Debtor's Motion for Deadline Restoration Denied Due to Insufficient Illness Justification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor, against whom an enforcement proceeding based on a certificate of no assets after a seizure was initiated and notified on November 17, 2000, filed a motion on December 6, 2000, requesting a restoration of the deadline to file an opposition, claiming illness as the impediment. The court rejected the request because the documented back problems, only preventing the debtor from carrying heavy loads, did not constitute an objective impossibility or excusable delay, as the debtor retained the necessary mental and physical faculties to file a written opposition or communicate it by phone. Consequently, the court dismissed the debtor's request for reinstatement of the deadline and ordered that the enforcement file be returned to the execution office to proceed with its duties, noting that the procedural challenge regarding the "non-return to better fortune" exception was moot since the opposition deadline was not restored.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 265a LEF, Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF; Debtor's Motion for Deadline Restoration Denied Due to Insufficient Illness Justification: The court rejected the request because the documented back problems, only preventing the debtor from carrying heavy loads, did not constitute an objective impossibility or excusable delay, as the debtor retained the necessary mental and physical faculties to file a written opposition or communicate it by phone. Consequently, the court dismissed the debtor's request for reinstatement of the deadline and ordered that the enforcement file be returned to the execution office to proceed with its duties, noting that the procedural challenge regarding the "non-return to better fortune" exception was moot since the opposition deadline was not restored.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the legal basis for the application for reinstatement of the time limit, which the court ultimately rejected.
This article relates to the objection concerning the procedure for 'non ritorno a miglior fortuna' which the court noted was improperly submitted before the decision on the time limit reinstatement.
Cited in the preamble to the decision, this provision relates to court fees (tasse).
Cited in the preamble to the decision, this provision relates to indemnities.
This article governs the right to appeal against the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning regarding costs, this provision relates to the principle of the gratuitousness of the procedure.
Cited in the reasoning regarding costs, this provision relates to the principle of the gratuitousness of the procedure.
Cited in the reasoning regarding costs, this provision explains why no indemnities were awarded.
These articles are cited in the preamble of the decision relating to court fees and indemnities, which are confirmed as not being charged/assigned in order 2.
These articles are cited in the preamble before the final orders.
These articles are cited in the preamble before the final orders regarding costs.
Cited in the reasoning regarding costs, this provision relates to the principle of the gratuitousness of the procedure.
Cited in the reasoning regarding costs, this provision explains why no indemnities were awarded.
Cited in the reasoning regarding costs, this provision explains why no indemnities were awarded.
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00189 · Lugano 24 gennaio 2001 /LG/fp/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 5 dicembre 2000 di restituzione del termine per interporre opposizione di
__________
nell’ambito della procedura esecutiva dipendente da PE n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, fatto spiccare da
__________ rappr. dall’avv. __________
viste le osservazioni:
- 21 dicembre 2000 di __________;
- 22 dicembre 2000 dell’UEF di Locarno
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Locarno __________ procede all’incasso di CHF 22'203.65 nei confronti __________ sulla scorta di un attestato di carenza beni, emesso al termine della procedura in via di pignoramento, dell’UEF di Locarno il 3 ottobre 2000.
B. Il PE n. __________ è stato notificato il 17 novembre 2000 a mezzo polizia al debitore; contro il medesimo non è stata presentata opposizione nel termine di 10 giorni.
C.Il 6 dicembre 2000 __________ ha presentato alla Pretura di __________ un’istanza di restituzione del termine risp. una richiesta di accertamento di non ritorno a miglior fortuna. La Pretura ha inviato il giorno successivo l’atto a questa Camera, che lo ha ricevuto l’11 dicembre 2000, retrocedendolo a sua volta all’UEF di Locarno affinché desse corso alla procedura prevista nella LPR.
D. Con osservazioni 21 dicembre 2000 __________ ha sostenuto che l’istanza 5/6 dicembre 2000 di __________ debba essere dichiarata intempestiva, e che la richiesta dell’escusso di seguire la procedura di opposizione per non ritorno a miglior fortuna dell’art. 265a LEF sarebbe irrita.
E. L’UEF di Locarno ha concordato con il creditore procedente quo alla tempestività del ricorso/istanza, rilevando che la procedura secondo l’art. 265a LEF sarebbe irrita a motivo che la nuova procedura esecutiva si fonda su un attestato di carenza beni in seguito a pignoramento e non in seguito a fallimento.
F. Facendo uso della sua facoltà di indagine, questa Camera ha chiesto a __________ di fornire la prova della malattia citata nel suo atto 6 dicembre 2000. Egli ha fornito tre certificati medici che attestano un’incapacità lavorativa del 100% dal 19 luglio al 14 agosto 2000, e del 50% dal 14 agosto in avanti (cfr. in particolare il certificato medico datato 6 novembre 2000), a causa di disturbi al rachide, che non gli consentono di portare pesi.
considerando
in diritto:
1. In virtù dell’art. 33 cpv. 4 LEF, chi è impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Francis Nordmann, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
2. Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una
breve assenza all’estero o una breve malattia (Francis Nordmann, *op. cit.,* n. 12 ad art. 33;DTF 112 V 255, 87 IV 147), il sovraccarico di lavoro (DTF
99 II 349 e 87 IV 147), o il cattivo computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Francis Nordmann, *op. cit.,* n. 11 ad art. 33; DTF
108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF 112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF
104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145).
2.1. Nel caso in cui il motivo di impossibilità a rispettare un termine secondo la LEF, invocato dall’istante, sia da ricondurre ad una malattia, affinché l’istanza di restituzione del termine possa venire accolta, occorre che l’istante provi che è stato impedito o era impossibilitato a compiere da solo o per il tramite di terzi l’atto omesso (DTF 112 V 255). In questo caso è ininfluente la questione a sapersi se la malattia è durata durante tutto il termine entro cui compiere l’atto o se è intervenuta allo scadere di tale termine (Francis Nordmann, *op. cit.,* n. 11 ad art. 33).
2.2. In casu, questa Camera ha accertato che la malattia invocata dall’istante non soddisfa i requisiti minimi imposti da giurisprudenza e dottrina. In effetti i disturbi al rachide di cui soffre l’istante non gli permettono unicamente di portare pesi, lasciandogli inalterate le facoltà psichiche e fisiche necessarie per redigere un atto di opposizione scritta o di comunicare tale decisione per telefono all’UEF.
Di conseguenza l’istanza 6 dicembre 2000 di restituzione del termine di opposizione a causa di malattia va respinta.
3. Occorre inoltre rilevare che la contestazione inerente l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice del luogo di esecuzione e essere trasmessa dall’UEF alla Pretura di Locarno, unicamente se l’opposizione fosse giunta entro 10 giorni dalla notifica del PE. Di conseguenza la Pretura, erroneamente adita dall’istante, ha inviato l’atto 6 dicembre 2000 a questa Camera, poiché prima di entrare nel merito di questa eccezione prevista all’art. 265a LEF, avrebbe dovuto attendere il giudizio di questa Camera in merito all’istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv.
4 LEF.
Dal momento che quest’ultima istanza è stata respinta, l’incarto non viene inviato alla Pretura (cui viene comunque notificata la sentenza per conoscenza), ma retrocesso all’UEF di Locarno che procederà nei suoi incombenti.
4. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 33, 265a LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza 6 dicembre 2000 in restituzione del termine di __________, è respinta.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria