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15.2000.186 • TRAC TI 15.2000.186 Generato dall'IA

Appeal Regarding Real Estate Sale Distribution Statement Timeliness and Scope

Numero d'incarto 15.2000.186
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the distribution statement prepared by the execution office following the sale of real estate in connection with multiple enforcement proceedings, arguing that the allocation to his ex-wife regarding a prior claim resulting from an overvaluation of the property was excessive. The court declared the appeal inadmissible because the challenge against the distribution statement, dated August 18, 2000, was filed on December 1, 2000, significantly after the ten-day deadline stipulated by law for disputing formal defects in the distribution schedule, and the substance of the complaint related to merits issues not reviewable at that appellate level, advising instead an action for repetition of undue payment under different legal provisions.

Regesto Legislator

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Art. 147 LEF, Art. 148 LEF, Art. 17 LEF, Art. 86 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF; Appeal Regarding Real Estate Sale Distribution Statement Timeliness and Scope: The court declared the appeal inadmissible because the challenge against the distribution statement, dated August 18, 2000, was filed on December 1, 2000, significantly after the ten-day deadline stipulated by law for disputing formal defects in the distribution schedule, and the substance of the complaint related to merits issues not reviewable at that appellate level, advising instead an action for repetition of undue payment under different legal provisions.

Parole chiave

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beni immobili spese legali petizione in giudizio azione di contestazione della graduatoria decisione d'esecuzione procedure connesse Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited in the dispositive order regarding the deadline and procedure for filing an appeal against this decision to the Federal Tribunal.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited as a basis for the decision not to levy court fees, although the appeal itself was declared inadmissible on procedural grounds.

art. 86 LEF

Cited in the preamble, but not explicitly in the final orders (1-4); therefore, it is excluded based on the rules.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as a basis for the decision not to levy court fees, although the appeal itself was declared inadmissible on procedural grounds.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as a basis for the decision not to award costs (indemnities).

art. 17 LEF

Although cited, the appeal was declared inadmissible based on the timeliness of the complaint (Art. 148 LEF context), not on the substance regulated by Art. 17.

art. 147 s. LEF

Cited in the preamble, but not explicitly in the final orders (1-4); therefore, it is excluded based on the rules.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as a basis for the decision not to award costs (indemnities).

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited as a basis for the decision not to levy court fees.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as a basis for the decision not to levy court fees.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as a basis for the decision not to award costs (indemnities).

art. 19 LEF

Cited in the dispositive order regarding the deadline and procedure for filing an appeal against this decision to the Federal Tribunal.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited as a basis for the decision not to award costs (indemnities).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited as a basis for the decision not to levy court fees.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited as a basis for the decision not to levy court fees.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive order regarding the deadline and procedure for filing an appeal against this decision to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00186 · Lugano 8 gennaio 2001 LG/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2000 di

__________ contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro lo stato di riparto 18 agosto 2000 nell’ambito dell’incarto immobiliare n. __________

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto,

che l’UE di Lugano ha allestito il 18 agosto 2000 lo stato di riparto nell’ambito di diverse procedure esecutive __________, sfociate nella vendita del mapp. __________ RFD di __________;

che il 23 ottobre 2000 per la prima volta __________ sostiene che il riparto a favore della sua ex-moglie __________ sarebbe eccessivo, poiché quest’ultima avrebbe promosso un’esecuzione nei suoi confronti per ottenere un conguaglio sul valore del mapp. __________ RFD di __________, rivelatosi – dopo l’aggiudicazione agli incanti forzati – eccessivo;

che il 20 novembre 2000 l’UE di Lugano ha __________ che le procedure di pignoramento (fra le quali anche quelle dell’ex-moglie) erano definitive e non erano più soggette a contestazioni;

che il 1° dicembre 2000 __________ ha interposto ricorso dinanzi a questa Camera, rilevando che il mapp. __________ RFD ha fruttato CHF 597'822.—a favore dei creditori pignoratizi e pignoranti, che il creditore pignoratizio è stato completamente tacitato e che pertanto a favore degli altri creditori sarebbe rimasta un’eccedenza di ca. CHF 150'000.--; di conseguenza, tale importo andrebbe considerato quale valore sul quale calcolare il conguaglio a favore dell’ex-moglie, che in ogni caso sarebbe inferiore a quello posto in esecuzione da quest’ultima con il PE n. __________ dell’UE di Lugano, con il quale chiede all’ex-marito CHF 171'870.80;

che in virtù dell’art. 147 LEF la graduatoria e lo stato di riparto sono depositati presso l’Ufficio di esecuzione, e che per l'art. 148 LEF solo i creditori possono promuovere l’azione di contestazione della graduatoria dinanzi il giudice del luogo di esecuzione (Christian Schöniger, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 148);

che tuttavia ex art. 17 LEF contro vizi di forma contenuti nella graduatoria e nello stato di riparto, le parti interessate hanno facoltà di ricorrere entro

dieci giorni dal momento in cui hanno avuto notizia del provvedimento (Christian Schöniger, *Basler op. cit.*, n. 63 ad art.

148);

che in casu l’atto contestato è lo stato di riparto 18 agosto 2000, debitamente inviato dall’organo di esecuzione forzata all’escusso, il quale però lo contesta

– per la prima volta – in data 23 ottobre 2000;

che di conseguenza la sua contestazione si rileva tardiva e che pertanto il ricorso va dichiarato irricevibile;

che a titolo abbondanziale occorre rilevare che il ricorso, qualora fosse stato tempestivo e dunque ricevibile, sarebbe stato respinto poiché verteva all’accertamento di questioni di merito, non proponibili dinanzi a questa Camera, autorizzata unicamente ad accertare violazioni formali dell’operato degli organi di esecuzione forzata (Flavio Cometta, *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 27 ad art. 17; Flavio Cometta, *Commentario alla LPR*, Lugano 1998, n. 2.2.1 s. ad art. 1, pag. 33 s.);

che qualora l’escusso ritenesse di aver pagato l’indebito in seguito ad omessa o rigettata opposizione ai precetti esecutivi fattigli spiccare dalla ex-moglie, può presentare entro il termine di un anno dal pagamento dinanzi il giudice dell’esecuzione o al giudice del foro della ex-moglie azione per la ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF;

che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.

17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Monod, *Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol . II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso principio non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 20a, 86, 147 s. LEF, art.

61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso 1° dicembre 2000 di __________ è dichiarato irricevibile.

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano ripetibili.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità all’art. 19 LEF.

4. Intimazione a __________

Comunicazione all’UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario