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15.2000.18 • TRAC TI 15.2000.18 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Wage Garnishment Calculation Regarding Subsistence Level

Numero d'incarto 15.2000.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a wage garnishment order based on the calculation of the minimum subsistence level, arguing for higher allowances for rent, heating, and costs associated with weekend visitation of a child. The supervisory court largely upheld the execution office's calculation, reasoning that while the debtor's current, disproportionately high rent could not be fully recognized, it would be capped upon the first available lease termination date, and the heating allowance was slightly increased due to rising fuel costs; however, the court increased the allowance for child support to reflect costs incurred when the daughter stayed with the debtor for approximately ten days a month, resulting in a partially granted appeal and an adjusted minimum subsistence level.

Regesto Legislator

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Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 93 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF; Debtor's Appeal of Wage Garnishment Calculation Regarding Subsistence Level: The supervisory court largely upheld the execution office's calculation, reasoning that while the debtor's current, disproportionately high rent could not be fully recognized, it would be capped upon the first available lease termination date, and the heating allowance was slightly increased due to rising fuel costs; however, the court increased the allowance for child support to reflect costs incurred when the daughter stayed with the debtor for approximately ten days a month, resulting in a partially granted appeal and an adjusted minimum subsistence level.

Parole chiave

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calcolo del pignoramento di salario minimo vitale mantenimento del figlio costi salariali arretrati di locazione disdetta del contratto di locazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the preamble to the ruling ('Richiamati gli art. 17 e 93 LEF') concerning the nature of the appeal process.

art. 93 LEF

Cited in the preamble to the ruling ('Richiamati gli art. 17 e 93 LEF') concerning the appeal process.

art. 19 LEF

Cited as the rule governing the possibility of further appeal against this decision.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning to explain why no indemnity is awarded in point 2 of the dispositive.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning to explain why no court fees are charged, which is confirmed in point 2 of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00018 · Lugano 23 febbraio 2000 FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 gennaio 2000 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario

29 dicembre 1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

__________

rappr. da __________

__________

rappr. da __________

__________

rappr. da __________

viste le osservazioni

- 24 gennaio 2000 dello __________

- 28 gennaio 2000 dell’UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B. Il

29 dicembre 1999 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:

Reddito del debitore fr. 4’898.--

Minimo base fr. 1’025.--

locazione fr. 800.—

riscaldamento fr. 50.—

cassa malati fr. 140.—

alimenti fr. 700.--

trasferte fr. 500.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

ass. div. fr. 100.--

totale fr. 3’495.--

C. Contro tale calcolo si è aggravato in data 12 gennaio 2000 __________ postulando il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 1'600.—a titolo di canone di locazione, in quanto la convivente dell’escusso non sarebbe in grado di contribuire al pagamento di tale importo, che verrebbe quindi interamente soluto dal ricorrente. Inoltre gli importi di fr. 50.—per spese di riscaldamento e di fr. 180.—per pasti fuori domicilio, riconosciuti dall’Ufficio, sarebbero insufficienti. Inoltre il ricorrente chiede il riconoscimento dei costi sostenuti per il soggiorno della figlia presso il proprio domicilio durante il fine settimana. Il ricorrente assevera inoltre che il calcolo del minimo vitale dovrebbe avvenire sulla base dei dati utilizzati dall’UEF di Locarno in un precedente pignoramento di salario.

D. Delle osservazioni dello Stato del Cantone Ticino e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Di conseguenza la richiesta del ricorrente di effettuare il calcolo del minimo vitale sulla base dei dati utilizzati in precedenza dall’UEF di Locarno non può essere accolta.

2. In DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà. Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere nessun diritto al mantenimento.

Ne consegue che la decisione dell’UEF di Bellinzona di considerare nel calcolo del minimo vitale la partecipazione della convivente dell’escusso alle spese di locazione, nella misura del 50 %, è da ritenere corretta.

3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse considerato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1600.-- per un’abitazione che l'escusso occupa a __________ unitamente alla convivente.

E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’600.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'000.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.

4. Il ricorrente chiede che l’importo di fr. 50.—a titolo di spese di riscaldamento venga aumentato in considerazione dell’aumento del costo dell’olio combustibile. Orbene, ritenuto che dallo scorso anno si è assistito ad un continuo aumento dei prezzi del petrolio, tale da determinare un massiccio rialzo di tale posta, appare adeguato riconoscere a titolo di spese di riscaldamento l’importo mensile di fr. 75.--.

5. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3). L’escusso lavora a __________ ed è domiciliato a __________ Di conseguenza egli è costretto a consumare il pasto di mezzogiorno fuori domicilio L’importo mensile di fr. 180.—riconosciuto dall’UEF di Bellinzona risulta quindi conforme al punto 2.4.3 della Tabella.

6. Il ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal soggiorno della figlia presso il proprio domicilio per il fine settimana. Orbene, il punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza prevede, quale supplemento all’importo base mensile fr. 400.-- per la figlia __________ nata nel 1988, ma solo nell’ipotesi che la figlia viva sempre con il padre. Nel caso di specie il ricorrente afferma di doversi occupare della figlia unicamente per circa 10 giorni al mese. Quindi egli ha diritto ad un supplemento dell’importo base mensile pari a fr.133 .-- =(fr. 13.30.-- x 10 giorni).

7. Sulla scorta di qaunto espsoto in precedenza il minimo vitale di __________ è determinato come segue:

Reddito del debitore fr. 4’898.--

Minimo base fr. 1’025.—

Figlia minorenne fr. 130.--

locazione fr. 800.—

riscaldamento fr. 75.—

cassa malati fr. 140.—

alimenti fr. 700.--

trasferte fr. 500.--

pasti fuori domicilio fr. 180.--

ass. div. fr. 100.--

totale fr. 3’650.--

8. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) . Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 12 gennaio 2000 __________, è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza il minimo di esistenza di __________, è determinato in fr. 3650.-- mensili in luogo di fr. 3’495.--

2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria