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15.2000.47 • TRAC TI 15.2000.47 Generato dall'IA

Disciplinary Sanction for Auction Notice Timing Violation

Numero d'incarto 15.2000.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory authority initiated disciplinary proceedings against an official for violating the circular requiring at least three full days between the publication of a movable property auction notice and the auction date, as the notice published on Friday, March 10, 2000, set the auctions for Monday, March 13, 2000. The court reasoned that while this was a clear violation, the official's justification related to the debtors' prior history of timely payments, and given that this was the first offense and there was no established practice of such conduct, the gravity of the infraction, especially subjectively, did not warrant formal disciplinary sanctions, although the official was exhorted to ensure stricter adherence to directives in the future.

Regesto Legislator

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Art. 14 cpv. 2 LEF, Art. 11 LALEF, Art. 2 cpv. 5 LEF, Art. 3 LPR, Art. 19 LEF; Disciplinary Sanction for Auction Notice Timing Violation: The court reasoned that while this was a clear violation, the official's justification related to the debtors' prior history of timely payments, and given that this was the first offense and there was no established practice of such conduct, the gravity of the infraction, especially subjectively, did not warrant formal disciplinary sanctions, although the official was exhorted to ensure stricter adherence to directives in the future.

Parole chiave

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autorità disciplinare direzione del processo aggiudicazione all'incanto sanzione disciplinare del notaio sanzione amministrativa rispetto del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 14 cpv. 2 LEF

This provision was cited in the dispositive (Order 1) as the legal framework for the disciplinary proceeding that was ultimately dismissed.

art. 19 LEF

This provision is cited in Order 3 as the basis for appeal to the Federal Court.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00047 · Lugano 26 ottobre 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv. 2 LEF promosso d’ufficio nei confronti di

__________

per violazione della circolare n. __________ del 23 gennaio 1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d’incanto mobiliare;

visti gli incarti esecutivi n. __________ concernenti __________ e __________, __________

viste le osservazioni 17 marzo 2000 dell’UEF di Mendrisio;

richiamati i verbali 3 aprile 2000 di audizione di __________, __________ e __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che sul Foglio ufficiale n. 20 di venerdì 10 marzo 2000 venivano pubblicati gli avvisi d’incanto relativi a vari beni mobili di proprietà di __________ e __________;

che gli incanti sono stati fissati entrambi per lunedì 13 marzo 2000;

che in data 23 gennaio 1996 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha emesso la circolare n. 7/1996 sulla tempestiva pubblicità degli avvisi d’incanto mobiliare;

che tale circolare prevede la pubblicazione del luogo, giorno e ora della vendita ai pubblici incanti in modo tale che tutti gli interessati abbiano almeno tre giorni pieni dal momento della ricezione della pubblicazione (FUC del martedì: asta non prima del lunedì successivo; FUC del venerdì: asta non prima di giovedì);

che la pubblicazione sul FUC è consigliabile, ritenuta la facoltà di estensione anche ad altre forme di comunicazione;

che nel caso in esame l’avviso d’incanto è stato pubblicato sul FUC di __________ e l’asta è stata indetta per lunedì 13 marzo 2000 alle ore 10:30;

che vi è quindi stata una palese violazione della circolare n. __________ della CEF;

che interrogato in proposito, l’Ufficiale __________ ha dichiarato di aver ordinato la pubblicazione in tempi così ristretti, poiché in precedenza i debitori __________ erano sempre riusciti a saldare le esecuzioni pendenti nei loro confronti, evitando di giungere alla pubblicazione dell’avviso d’incanto;

che il 7 marzo 2000 l’Ufficiale __________ è stato informato dal funzionario __________ dell’impossibilità dei debitori di far fronte ai propri debiti;

che alla luce di tale circostanza e poiché sollecitato da un creditore, l’Ufficiale ha quindi deciso di sottoscrivere la pubblicazione sul FUC del 10 marzo 2000 degli avvisi d’incanto in oggetto;

che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari

- previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

che la misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR);

che nel caso concreto l’aver ordinato la pubblicazione dell’incanto in oggetto in tempi così ristretti è in chiaro contrasto con le disposizioni della CEF;

che dagli interrogatori dell’Ufficiale __________, nonché dei funzionari __________ e __________, non risulta tuttavia l’esistenza di una prassi in tal senso, essendo la violazione in esame limitata alle procedure esecutive a carico dei coniugi __________;

che dall’esame degli incarti esecutivi si evince che già in data 14 febbraio 2000 l’UEF di Mendrisio aveva avvisato i debitori e i creditori della pubblicazione degli incanti, prevista per il 6 marzo 2000;

che tale termine non è stato rispettato, in quanto, come affermato da __________, si prospettava un pagamento delle esecuzioni da parte dei debitori __________ prima della data dell’incanto, come peraltro già avvenuto in precedenza;

che ciò deve essere comunque considerato una lieve mancanza quando capita per la prima volta, avuto riguardo alla notevole mole di lavoro cui devono far fronte i funzionari UEF;

che all’ufficiale __________ e al funzionario __________ deve poi essere imputato di non aver trasmesso a __________ la circolare n. 7/1996 della CEF;

che trattandosi della prima volta non vi è spazio per misure disciplinari ex art.

14 cpv. 2 LEF;

che l'incontestabile violazione della circolare n. __________ della CEF commessa dall’Ufficiale __________ e dai funzionari __________ e __________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonimento, trattandosi della prima volta;

che l'Ufficiale dell'UEF di __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle direttive della CEF, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie;

che nel futuro non si tollereranno disattenzioni similari;

richiamato l’art. 14 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il procedimento disciplinare promosso d’ufficio nei confronti dell’UEF di __________ è evaso nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti di funzionari dell’UEF di __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria