Creditor's Appeal of Mold Return Dismissed for Untimely Filing and Subsequent Consent
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor in a bankruptcy proceeding appealed a decision by the Execution and Bankruptcy Office to return inventoried molds to third-party owners without compensation, but the appeal was dismissed as inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline following notification, and further, the appellant had subsequently consented in writing to the return of the molds without any indemnity. The court also noted that no appeal fees or compensation would be awarded, referencing the statutory framework regarding the free nature of such administrative appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cpv.2 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv.2 OTLEF, Art. 19 LEF; Creditor's Appeal of Mold Return Dismissed for Untimely Filing and Subsequent Consent: The court also noted that no appeal fees or compensation would be awarded, referencing the statutory framework regarding the free nature of such administrative appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was explicitly cited in the final order (1.) as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.
This article is cited in order (3.) concerning the deadline and venue for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00198 · Lugano 12 febbraio 2001 FP/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Rusca e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 novembre 2000 di
__________ contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la decisione 13 novembre 2000 nell’ambito del fallimento della società
__________
procedura concernente anche
__________
Viste le osservazioni
12 gennaio 2001 della __________
23 gennaio 2001 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che il 7 agosto 2000 veniva allestito l’inventario dei beni relativi al fallimento della società __________;
che in data 13 novembre 2000 l’UEF di Belllinzona decideva la restituzione ai legittimi proprietari di alcuni stampi inventariati nel fallimento e rivendicati da terzi;
che con ricorso 23 novembre 2000 __________, creditore della fallita, contesta la decisione dell’UEF di Bellinzona di riconsegnare gli stampi ai legittimi proprietari senza il versamento di alcuna indennità;
che delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito;
che l’art. 17 cpv.2 LEF prevede che il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che la decisione impugnata è stata notificata il 14 novembre 2000, come si evince dalla dichiarazione rilasciata all’UEF di Bellinzona dalla Posta;
che il termine per interporre ricorso è quindi giunto a scadenza venerdì 24 novembre 2000;
che il gravame, inoltrato solo il 25 novembre 2000 come si evince dal timbro postale, deve quindi essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo;
che il ricorso si rivela inoltre superato dagli eventi, avendo il ricorrente, con dichiarazione scritta datata 28 novembre 2000, acconsentito alla consegna degli stampi in oggetto senza il versamento di alcuna indennità;
che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 novembre 2000 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria