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15.2000.127 • TRAC TI 15.2000.127 Generato dall'IA

Enforcement Sale Annulled Due to Failure to Serve All Joint Property Co-Owners

Numero d'incarto 15.2000.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor sought the forced sale of two bearer mortgage notes pledged as collateral in debt enforcement proceedings against joint debtors, leading one of the property co-owners, who was not served with an enforcement order, to appeal the scheduled auction. The court reasoned that under the relevant execution law, when collateral is a jointly owned property interest, an enforcement order must be served upon all co-owners as third parties; because the appeal correctly identified that the failure to serve one co-owner prevented the execution from becoming final against all necessary parties, the court annulled the auction while allowing the enforcement against the original debtors to proceed after the required enforcement order is served on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 70 LEF, Art. 70 cpv. 2 LEF, Art. 153 cpv. 2 lett. a LEF, Art. 153 cpv. 2 lett. b LEF, Art. 153 cpv. 2 LEF, Art. 88 RFF; Enforcement Sale Annulled Due to Failure to Serve All Joint Property Co-Owners: The court reasoned that under the relevant execution law, when collateral is a jointly owned property interest, an enforcement order must be served upon all co-owners as third parties; because the appeal correctly identified that the failure to serve one co-owner prevented the execution from becoming final against all necessary parties, the court annulled the auction while allowing the enforcement against the original debtors to proceed after the required enforcement order is served on the appellant.

Parole chiave

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realizzazione forzata di immobili opposizione al precetto esecutivo realizzazione del pegno immobiliare pegno appartenente a un terzo possesso comune azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 70 LEF
Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning the notification of the payment order.
Art. 70 cpv. 2 LEF
70 LEF; oltre al precetto esecutivo per il debitore, l’Ufficio deve provvedere ad allestire un precetto anche per il condebitore (art. 70 cpv. 2 LEF), uno per il terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario (art.
Art. 153 cpv. 2 lett. a LEF
2 LEF), uno per il terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario (art. 153 cpv. 2 lett. a LEF), e uno per il coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione di famiglia (art.
Art. 153 cpv. 2 lett. b LEF
a LEF), e uno per il coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione di famiglia (art. 153 cpv. 2 lett. b LEF); terzo, ai sensi dell’art.
Art. 153 cpv. 2 LEF
b LEF); terzo, ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 LEF è pure il proprietario comune o il comproprietario del pegno (Marc Bernheim/Philipp Känzig, in: *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
Art. 88 RFF
Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning the possibility for co-debtors/third parties to object to the payment order.
Art. 100 cpv. 1 RFF
Il creditore che vuole ottenere la realizzazione forzata del pegno, può continuare l’esecuzione solo quando tutti i precetti esecutivi sono cresciuti in giudicato (art. 100 cpv. 1 RFF; M.
Art. 100 RFF
Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning when an execution can continue after objections have been raised.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 17 LEF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, which relates to the appeal jurisdiction.

art. 20a LEF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning the statutory costs/fees regime.

art. 70 LEF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning the notification of the payment order.

art. 153 LEF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning notification requirements when third parties or family members are involved in secured assets.

art. 88 RFF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning the possibility for co-debtors/third parties to object to the payment order.

art. 100 RFF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, concerning when an execution can continue after objections have been raised.

art. 61 OTLEF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, regarding the rule on the imposition of judicial fees (tasse).

art. 62 OTLEF

Cited in the concluding list of articles relevant to the decision, regarding the rule on the awarding of indemnities (indennità).

art. 19 LEF

Cited in the final order (point 3) as the basis for the right to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in point 5 and the concluding list, used to explain why no indemnities are awarded in this context.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00127 · Lugano 17 ottobre 2000 /LG/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 settembre 2000 di

__________ rappr. __________ contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di __________ nelle esecuzioni n. __________ e __________ – e meglio contro l’avviso d’incanto 4 settembre 2000, pubblicato sul FUCT n. __________ del 5 settembre __________ pag. __________ – nell’esecuzione promossa da

__________ rappr. __________ avverso __________ e __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 14 settembre 2000 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni:

25 settembre __________

26 settembre __________

ritenuto

in fatto:

A.Con PE n. __________ e __________, l’__________ escute i coniugi __________ e __________, quali debitori solidali per un prestito loro concesso. La banca fonda la sua pretesa su un contratto di prestito disdetto, su un riconoscimento di debito e su due cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 200'000.-- cadauna gravanti in II. risp. III. grado il mapp. __________ RFD di __________, intestato a __________ e a __________ in ragione di metà ciascuno. La banca procede in realizzazione del pegno manuale costituito dalle due predette cartelle ipotecarie.

B. Gli escussi hanno inizialmente interposto opposizione, che però hanno ritirato in data 12 gennaio 1999.

C. Il 24 novembre 1999 l’__________ ha chiesto la vendita delle due cartelle ipotecarie, impegnate a suo favore. Il 1° dicembre 1999, l’UE ha comunicato ai debitori la domanda di vendita, e il 20 giugno 2000 ha fissato l’incanto per il 14 settembre 2000. L’avviso d’incanto è pure stato pubblicato sul FUCT __________ del 5 settembre __________ pag. __________.

D. Con ricorso 13 settembre 2000 __________ chiede l’annullamento dell’incanto e delle esecuzioni n. __________ dell’UE di __________, a motivo che la costituzione in pegno delle due cartelle ipotecarie sarebbe avvenuta senza il suo consenso.

E.Con osservazioni 25 settembre 2000 l’__________ chiede la reiezione del gravame, rilevando che le due cartelle ipotecarie sono al portatore e che esse sono state consegnate alla banca da __________ e __________, per cui la banca li ha considerati portatori dei titoli e dunque legittimati a impegnarle. La banca sostiene inoltre che le contestazioni della ricorrente andrebbero evase secondo la procedura di rivendicazione degli art. 106-108 LEF.

F. Con osservazioni 26 settembre 2000 l’UE di __________ chiede la reiezione del gravame, ritenendo di aver seguito la procedura corretta.

considerato

in diritto:

1.Nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno la notifica del precetto esecutivo avviene in conformità con quanto disposto dall’art. 70 LEF; oltre al precetto esecutivo per il debitore, l’Ufficio deve provvedere ad allestire un precetto anche per il condebitore (art. 70 cpv. 2 LEF), uno per il terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario (art. 153 cpv. 2 lett. a LEF), e uno per il coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione di famiglia (art. 153 cpv. 2 lett. b LEF); terzo, ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 LEF è pure il proprietario comune o il comproprietario del pegno (Marc Bernheim/Philipp Känzig, in: *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 153).

2.Con la notifica del precetto esecutivo, il debitore, il condebitore, il terzo e eventualmente il coniuge di questi assumono il ruolo di co-escussi; tutti possono interporre opposizione al precetto esecutivo e possono far valere le eccezioni personali e comuni verso il creditore, sia che esse riguardino il credito stesso sia il diritto di pegno (art. 153 cpv. 2 seconda frase LEF e art. 88 RFF). Il creditore che vuole ottenere la realizzazione forzata del pegno, può continuare l’esecuzione solo quando tutti i precetti esecutivi sono cresciuti in giudicato (art. 100 cpv. 1 RFF; M. Bernheim/P. Känzig, *op. cit.*, n. 31 ad art. 153).

3.Nel caso in esame, occorre rilevare che l’__________

– nelle sue domande di esecuzione nei confronti dei coniugi __________ e __________ – ha menzionato quale titolo un contratto di prestito (verosimilmente tra i condebitori e l’__________), un riconoscimento di debito del 23 marzo 1998, nonché due cartelle ipotecarie al portatore di fr. 200'000.-- cadauna (iscritte in II. e III. rango sul mapp. __________ RFD di __________). La creditrice stessa ha segnalato sul suo formulario che questo fondo era intestato a __________ e __________ in ragione di metà ciascuna.

Di conseguenza l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere ad allestire un precetto esecutivo anche nei confronti di __________ (art. 100 RFF).

4.Dal momento che non è stato allestito alcun precetto esecutivo nei confronti della ricorrente, e che pertanto il creditore non può a questo stadio ancora richiedere il proseguimento dell’esecuzione, l’incanto previsto dall’Ufficio va annullato; quest’ultimo provvederà pure a notificare alla ricorrente un precetto esecutivo sulla base delle indicazioni contenute nelle domande di esecuzione 23 novembre 1998 dell’__________. Ne consegue che il ricorso 13 agosto 2000 deve essere accolto, per quanto riguarda l’annullamento dell’incanto, ma va respinto in quanto tenda all’annullamento delle procedure esecutive contro __________ e __________.

5. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.

17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Poudret-Sandoz *, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 70 e 153 LEF, art. 88 e 100 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato l’incanto del 14 settembre 2000 nelle esecuzioni __________ e __________ dell’UE di __________.

1.2. 1.2. L’UE di __________ si determinerà ai sensi del cons. 4.

2.Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - avv. __________;

- __________

- __________;

- __________;

Comunicazione all’UE di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria