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15.2000.137 • TRAC TI 15.2000.137 Generato dall'IA

Debtors' Appeal on Enforcement Orders Due to Foreign Domicile and Lack of Territorial Competence

Numero d'incarto 15.2000.137
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The debtors appealed the issuance and notification of enforcement orders by the local enforcement office, asserting they were domiciled abroad and thus immune from execution proceedings at that location. The court reasoned that under relevant enforcement law, debtors must generally be pursued at their Swiss domicile, and confirmed through official records that the appellants had established residency abroad, meaning the local office lacked territorial competence (*ratione loci*). Since the alleged ground for execution was based on the debtors' foreign domicile, and the notification route via a relative in Switzerland did not establish a special enforcement forum, the court upheld the appeal, leading to the annulment of the enforcement procedures due to the execution office's territorial incompetence.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv.1 LEF, Art. 23 cpv.1 CC, Art. 46 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF; Debtors' Appeal on Enforcement Orders Due to Foreign Domicile and Lack of Territorial Competence: The court reasoned that under relevant enforcement law, debtors must generally be pursued at their Swiss domicile, and confirmed through official records that the appellants had established residency abroad, meaning the local office lacked territorial competence (*ratione loci*). Since the alleged ground for execution was based on the debtors' foreign domicile, and the notification route via a relative in Switzerland did not establish a special enforcement forum, the court upheld the appeal, leading to the annulment of the enforcement procedures due to the execution office's territorial incompetence.

Parole chiave

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esecuzione all'estero domicilio all'estero opposizione al precetto esecutivo procedura di annullamento diritto territoriale incompetenza territoriale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

This provision relates to the appeal against the enforcement authority's actions, which is the core subject matter being decided upon, leading to the acceptance of the appeal.

art. 22 LEF

This provision seems to be related to the authority's power or the procedure governing the appeal, cited alongside articles relevant to the decision.

art. 46 LEF

This article, concerning the debtor's domicile as the ordinary enforcement forum, is the substantive legal basis for annulling the enforcement proceedings.

art. 19 LEF

This provision dictates the right and procedure for further appeal to the Federal Tribunal against the current decision.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00137 15.2000.00138 · Lugano 17 ottobre 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sui ricorsi 15 settembre 2000 di

__________ rappr. dall’avv. __________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

__________

viste le osservazioni

- 2 ottobre 2000 di __________

- 5 ottobre 2000 dell’UEF di Locarno

completata l'istruttoria;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. __________ procede nei confronti di __________ e __________ per l’incasso di un credito di fr. 500'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2000.

B. In data 28 agosto 2000 l’UEF di Locarno emetteva a carico di __________ e __________ i precetti esecutivi n. __________ e n. __________. Non essendo più domiciliati in Svizzera tali precetti esecutivi venivano notificati il 5 settembre 2000 per il tramite dell’Ufficio esecuzioni di Zurigo, circondario 5, a __________, figlio di __________.

C. Il

15 settembre 2000 __________ e __________ si aggravano contro l’emissione e la notifica dei precetti esecutivi in oggetto, postulandone l’annullamento. I riccorenti sostengono infatti di essere domiciliati in Italia, ragione per cui non potrebbere essere escussi.

D. Nelle sue osservazioni __________ non contesta il fatto che gli escussi siano domicilati in Italia, ma Il creditore sostiene che l’esecuzione vada promossa al domicilio del rappresentante legale dei debitori, in casu Zurigo, dove vive il figlio di __________.

E. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà se necessario in seguito.

Considerando

in diritto:

1. I ricorsi 15 settembre 2000 di __________ e __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito delle esecuzioni promosse da __________ nei confronti dei ricorrenti. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2000.137. e inc. 15.2000.138. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

2. Per l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev’essere escusso al suo domicilio svizzero. Debitori domiciliati all’estero non dispongono di un foro esecutivo ordinario e possono essere escussi in Svizzera soltanto a un foro esecutivo speciale ex art. 48 ss. LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts,

6. ed., Berna 1997, §10 n.12 p.71). Per domicilio si intende il luogo dove una persona effettivamente risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv.1 CC; Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Vol I.,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.33ss. ad art. 46 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.8 ad art. 46 LEF). In particolare l'intenzione di stabilirsi in un determinato luogo deve risultare anche da circostanze oggettive - riconoscibili da terzi - che permettano di concludere che l'interessato abbia fatto di quel luogo il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 120 III 7 ss.). Nel caso di specie da verifiche effettuate da questa Camera presso il controllo abitanti di __________ risulta che effettivamente che __________ e __________ sono residenti in __________, rispettivamente dal 10 giugno 2000 e dalla fine di agosto 2000. Tale circostanza non è peraltro contestata dal creditore, il quale si limita ad affermare che i coniugi __________ non risiederebbero a __________ in __________, ma in un altro comune della provincia di __________ sempre in __________. Di conseguenza non essendo domiciliati in __________ __________ e __________ non possono essere escussi, non costituendo il domicilio di __________, figlio di __________, un foro speciale ai sensi degli art. 48 e ss. LEF.

3. Le norme sulla competenza dell'organo d'esecuzione *ratione loci* sono imperative e devono essere rispettate in ogni stadio della procedura (DTF 120 III 112; Amonn/ Gasser, op.cit., §10 n.1 p.69, n.44 p.76; Ernst

F. Schmid, op.cit., n.7 ad art. 46 LEF). Tuttavia quando toccano unicamente gli interessi delle parti coinvolte nella procedura, gli atti esecutivi effettuati da un organo territorialmente incompetente sono soltanto annullabili mediante ricorso ex art. 17 LEF, come è il caso ad esempio di un precetto esecutivo spiccato da un ufficio incompetente (DTF 96 III 92; Amonn/ Gasser, op.cit., §10 n.46 p.76; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.3 ad art. 46 LEF; Ernst F. Schmid, op.cit., n.29 ad art. 46 LEF). Essi sono invece nulli quando possono pregiudicare interessi pubblici o interessi di terzi estranei alla procedura, come nel caso dell'esecuzione di un pignoramento (Amonn/ Gasser,

op.cit., §10 n.45 p.76; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op.cit., n.5 ad art. 46 LEF; Ernst F. Schmid, op.cit., n.28 ad art. 46 LEF).

4. In concreto __________ e __________ hanno lasciato la Svizzera rispettivamente il

31 agosto 2000 e il 10 giugno 2000, lasciando quale recapito per l’invio della corrispondenza, l’indirizzo del figlio di __________ a __________, cui sono stati notificati i due precetti esecutivi il 5 settembre 2000.

Ora, in siffatte circostanze l'effettiva incompetenza *ratione loci* dell'UEF di Locarno, esplicitamente eccepita dagli escussi, ha per conseguenza l'annullamento delle procedure esecutive n. __________ n. __________ dell’UEF di Locarno.

5. Ne consegue l’accoglimento dei gravami.

Sulle spese e le ripetibili, entrambe protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17, 22, 46 LEF

pronuncia:

1. Le procedure di cui agli inc. 15.2000.137 e 15.2000.138 sono dichiarate congiunte.

2 Il ricorso 15 settembre 2000 __________ è accolto.

2.1.

Di conseguenza è annullata la procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di Locarno promossa nei confronti di __________ da __________.

3. Il ricorso 15 settembre 2000 __________, è accolto.

3.1. Di conseguenza è annullata la procedura esecutiva n. __________ dell’UEF di Locarno promossa nei confronti di __________ da __________.

4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6. Intimazione a: - __________;

Comunicazione all’UEF Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria