Annulment of Enforcement Order Due to Incorrect Jurisdiction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party timely appealed the enforcement order (precetto esecutivo) issued by the Lugano enforcement office, arguing that their domicile was incorrectly stated, as they resided in a municipality falling under the jurisdiction of the Locarno enforcement office, a contention confirmed by the reviewing authority's investigation which found the appellant was domiciled elsewhere at the time of notification. The court reasoned that enforcement must occur at the debtor's domicile pursuant to mandatory federal law, and since the Lugano office lacked competence based on the established domicile, the enforcement order issued by it was voidable and therefore annulled upon the timely appeal, with no costs or indemnities awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 cpv. 1 LEF, Art. 8a LEF, Art. 17 LEF, Art. 22 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Annulment of Enforcement Order Due to Incorrect Jurisdiction: The court reasoned that enforcement must occur at the debtor's domicile pursuant to mandatory federal law, and since the Lugano office lacked competence based on the established domicile, the enforcement order issued by it was voidable and therefore annulled upon the timely appeal, with no costs or indemnities awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the type of appeal used to challenge the incorrect place of execution, which was the basis for accepting the appeal.
This article establishes the debtor's domicile as the proper place for execution, which was the substantive rule the court applied to annul the enforcement order.
Cited as the procedural basis for the possibility of further appeal to the Federal Supreme Court against this decision.
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities, which is confirmed by order no. 2.
Cited in the reasoning confirming the legislator's intent regarding the free nature of the procedure.
Cited in the reasoning confirming the free nature of the procedure.
Cited in the reasoning regarding the nullity of execution in case of public interest violation.
Cited in the reasoning regarding the right of consultation.
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00190 · Lugano 8 gennaio 2001 /LG/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 dicembre 2000 di
__________ contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio con l’emissione del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da
__________ rappr. da: __________
esaminati gli atti e i documenti:
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________, emesso il 24 novembre 2000, lo __________ chiede al lic. iur. __________ il pagamento di CHF 260.— oltre alle spese esecutive, indicando quale titolo di pagamento “decreto multa 21/01/2000 n. __________ dop. delle istituzioni uff. giuridico della circolazione / 1) Multa”.
B. Il PE n. __________ è stato notificato all’escusso il 28 novembre 2000 nel Comune di __________; al PE è stata interposta tempestiva opposizione.
C. Con reclamo (recte: ricorso) 7 dicembre 2000, irritualmente presentato a questa Camera, il lic. iur. __________ chiede che il PE venga annullato poiché il suo domicilio non si troverebbe a __________, ma a __________.
D. Questa Camera ha appurato presso la Cancelleria di __________ che il ricorrente aveva e continua ad avere il suo domicilio in questo Comune al momento della notifica del PE in questione; al contempo ha appurato che il ricorrente è regolarmente annunciato al Comune di __________ in qualità di soggiornante e non di domiciliato.
considerando
in diritto:
1. In virtù dell’art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore deve essere escusso al suo domicilio. I motivi di questa scelta sono di diversi ordini: dapprima al legislatore è sembrato equo, permettere al debitore di non doversi difendere in un luogo diverso dal proprio domicilio; secondariamente questa scelta favorisce la sintonia con la procedura civile, che pure essa prevede quale criterio preponderante per la scelta del foro quello del domicilio del convenuto; in terzo luogo questa norma è stata voluta per facilitare la tacitazione del creditore con la realizzazione di oggetti più facilmente reperibili al domicilio dell’escusso che altrove (cfr. Enrst
F. Schmid, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 ad art. 46); in quarto luogo questa scelta ha una ragione pratica legata al diritto di consultazione sancito dall’art. 8a LEF: infatti la concentrazione delle informazioni presso l’ufficio del luogo di domicilio dell’escusso esclude la dispersione di dati ed informazioni, a danno soprattutto di terzi interessati.
2. Nonostante l’art. 46 cpv. 1 LEF sia una norma imperativa di diritto federale, la violazione di tale norma va fatta valere nell’ambito di un ricorso ex art. 17 LEF (e dunque non nella procedura di rigetto dell’opposizione o del ricorso di
diritto pubblico dinanzi il Tribunale federale), poiché di principio il PE fatto spiccare al luogo sbagliato non è nullo, ma soltanto annullabile (DTF 96 III 92, 105 III 60); se pertanto l’escusso non presenta tempestivo ricorso all’Autorità di vigilanza, non potrà più sollevare contestazione in merito alla competenza delle autorità interessate (cfr. Schmid, *op. cit.*, n. 25 ad art. 46, e citazioni). Al contrario, se l’esecuzione promossa al luogo errato lede interessi pubblici o di un numero sconosciuto di terzi interessati, essa è nulla ex art. 22 LEF: la nullità può essere rilevata dallo stesso organo di esecuzione forzata o se del caso dall’Autorità di vigilanza nell’ambito di un ricorso o di una segnalazione/denuncia (Schmid,op. cit.*, n. 26 ad art. 46).
3. In casu, dagli accertamenti esperiti da questa Camera è risultato che il domicilio del ricorrente – al momento dell’intimazione (24 novembre 2000 e della notifica (28 novembre 2000) del PE n. __________ – era a __________, che ricade sotto la giurisdizione dell’Ufficio d’esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno. Di conseguenza il PE n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano va annullato e il ricorso 7 dicembre 2000 accolto.
4. Benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804), siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 8a, 17, 20a, 22 e 46 LEF, art.
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 7 dicembre 2000 del lic. iur. __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza il PE n. __________ dell’UE di Lugano è annullato
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federalea Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario