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15.2000.32 • TRAC TI 15.2000.32 Generato dall'IA

Creditor Appeal of Wage Garnishment Calculation Due to Improper Subsistence Determination

Numero d'incarto 15.2000.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed the execution office's calculation for wage garnishment, alleging the office failed to properly ascertain the debtor's current income, especially considering the debtor was self-employed and living with a partner. The court sustained the appeal, ruling that execution authorities must actively investigate the debtor's income and needs at the time of seizure, noting specific errors in the minimum subsistence calculation, including failing to limit health insurance premiums to mandatory coverage, improperly allowing an excessive rent amount that disproportionately exceeded the debtor's means, and incorrectly calculating the base subsistence amount by not applying the established fifty-percent reduction for cohabitation; consequently, the court annulled the initial calculation and remanded the case for the execution office to conduct the necessary further inquiries and re-determine the pignorability.

Regesto Legislator

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Art. 93 LEF, Art. 21 cpv. 4 LPR, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF, Art. 19 LEF; Creditor Appeal of Wage Garnishment Calculation Due to Improper Subsistence Determination: The court sustained the appeal, ruling that execution authorities must actively investigate the debtor's income and needs at the time of seizure, noting specific errors in the minimum subsistence calculation, including failing to limit health insurance premiums to mandatory coverage, improperly allowing an excessive rent amount that disproportionately exceeded the debtor's means, and incorrectly calculating the base subsistence amount by not applying the established fifty-percent reduction for cohabitation; consequently, the court annulled the initial calculation and remanded the case for the execution office to conduct the necessary further inquiries and re-determine the pignorability.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario accertamento del reddito errore di calcolo minimo vitale computo dei termini riduzione del canone locativo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 104 III 38
Wage Garnishment: Inclusion of Non-Attachable Benefits and Rent Cap
DTF 114 III 12
Spousal Income, Excessive Housing Costs, and Attachability of Debtor's Salary Calculation
DTF 119 III 73
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.
DTF 109 III 101
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 cpv. 4 LPR

Cited in the reasoning as the basis for annulling the previous decision and remitting the case to the enforcement office for new assessments.

art. 17 LEF

Cited as the legal basis for appealing this decision to the Federal Tribunal (Chamber of Execution and Bankruptcy).

art. 93 LEF

Cited alongside Art. 17 LEF in the section before the operative part (pronuncia), indicating it is relevant to the procedure or decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00032 · Lugano 2 maggio 2000 FP/fc/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________ Contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il pignoramento 1° febbraio 2000

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

__________

viste le osservazioni 9 febbraio 2000 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data 1° febbraio 2000 l’UEF di Locarno ha stabilito il minimo di esistenza del debitore come segue :

Introiti: fr. 2'750.--

Minimo di esistenza:

importi di base fr. 1’025.—

alimenti fr. 1'000.--

locazione fr. 1’250.--

cassa malati fr. 215.--

totale deduzioni fr. 3’490.--

nessuna eccedenza pignorabile

B. Con ricorso 8 febbraio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che l’UEF di Locarno avrebbe omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il reddito attuale dell’escusso. La ricorrente postula quindi l’annullamento del “calcolo per il pignoramento di salario” eseguito in data 1° febbraio 2000 ed una nuova determinazione del reddito pignorabile che tenga conto della situazione finanziari attuale dell’escusso.

C. Con osservazioni 9 febbraio 2000 l’UEF di Locarno chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. A titolo di premi della cassa malati l’UEF di Locarno ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 215.--Dal certificato della cassa malati prodotto dal debitore non è possibile stabilire se tale importo è limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore andrà riconosciuto, previo accertamento da parte dell’UEF di Locarno, unicamente l'importo mensile pari alla copertura assicurativa LAMal.

3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1’250.-- per un alloggio che l'escusso occupa a __________ unitamente alla convivente.

E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al reddito dichiarato. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’250.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.

4. Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento allestito il 27 gennaio 2000 risulta che __________ ha dichiarato di convivere con altra persona. Egli ha altresì dichiarato che l’affitto è integralmente a suo carico. Orbene, in DTF

109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento. Di conseguenza il debitore che vive in concubinato viene considerato come persona singola che vive presso parenti (importo base fr. 925.--) la concubina è tenuta a partecipare alle spese comuni anche se non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. Goerges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 e 26 ad art.93 LEF). Nel caso di specie all’escusso andrà quindi riconosciuta a titolo di importo di base la cifra di fr. 925.— in luogo di fr. 1'025.--, in quanto convivente. Per lo stesso motivo il canone di locazione deve essere ridotto del 50% e portato a fr. 625.--.

5. L’escusso ha dichiarato di svolgere l’attività di pittore in proprio. L’UEF di Locarno ha determinato il reddito annuo netto del debitore in fr. 33’000 sulla base delle dichiarazioni rese da quest’ultimo davanti all’autorità fiscale e relative al biennio 1997/1998. La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio d’esecuzione deve:

- interrogarlo sul genere d’attività svolta

- interrogarlo sulla natura e sul volume dei suoi affari

- stimare l’ammontare del reddito

- provvedere d’ufficio alle necessarie inchieste

- raccogliere le informazioni ritenute utili

- farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.

Se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (sentenza del 9 marzo 2000 destinata alla pubblicazione in DTF 126 III … cons.3a con rinvii). Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260). In casu avendo l’UEF di Locarno omesso di effettuare le necessarie indagini tese ad accertare il reddito attuale dell’escusso, s’impone l’annullamento del “calcolo per il pignoramento di salario” 1° febbraio 2000 e la retrocessione degli atti all’Ufficio, in applicazione dell’art. 21 cpv. 4 LPR, affinché proceda ai necessari accertamenti.

6. Ne consegue l’accoglimento del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 2000 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato il “calcolo per il pignoramento di salario” 1° febbraio 2000 nell’esecuzione n.__________ a carico di __________.

1.2. Gli atti sono retrocessi all’UEF di Locarno affinché abbia a determinarsi come al considerando 5 di questa sentenza.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all'UEF di Locarno

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria