Bearer Bond Pledge Dispute and Third-Party Claim Procedure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed an execution office's decision to proceed with the forced sale (auction) of bearer mortgage bonds pledged as security for a debt, arguing that the pledge was made without their consent, as they claimed co-ownership of the securities. The court reasoned that since the bonds were bearer instruments and the appellant's alleged co-ownership was unproven by recognition or judicial ruling, the appeal was to be treated as a third-party claim under the relevant execution law articles; consequently, the scheduled auction was annulled, and the case was remanded to the execution office to initiate the formal third-party claim procedure, which mandates the suspension of the realization proceedings until the dispute is definitively settled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 LEF, Art. 70 cpv. 2 LEF, Art. 153 cpv. 2 lett. a LEF, Art. 153 cpv. 2 lett. b LEF, Art. 153 cpv. 2 LEF, Art. 88 RFF; Bearer Bond Pledge Dispute and Third-Party Claim Procedure: The court reasoned that since the bonds were bearer instruments and the appellant's alleged co-ownership was unproven by recognition or judicial ruling, the appeal was to be treated as a third-party claim under the relevant execution law articles; consequently, the scheduled auction was annulled, and the case was remanded to the execution office to initiate the formal third-party claim procedure, which mandates the suspension of the realization proceedings until the dispute is definitively settled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe case is being referred back to the Enforcement Office to initiate the claim (rivendicazione) procedure under these articles.
Cited in the reasoning as the basis for annulling the auction until the dispute is resolved (though not explicitly in the final numbered orders, the effect of annulling the auction is directly related to this rule and the main substantive ruling, but I will stick strictly to the orders. However, in point 1.1 the auction is annulled, which is the primary outcome based on the claim procedure initiation in 1.2. I will include the specific articles cited in the dispositive.)
Cited as the rule governing the possibility of further appeal against this decision.
Cited in the reasoning section that no costs are charged (Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF).
Cited in the reasoning section that no indemnities are awarded (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00205 · Lugano 31 gennaio 2001 /LG/fp/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del presidente Cometta, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 settembre 2000 di
__________ rappr. dall’avv. __________ Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________ – e meglio contro l’avviso d’incanto 4 settembre 2000, pubblicato sul FUCT n. __________ del __________ pag. __________ – nell’esecuzione promossa da
__________ rappr. Dall’avv. __________ avverso __________ e __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 14 settembre 2000 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
25 settembre 2000 dell’__________
26 settembre 2000 dell’UE di Lugano
preso atto della sentenza 8 dicembre 2000 del Tribunale federale
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ e __________, l’__________ escute i coniugi __________ e __________, quali debitori solidali per un prestito loro concesso. La banca fonda la sua pretesa su un contratto di prestito disdetto, su un riconoscimento di debito e su due cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 200'000.-- cadauna gravanti in II. risp. III. grado il mapp. __________ RFD di __________, intestato a __________ e a __________ in ragione di metà ciascuno. La banca procede in realizzazione del pegno manuale costituito dalle due predette cartelle ipotecarie.
B. Gli escussi hanno inizialmente interposto opposizione, che però hanno ritirato in data 12 gennaio 1999.
C. Il 24 novembre 1999 l’__________ ha chiesto la vendita delle due cartelle ipotecarie, impegnate a suo favore. Il 1° dicembre 1999, l’UE ha comunicato ai debitori la domanda di vendita, e il 20 giugno 2000 ha fissato l’incanto per il 14 settembre 2000. L’avviso d’incanto è pure stato pubblicato sul FUCT __________ del __________ pag. __________.
D. Con ricorso 13 settembre 2000 __________ chiede l’annullamento dell’incanto e delle esecuzioni n. __________ dell’UE di Lugano, a motivo che la costituzione in pegno delle due cartelle ipotecarie sarebbe avvenuta senza il suo consenso.
E. Con osservazioni 25 settembre 2000 l’__________ chiede la reiezione del gravame, rilevando che le due cartelle ipotecarie sono al portatore e che esse sono state consegnate alla banca da __________ e __________, per cui la banca li ha considerati portatori dei titoli e dunque legittimati a impegnarle. La banca sostiene inoltre che le contestazioni della ricorrente andrebbero evase secondo la procedura di rivendicazione degli art. 106-108 LEF.
F. Con osservazioni 26 settembre 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ritenendo di aver seguito la procedura corretta.
G. Con sentenza
15 aprile 1999 questa Camera ha parzialmente accolto le richieste della ricorrente, annullando l’incanto del 14 settembre 2000 (dispositivo 1.1) e ordinando all’UE di Lugano di notificare alla ricorrente un precetto esecutivo in qualità di terza coproprietaria (dispositivo 1.2).
H. Tale sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 2 novembre 2000 alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, l’8 dicembre 2000, ha annullato il dispositivo 1.2 di prima istanza, rinviando la causa all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione su questo punto.
Considerato
in diritto:
1. Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno la notifica del precetto esecutivo avviene in conformità con quanto disposto dall’art. 70 LEF; oltre al precetto esecutivo per il debitore, l’Ufficio deve provvedere ad allestire un precetto anche per il condebitore (art. 70 cpv. 2 LEF), uno per il terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario (art. 153 cpv. 2 lett. a LEF), e uno per il coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione di famiglia (art. 153 cpv. 2 lett. b LEF); terzo, ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 LEF è pure il proprietario comune o il comproprietario del pegno (Marc Bernheim/Philipp Känzig, in: Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 153).
2. Con la notifica del precetto esecutivo, il debitore, il condebitore, il terzo e eventualmente il coniuge di questi assumono il ruolo di co-escussi; tutti possono interporre opposizione al precetto esecutivo e possono far valere le eccezioni personali e comuni verso il creditore, sia che esse riguardino il credito stesso sia il
diritto di pegno (art. 153 cpv. 2 seconda frase LEF e art. 88 RFF). Il creditore che vuole ottenere la realizzazione forzata del pegno immobiliare, può continuare l’esecuzione solo quando tutti i precetti esecutivi sono cresciuti in giudicato (art. 100 cpv. 1 RFF; M. Bernheim/P. Känzig, op. cit., n. 31 ad art. 153).
3. Come ha rilevato il Tribunale federale nella sua decisione 8 dicembre 2000, il pegno in esame è manuale e non beneficia di alcuna iscrizione a Registro fondiario. Il preteso diritto di comproprietà di __________ sulle cartelle ipotecarie qui in esame non è comprovato né dal riconoscimento da parte della controparte né da una sentenza giudiziaria. Il ricorso 13 settembre 2000 di __________ va pertanto considerato quale rivendicazione ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 LEF con contestuale richiesta di annullamento dell’asta prevista il 14 settembre 2000. L’incarto andrà pertanto retrocesso all’UE di Lugano che darà inizio alla procedura di rivendicazione secondo gli art. 106 ss. LEF. In virtù dell’art. 109 cpv. 5 LEF, che prevede la sospensione della procedura di realizzazione degli oggetti litigiosi fino alla definizione definitiva della contestazione, l’incanto inizialmente previsto per il 14 settembre 2000 va annullato.
Di conseguenza, ritenuto che con ricorso 13 settembre 2000 __________ ha chiesto in via principale unicamente l’annullamento dell’asta prevista per il 14 settembre 2000, il ricorso va accolto.
Ritenuto inoltre che la decisione del Tribunale federale contro la precedente decisione di questa Camera del 17/23 novembre 2000 ha annullato unicamente il dispositivo
1.2 (ordine all’UE di intimare un PE alla ricorrente in qualità di terza comproprietaria del pegno manuale), va confermato il dispositivo 1, secondo il quale il ricorso è parzialmente accolto. Tale soluzione si giustifica per il fatto che questa Camera pur accogliendo la richiesta di annullamento dell’asta, ha retrocesso l’incarto all’UEF per gli incombenti di cui sopra.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 70, 106 ss. e 153 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è annullato l’incanto del 14 settembre 2000 nelle esecuzioni __________ e __________ dell’UE di Lugano.
1.2. L’incarto è retrocesso all’UE di Lugano, affinché dia inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria