quanto il convivente dell’escussa non avrebbe alcun obbligo di contribuire al pagamento di tale importo, che verrebbe quindi interamente soluto dalla ricorrente. Inoltre gli importi per spese di trasferta, per pasti fuori domicilio e per abbigliamento professionale, riconosciuti dall’Ufficio, sarebbero insufficienti. Inoltre la ricorrente sostiene che dal salario lordo andrebbero dedotte le somme effettive trattenute dal datore di lavoro.

D. Delle osservazioni di __________ e dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. La ricorrente postula il pignoramento di un importo fisso mensile in luogo della quota del salario eccedente il minimo di esistenza. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto per stessa ammissione dell'escussa, il reddito percepito risulta essere irregolare. Stabilendo una quota pignorabile fissa mensile vi sarebbe, o una parte di reddito che sfuggirebbe al pignoramento, arrecando quindi un pregiudizio ai creditori, oppure verrebbe intaccato il minimo vitale dell’escussa, a dipendenza delle fluttuazioni mensili del reddito. Inoltre dal pignoramento verrebbero escluse le gratifiche e le eventuali mance percepite dall’escussa. Tali prestazioni costituiscono parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 e n. 50 ad art. 93 LEF).

3. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito : Tabella) l’importo base per persona singola che vive presso parenti è di fr. 925.--. In caso di conviventi senza figli in comune, il debitore viene considerato agli effetti della determinazione del minimo vitale, come persona sola vivente presso parenti (Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93 LEF). Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di convivere con __________ e di non avere figli (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento 3 maggio 1999, sottoscritto dall’escussa). Di conseguenza l’UEF di __________ ha correttamente riconosciuto l’importo mensile di fr. 925.-- come prescritto dal punto 1.1 della Tabella.

4. In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione del convivente alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escussa di esigere dal convivente che egli sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello della debitrice e verso il quale quest’ul-tima non può far valere nessun

diritto al mantenimento.

Ne consegue che la decisione dell’UEF di __________ di considerare nel calcolo del minimo vitale la partecipazione del convivente dell’escussa alle spese di locazione, nella misura del

%, è da ritenere corretta.

5. Secondo il punto 1.1 della Tabella l’importo base di fr. 925.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). Per il personale di servizio è previsto inoltre un supplemento per il vitto variante da fr. 3.-- a fr. 6.-- per giornata lavorativa (Tabella punto 2.4.1)

Nel caso di specie alla debitrice è stato riconosciuto per il vitto l’importo complessivo di fr. 300.--. Orbene dagli atti risulta che l'escussa, di professione cameriera, consuma i pasti principali sul luogo di lavoro, il cui costo viene dedotto dallo stipendio. Di conseguenza tale importo, pari a fr. 308.-- mensili, deve essere considerato nel minimo vitale dell’escussa in luogo dell’importo di fr. 300.-- riconosciuto dall’Ufficio.

Per il personale di servizio la Tabella prevede al punto 2.4.2 un supplemento per spese di abbigliamento da fr. 20.-- a fr. 50.--. Nel caso di specie l’UEF di Vallemaggia ha quindi agito correttamente riconoscendo all’escussa a tale titolo l’importo mensile di fr. 50.--.

Lo stesso dicasi per le spese di trasferta riconosciute integralmente dall’Ufficio nella misura di fr. 53.--, pari al costo dell’abbonamento “Arcobaleno”. La ricorrente abita infatti a __________ e utilizza il mezzo pubblico per recarsi al lavoro a __________.

6. __________ sostiene che dal salario lordo andrebbero dedotte le somme effettive trattenute dal datore di lavoro. L’UEF di __________ ha considerato nel determinare il minimo di esistenza della debitrice i seguenti importi: AVS fr. 151.50, AI/AD/CP

fr.

167.10. Tali importi risultano perfettamente corrispondenti al conteggio di stipendio prodotto in occasione del pignoramento di salario. La censura della ricorrente si rivela pertanto infondata.

7. Sulla scorta di quanto espresso precedentemente il minimo di esistenza dell’escussa si presenta nel modo seguente:

Minimo base fr. 925.--

locazione fr. 625.--

AVS fr. 151.50

AI/AD/CP fr. 167.10

cassa malati fr. 266.--

trasferte fr. 53.--

pasti fuori domicilio fr. 308.--

abbigliamento fr. 50.--

totale fr. 2’545.60

8. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso

9 marzo 2000 __________, __________, è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza il minimo di esistenza di __________, __________, è determinato in fr. 2'545.60.-- mensili in luogo di fr. 2'537.60.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria