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15.2000.16 • TRAC TI 15.2000.16 Generato dall'IA

Creditor Challenge to Deficiency Certificate Based on Improper Income Assessment

Numero d'incarto 15.2000.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor challenged the enforcement office's issuance of a certificate of deficiency (attestato provvisorio di carenza di beni), arguing the office failed to properly ascertain the debtor's income and living minimum to determine if any surplus earnings were attachable before concluding there were no seizable assets. The appellate court sustained the appeal, reasoning that enforcement authorities are obligated to officially investigate the debtor's income and subsistence needs at the time of the seizure or attachment to establish a garnishable surplus, and finding evidence that these necessary calculations were omitted or improperly documented led to the annulment of the deficiency certificate and the remand to the enforcement office for a proper re-assessment of all seizable assets and income.

Regesto Legislator

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Art. 115 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF, Art. 19 LEF, art. 91 LEF; Creditor Challenge to Deficiency Certificate Based on Improper Income Assessment: The appellate court sustained the appeal, reasoning that enforcement authorities are obligated to officially investigate the debtor's income and subsistence needs at the time of the seizure or attachment to establish a garnishable surplus, and finding evidence that these necessary calculations were omitted or improperly documented led to the annulment of the deficiency certificate and the remand to the enforcement office for a proper re-assessment of all seizable assets and income.

Parole chiave

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valutazione del reddito attestato di carenza beni reddito minimo opposizione al precetto esecutivo reddito eccedente esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 112 III 21
DTF 108 III 13
Wage Garnishment Calculation and Marital Income Discretion
DTF 125 III 383
a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 91 LEF

Cited in the final decision as one of the legal bases for the ruling to grant the appeal and annul the seizure report.

art. 93 LEF

Cited in the final decision as one of the legal bases for the ruling to grant the appeal and annul the seizure report.

art. 17 LEF

Cited in the final decision, and relevant because the decision concerns supervisory action over a procedure governed by the LEF.

art. 19 LEF

Cited in the final orders to specify the deadline and authority for appealing the decision itself.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00016 · Lugano 18 aprile 2000/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso

14 gennaio 2000 di

__________ patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio 2000 nelle esecuzioni n. __________ promosse dalla ricorrente nei confronti di

__________ patr. dall’avv. __________

viste le osservazioni

27 gennaio 2000 di __________

28 gennaio 2000 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 1'423’992.30.

In data 25 novembre 1999 l’UE di Lugano, avendo accertato che il debitore non possiede beni o redditi pignorabili, ha allestito il “verbale di pignoramento”, valido quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF, nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________. Tale atto è stato spedito alla creditrice in data 3 gennaio 2000.

C. Con ricorso 14 gennaio 2000 la __________ insorge contro l’emissione del “ verbale di pignoramento” 25 novembre/3 gennaio 2000 sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escusso. La ricorrente postula quindi l’annullamento del “verbale di pignoramento” e la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché abbia a procedere a un nuovo pignoramento di tutti i beni pignorabili al domicilio del debitore o altrove, nonché dei crediti e della parte del suo reddito che eccede il minimo vitale.

D. Con osservazioni 7 novembre 1997 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Citato dalla scrivente Camera per essere interrogato formalmente il 13 aprile 2000, __________ ha dichiarato di percepire un reddito annuo lordo di fr. 30'000.—quale membro del CdA della società __________. Egli ha inoltre dichiarato che la moglie lavora al 50% percependo un salario lordo di fr. 1'500.— cfr. verbale d’interrogatorio formale 13 aprile 2000) Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento 11 novembre 1999, nonché dal verbale di pignoramento 25 novembre 1999, emerge che l’UE di Lugano non ha accertato né il reddito dell’escusso né il suo minimo di esistenza allo scopo di determinare l’esistenza o meno di un’eccedenza pignorabile, almeno così parrebbe per il fatto che i computi a pag. 3 risultano essere stati depennati e peraltro nemmeno notificati alle parti. Di conseguenza per sanare tale omissione s’impone l’annullamento dell’atto di pignoramento impugnato e la retrocessione degli atti all’UE di Lugano affinché proceda ad un nuovo pignoramento di tutti i beni e redditi dell’escusso nell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________.

3. Ne consegue l’accoglimento del gravame.

Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2 OLEF).

Richiamati gli art. 17,

91 e 93 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 2000 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato il verbale di pignoramento 25 novembre 1999 / 3 gennaio 2000 nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________.

1.2. E’ fatto ordine all’UE di Lugano di determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria