Debtor Seeks Restitution of Opposition Deadline to Execution; Execution Annulled Due to Pre-Bankruptcy Debt
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe debtor sought restitution of the deadline to oppose an execution, claiming non-opposition to the payment order was due to the erroneous belief that the debt arose after their bankruptcy declaration, but the court rejected the request because the stated reason did not constitute a non-culpable obstacle justifying the late filing under the relevant statute. Furthermore, the court determined that the execution itself, which concerned a claim predating the bankruptcy declaration, was void *ex lege* under the imperative provision concerning executions against a bankrupt debtor, leading to the annulment of the execution despite denying the request for the restitution of the opposition deadline, and mandated that the creditor must lodge the claim within the existing bankruptcy proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 cpv. 4 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 206 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv.1 primo, Art. 62 cpv. 2 OLEF; Debtor Seeks Restitution of Opposition Deadline to Execution; Execution Annulled Due to Pre-Bankruptcy Debt: Furthermore, the court determined that the execution itself, which concerned a claim predating the bankruptcy declaration, was void *ex lege* under the imperative provision concerning executions against a bankrupt debtor, leading to the annulment of the execution despite denying the request for the restitution of the opposition deadline, and mandated that the creditor must lodge the claim within the existing bankruptcy proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to annul the enforcement action because it related to a debt incurred before the bankruptcy declaration.
Cited in the operative part as the basis for rejecting the request for restoration of the deadline.
Cited in the preambles, although its rejection is embodied in order 1 (which cites Art. 33 cpv. 4 LEF).
Cited in the preambles, but not explicitly in the final orders.
Cited in order 4 to indicate the applicable appeal remedy to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00120 · Lugano 8 settembre 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 5 settembre 2000 di restituzione del termine ex art 33 cpv. 4 LEF presentata da
__________
nell’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da
____________________
richiamata l’ordinanza presidenziale 5 settembre 2000;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 1'659.90 oltre interessi al 12% dal 15 maggio 1999;
- che il 3 agosto 2000 veniva notificato al debitore il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, al quale egli non ha interposto opposizione;
- che il 17 agosto veniva notificato all’escusso l’avviso di pignoramento previsto per il 6 settembre 2000;
- che il 5 settembre 2000 __________ formula istanza di opposizione tardiva, sostenendo di non aver interposto opposizione al precetto, in quanto il credito posto in esecuzione sarebbe stato erroneamente indicato quale credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento;
- che se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto all’ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF);
- che per l’art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
- che nel caso di specie le motivazioni addotte dall’istante non rientrano tra quelle previste dall’art.
33 cpv. 4 LEF;
- che l’istanza 5 settembre 2000 di restituzione del termine presentata da __________ deve quindi essere respinta;
- che giusta l’art.
206 cpv. 1 LEF in caso di fallimento tutte le esecuzioni contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento;
- che tale norma è imperativa e determina la nullità delle esecuzioni promosse durante la procedura di fallimento per crediti sorti prima della sua dichiarazione ( cfr. DTF93 III 55 ss.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkurrechts, Berna 1997, § 41 n. 23, p. 331);
- che nel caso in esame il 9 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento di __________;
- che il 14 gennaio 2000 è stata pubblicata l’apertura del fallimento con procedura ordinaria;
- che la procedura di liquidazione risulta tuttora pendente presso l’UF di Lugano;
- che il credito di fr. 1'656.90 posto in esecuzione da __________ si riferisce ad un estratto conto datato 20 settembre 1999 per prestazioni fornite il 7 aprile 1998;
- che l’esecuzione in oggetto si riferisce ad un credito sorto prima della dichiarazione di fallimento di __________, avvenuta il 9 novembre 1999 e va quindi annullata;
- che il credito oggetto d’esecuzione deve essere, se del caso, insinuato dalla creditrice nel fallimento citato;
- che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a);
- che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF);
Richiamati gli art. 22 e 33 cpv. 4, 74 cpv. 1 e 206 cpv.1 LEF
pronuncia:
1. L’istanza di restituzione del termine 5 settembre 2000 di __________, è respinta.
2. E’ annullata l’esecuzione n.__________ dell’UE di Lugano promossa da __________ nei confronti di __________
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
5. Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria