Disciplinary Proceedings Against Enforcement Office Struck Due to Withdrawal of Executions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA supervisory review was initiated following a report regarding delays by an enforcement office in executing two sales requests against two debtors, despite the debtors allegedly agreeing to a payment plan directly with the creditor, who in turn had not solicited enforcement actions and faced potential issues with encumbered property. The court determined that the disciplinary proceedings against the enforcement office should be struck from the rolls due to a lack of ongoing legal interest in the matter because the enforcement office subsequently communicated that it had withdrawn the executions due to payment having been made, and prima facie, no fault appeared to lie with the enforcement or bankruptcy organs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 LEF; Disciplinary Proceedings Against Enforcement Office Struck Due to Withdrawal of Executions: The court determined that the disciplinary proceedings against the enforcement office should be struck from the rolls due to a lack of ongoing legal interest in the matter because the enforcement office subsequently communicated that it had withdrawn the executions due to payment having been made, and prima facie, no fault appeared to lie with the enforcement or bankruptcy organs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00121 · Lugano 21 dicembre 2000 /LG/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla segnalazione 18 agosto 2000 di
__________ 2. __________ Contro
l’operato dell’
__________
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che in data 18 agosto 2000 __________ ha segnalato alla Divisione della Giustizia dei ritardi del__________ __________ di __________ nell’esecuzione di due domande di vendita presentate dal primo Ufficio nei confronti dei fratelli __________ e __________ in data 3 novembre 2000;
- che la Divisione della Giustizia in data 30 agosto 2000 ha inviato al__________ __________ di __________ copia del rapporto 27 agosto 2000 di __________ e ha invitato __________ di __________ a formulare dinanzi questa Camera le proprie osservazioni;
- che il 7 settembre 2000 __________ di __________ ha presentato le sue osservazioni a questa Camera segnalando in particolare che:
- a mente del__________ i due debitori hanno concordato un piano di pagamento direttamente con l’__________;
- l’__________ non ha mai sollecitato le pratiche esecutive;
- sulla quota pignorata a __________ è iscritta una restrizione della facoltà di disporre da parte della Pretura di Lugano sezione 6;
- che comunque gli incanti dei fondi saranno probabilmente deserti, poiché l’aggravio ipotecario sarebbe elevato;
- che con raccomandata 8 settembre 2000 la Divisione della Giustizia ha chiesto al__________ di indicare i passi intrapresi per l’incasso del credito, indicando la data, l’atto effettuato e il nome del funzionario che aveva trattato ogni singola operazione;
- che il 12 dicembre 2000 l’__________ di __________ ha comunicato di ritirare le esecuzioni contro __________ e __________ per intervenuto pagamento;
- che di conseguenza il presente procedimento va stralciato dai ruoli per carenza di interesse giuridico all’accertamento, ritenuto altresì che prima facie nulla emerge a carico di organi di esecuzione e fallimenti;
pronuncia:
1. Il procedimento disciplinare promosso su segnalazione 30 agosto 2000 del Dipartimento delle Istituzioni nei confronti del__________ di __________ è stralciato dai ruoli per carenza di interesse giuridico all’accertamento.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario