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15.2000.22 • TRAC TI 15.2000.22 Generato dall'IA

Debtor's Appeal on Garnishment Minimum Living Allowance Calculation

Numero d'incarto 15.2000.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the calculation of the minimum living allowance used by the execution office for a salary garnishment, arguing for an increase to the base amount based on civil code provisions, inclusion of a child's allowance within the declared income, a higher health insurance premium, and consideration of a pending spousal support ruling. The appellate court partially granted the appeal, rejecting the argument for increasing the base allowance beyond the legally established table and confirming the calculated health insurance premium was correct for mandatory coverage, but it retroactively accepted the debtor's argument regarding a subsequent pretorian ruling on spousal support and therefore remanded the case to the execution office to recalculate the minimum living allowance based on the newly established circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 152 CC, Art. 93 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Debtor's Appeal on Garnishment Minimum Living Allowance Calculation: The appellate court partially granted the appeal, rejecting the argument for increasing the base allowance beyond the legally established table and confirming the calculated health insurance premium was correct for mandatory coverage, but it retroactively accepted the debtor's argument regarding a subsequent pretorian ruling on spousal support and therefore remanded the case to the execution office to recalculate the minimum living allowance based on the newly established circumstances.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento accertamento del reddito azione parziale mantenimento del figlio premi assicurativi spese di sostentamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 93 LEF

This article governed the issue of the claim regarding the determination of the attachable income, leading to the partial granting of the appeal.

art. 17 LEF

Cited in relation to the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Mentioned in the reasoning regarding the principle of free procedure, which implies no costs are levied.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Mentioned in the reasoning regarding the principle of free procedure, which implies no costs are levied.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as the basis for not awarding compensation (indemnities) in the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00022 · Lugano 16 maggio 2000 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso

31 gennaio 2000 di

__________

patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 20 gennaio 2000 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

__________

e

__________ patr. dall’avv. __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 1° febbraio 2000, con la quale al ricorso é stato concesso l’effetto sospensivo limitatamente a fr. 2'425.-- mensili;

viste le osservazioni

22 febbraio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. __________ e la ditta __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il

20 gennaio 2000 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota del reddito percepito dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

Reddito del debitore fr. 5’495.--

Minimo base fr. 1’025.--

locazione fr. 900.--

cassa malati fr. 207.--

franchigia cassa malati fr. 23.--

totale fr. 2'155.--

C. Con ricorso 31 gennaio 2000 __________ si aggrava contro il calcolo del minimo di esistenza, sostenendo che lo stesso non terrebbe conto di alcuni fattori importanti. In primo luogo il minimo base andrebbe calcolato sulla base dell’art. 152 CC e andrebbe quindi aumentato del 20%. Inoltre la cifra di fr. 5'495.-- relativa al reddito percepito sarebbe comprensiva dell’importo di fr. 911.-- a favore del figlio agli studi. L’importo di fr. 207, considerato dall’UE a titolo di premio della cassa malati, sarebbe errato, non corrispondendo al premio effettivamente pagato, ammontante a fr. 323.--. Da ultimo il ricorrente rileva che egli è in attesa della decisione del Pretore di Lugano, sezione 6, in merito al contributo alimentare a favore della moglie, dalla quale è separato. Egli chiede quindi che l’UE allestisca un nuovo calcolo del minimo di esistenza sulla base della decisione che sarà emanata dal Pretore.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.

Il ricorrente pretende che tale importo venga aumentato del 20% sulla base dell’art.

152 CC. Tale richiesta non può essere accolta, essendo la Tabella in oggetto l’unica fonte per la determinazione del reddito pignorabile ex art. 93 LEF.

3. A titolo di premi della cassa malati il ricorrente chiede che venga riconosciuto l'importo mensile di fr. 323.--. Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dall'escusso si evince che l’importo di fr. 207.-- riconosciuto dall’UE di Lugano è da ritenere corretto essendo limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal, considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria.

__________ chiede che il calcolo del minimo di esistenza venga rivisto sulla base della decisione pretorile che verosimilmente stabilirà un contributo alimentare a favore della moglie. In effetti in data 10 maggio 2000 l’UE di Lugano ha fatto pervenire a questa Camera la decisione 8 maggio 2000 del Pretore di Lugano, sezione 6, nella causa che oppone l’escusso alla moglie __________ con la quale viene stabilito quanto segue:

“1. Il decreto supercautelare datato 16 novembre 1999 è modificato retroattivamente ( a decorrere cioè dalla data della sua emissione) nei seguenti termini:

2. E’ fatto obbligo al sig. __________ di versare nelle mani della moglie, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

- fr. 500.--per la moglie

- fr. 915.--per il figlio __________

3. In modifica del decreto 16 febbraio 2000 è fatto ordine alla Cassa Pensione dello Stato, Bellinzona, di trattenere dall’indennità percepita dal sig. __________ l’importo mensile di fr. 806.-- di versare detto importo direttamente alla signora __________

4. E’ fatto ordine allo spett. Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione invalidità, di accreditare la rendita completiva versata in favore di __________ (N. __________), pari a fr. 609.-- mensili, direttamente nelle mani del beneficiario.”

5. Alla luce di tale decisione e viste le peculiarità del caso in esame, s’impone la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché determini il minimo di esistenza dell’escusso sulla base delle mutate circostanze.

6. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle spese e le ripetibili, protestate dal ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di

diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 31 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza gli atti sono retrocessi all’UE di Lugano affinché abbia a determinarsi come ai considerandi 4 e 5 di questa sentenza.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

__________

Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: La segretaria: