Debtor's Appeal on Garnishment Subsistence Level Rejected Due to Non-Cooperation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the enforcement office's calculation of the minimum subsistence level used to garnish income, specifically challenging the reduction of recognized rental costs and the exclusion of health insurance premiums, while also seeking recognition for increased travel/meal expenses. The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to cooperate by not appearing for required questioning, and the original calculations were substantially correct: health insurance costs were excluded because the insurer was a creditor and payments must actually be made by the debtor, the requested rental cost increase was denied as the current rate was deemed disproportionate to the debtor's means and only a reduced maximum amount would be recognized after the next contractually earliest termination date, and the requested increase for travel/meal expenses was unsupported by proof and could not be granted due to the prohibition against *reformatio in peius* on the already recognized amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 cpv. 4 LPR, Art. 22 LPR, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF, Art. 19 LEF; Debtor's Appeal on Garnishment Subsistence Level Rejected Due to Non-Cooperation: The appellate court rejected the appeal because the debtor failed to cooperate by not appearing for required questioning, and the original calculations were substantially correct: health insurance costs were excluded because the insurer was a creditor and payments must actually be made by the debtor, the requested rental cost increase was denied as the current rate was deemed disproportionate to the debtor's means and only a reduced maximum amount would be recognized after the next contractually earliest termination date, and the requested increase for travel/meal expenses was unsupported by proof and could not be granted due to the prohibition against *reformatio in peius* on the already recognized amount.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 3 as the procedural rule governing appeals against this decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the summary before the orders; while the text discusses LPR provisions in the reasoning, Art. 93 LEF seems to be cited here in conjunction with Art. 17 LEF, likely regarding the general scope or admissibility review leading to the final decision structure.
Cited in the summary before the orders, likely relating to the court's jurisdiction or the nature of the decision review.
Cited in the reasoning (Cons. 5) to justify why an amount recognized previously was not reduced (prohibition of reformatio in peius), though not explicitly repeated in the dispositive, the underlying principle relates to the final decision on the monetary claims.
Cited in the reasoning regarding the principle of free procedure (costs), supporting the decision not to award costs/indemnities.
Cited in the reasoning regarding the principle of free procedure (costs), supporting the decision not to award costs/indemnities.
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities, supporting order 2.
Cited in the summary before the orders; this article governs the procedural conduct relevant to the merits discussion (Cons. 1).
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00031 · Lugano 26 giugno 2000 /FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2000 di
__________ Contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 10 gennaio 2000 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
__________ __________ (rappr. dal__________ __________) __________ (rappr. dal__________ __________)
viste le osservazioni
–
31 gennaio 2000 della __________
–
8 febbraio 2000 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 10 gennaio 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:
Introiti: fr. 2’700.--
Minimo di esistenza:
importi di base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’625.--
riscaldamento fr. 50.--
trasferte + ass. diverse fr. 165.--
totale deduzioni fr. 2’865.--
B. Nel contempo l’UE di Lugano comunicava all’escusso che, a partire da ottobre 2000, l’importo mensile riconosciuto a titolo di canone locatizio sarebbe stato ridotto da fr. 1’625.-- a fr. 900.--.
C. Con ricorso 24 gennaio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento postulando il riconoscimento, a partire dal 1° ottobre 2000, di un canone di locazione di fr. 1'350.--. Il ricorrente chiede inoltre chiede il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 100.-- a titolo di premi della cassa malati.
Da ultimo il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 250.-- relativo alle spese connesse con la ricerca di un posto di lavoro
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art 19 cpv. 4 LPR va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti. Se una parte rifiuta di compiere un atto istruttorio che le è richiesto in applicazione della LPR o di norma di grado superiore, in mancanza di mezzo coercitivo congruo, all’autorità giudicante non resterà altro che interpretare il rifiuto nell’ambito della valutazione delle prove. L’onere di collaborazione delle parti ha quale conseguenza che l’omissione ingiustificata di un atto o la mancata comparsa a un’udienza hanno effetti preclusivi (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.4.1 ad art. 19 , p. 252).
Nel caso di specie __________ citato per ben due volte da questa Camera per essere interrogato formalmente non è mai comparso, né ha giustificato la sua assenza. Ne consegue che il presente giudizio viene emanato unicamente sulla base degli elementi agli atti e dei documenti prodotti, avendo il ricorrente disatteso il proprio onere di collaborazione.
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20; 120 III 16).
Nel caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la __________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di __________. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i creditori vi è la cassa malati __________, la decisione dell’UE di non considerare nel calcolo del minimo vitale alcun importo a titolo di premio della cassa malati è da ritenere corretta.
4. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1’625.-- per un alloggio di 3 1/2 locali di m2 105 che l'escusso occupa a __________
E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al reddito dichiarato. Di conseguenza, come correttamente stabilito dall’UE, il canone locatizio di fr. 1’625.-- non può essere riconosciuto come tale per persona sola in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore è stato ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 900.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese. Ne consegue che la richiesta dell’escusso di considerare nel calcolo del minimo di esistenza l’importo di fr. 1'350.-- a titolo di canone locatizio non può essere accolta.
5. Il ricorrente postula il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 250.-- a copertura delle spese di trasferta e per i pasti fuori domicilio in luogo dell’importo di fr. 165.-- già riconosciuto dall’UE. Orbene, non avendo provato la necessità di tali spese, né il loro ammontare e non essendo comparso all’udienza indetta per l’interrogatorio formale, la richiesta del ricorrente non solo non può essere accolta, bensì andrebbe depennato anche l’importo di fr. 165.-- riconosciuto dall’UE di Lugano. Tale decurtazione non viene tuttavia effettuata, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.
6. Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 19 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso
24 gennaio 2000 __________, è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
– __________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria