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15.2000.197 • TRAC TI 15.2000.197 Generato dall'IA

Debtor's Appeal for Reinstatement of Tax Objection Deadline Denied Due to Travel and Workload

Numero d'incarto 15.2000.197
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor filed an appeal seeking reinstatement of the deadline to object to an execution order for unpaid municipal taxes, arguing that a brief diplomatic trip abroad followed by necessary rest and work catch-up prevented a timely objection filed on the 16th of the month after the order was served on the 6th. The court rejected the request for reinstatement, reasoning that under established jurisprudence, a brief absence abroad or heavy workload does not constitute a justifiable, non-culpable obstacle required for restoring the statutory objection period, though it advised the debtor that rights to claim repayment of potentially overpaid amounts or contest the debt itself remain available through separate legal actions.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 86 LEF, Art. 85a LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Debtor's Appeal for Reinstatement of Tax Objection Deadline Denied Due to Travel and Workload: The court rejected the request for reinstatement, reasoning that under established jurisprudence, a brief absence abroad or heavy workload does not constitute a justifiable, non-culpable obstacle required for restoring the statutory objection period, though it advised the debtor that rights to claim repayment of potentially overpaid amounts or contest the debt itself remain available through separate legal actions.

Parole chiave

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debiti fiscali termine legale opposizione tardiva imposte comunali istanza tardiva di restituzione dei termini diritto di rimanere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 LEF

This article governs the granting of restitution of time limits, which is the subject of the rejected request in order 1.

art. 61 OTLEF

Cited in the concluding section ('richiamati') and referenced in paragraph 4, justifying the non-assessment of fees.

art. 62 OTLEF

Cited in the concluding section ('richiamati') and referenced in paragraph 4, justifying the non-assignment of indemnities.

art. 19 LEF

Cited in order 3 as the basis for the deadline and forum for filing an appeal against this decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00197 · Lugano 16 gennaio 2001 /LG/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 novembre 2000 di

__________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa contro il ricorrente da

__________

esaminati gli atti e i documenti

ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona del 3 novembre 2000, il __________ chiede al prof. __________ il pagamento di CHF 7'329.25 oltre interessi al 4% dal 1° ottobre 2000 per l’imposta comunale 1997 (dedotti CHF 4'066.— di acconti già versati dall’escusso), di CHF 879.25 per gli interessi sino al 30 settembre 2000 e di CHF 30.— per tasse di diffida.

B. Il PE n. __________ è stato notificato al prof. __________ il 6 novembre 2000.

C. Con scritto 16 novembre 2000, inviato per raccomandata il 17 novembre 2000 alle

14.27 dall’Ufficio postale di Bellinzona 1, il prof. __________ chiede all’UEF di Bellinzona la revisione del PE n. __________ sostenendo di aver già versato a saldo CHF 6'099.--; al contempo chiede di “calcolare il giusto dovuto”.

D. Con scritto non datato, ma susseguente alla raccomandata 17 novembre 2000 del prof. __________, l’UEF di Bellinzona gli ha comunicato che la sua opposizione era tardiva, ma che era possibile formulare istanza di restituzione del termine per formulare opposizione dinanzi a questa Camera.

E. Con istanza 27 novembre 2000 il prof. __________ chiede a questa Camera di poter formulare opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, senza tuttavia indicare quale sia stato il motivo che lo avrebbe impedito a formulare tempestiva opposizione.

F. All’udienza

10 gennaio 2001 il prof. __________ ha prodotto il proprio passaporto diplomatico del Parlamento per la Sicurezza e la Pace, e ha affermato di aver sì ritirato il PE in questione il 6 novembre 2000, ma di essere partito il giorno successivo alla volta di __________ per ragioni diplomatiche; egli è rientrato al suo domicilio di __________ solo tra il 14 o il 15 novembre 2000; visti gli impegni di lavoro e il viaggio affrontato, egli ha dovuto trascorrere un giorno di riposo, e ha cominciato ad evadere la corrispondenza accumulatasi durante la sua assenza solo il 16 novembre 2000. In tale data ha appunto redatto l’opposizione al PE in questione.

considerando

in diritto:

1. In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

2. Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una breve assenza all’estero (Francis Nordmann, *op. cit.,* n. 12 ad art. 33;DTF 112 V 255, 87 IV 147) o il sovraccarico di lavoro (DTF

99 II 349 e 87 IV 147).

3. Di conseguenza, ritenuto che i motivi invocati dall’istante sono quelli menzionati al cons. precedente, l’istanza di restituzione del termine 27 novembre 2000 va respinta.

A titolo abbondaziale si rileva che l’istante ha comprovato di aver versato CHF 6'099.—a titolo di acconti al Comune procedente; se al termine della procedura esecutiva, il Comune non dovesse riconoscere tali acconti e l’escusso fosse costretto a versare una seconda volta quanto già anticipato, egli potrà promuovere contro il creditore procedente, a sua scelta avanti il giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto, l’azione per la ripetizione dell’indebito pagamento ex art. 86 LEF.

Resta pure sin d’ora riservata la possibilità di promuovere dinanzi il tribunale del luogo dell’esecuzione l’azione in accertamento dell’inesistenza (parziale) del debito ex art. 85a LEF.

4. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.

17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 33 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza

27 novembre 2000 in restituzione del termine del prof. __________, è respinta.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario