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15.2000.118 • TRAC TI 15.2000.118 Generato dall'IA

Debtor's Failure to Cooperate Voids Extension Request for Late Objection to Enforcement Order

Numero d'incarto 15.2000.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The supervisory appellate court rejected a debtor's request for reinstatement of the deadline to file an objection to an enforcement order, which had been served on August 7th and to which the ten-day opposition period expired on August 17th, because the debtor, after requesting the extension based on being abroad, failed to appear for a formal interrogation on October 5th without justification, thus violating the duty of collaboration required of parties in proceedings, which the court interpreted as a lack of proper grounds to invalidate the service or excuse the failure to timely object.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 4 LEF, Art. 19 cpv. 4 LPR, Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 31 cpv. 1 LEF, Art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor's Failure to Cooperate Voids Extension Request for Late Objection to Enforcement Order: che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Parole chiave

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opposizione tardiva proroga del termine autorizzazione all’esecuzione inosservanza del termine legale opposizione preclusione per tardività Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 3 LEF

Cited as a basis for rejecting the request for restitution of the time limit.

art. 74 cpv. 1 LEF

Cited alongside art. 33 cpv. 3 LEF in the pronouncement section, even though the rejection is based on the failure to comply with procedural obligations (implied by the reasoning regarding the non-appearance).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited for the decision not to charge costs for the proceedings.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited for the decision not to award indemnities for the proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00118 · Lugano 18 ottobre 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 25 agosto 2000 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF di

__________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 7 agosto 2000, per l’incasso di un credito di fr. 7'912.20;

che con atto 25 agosto 2000 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione dichiarando di essere stato assente all’estero in vacanza;

che citato per essere interrogato formalmente il 5 ottobre 2000, l’escusso non è comparso;

che per l’art 19 cpv. 4 LPR va tenuto conto del comportamento processuale delle parti, ad esempio del rifiuto di ottemperare a una citazione personale, di rispondere alle domande formulate o di produrre i mezzi di prova richiesti;

che se una parte rifiuta di compiere un atto istruttorio che le è richiesto in applicazione della LPR o di norma di grado superiore, in mancanza di mezzo coercitivo congruo, all’autorità giudicante non resterà altro che interpretare il rifiuto nell’ambito della valutazione delle prove;

che l’onere di collaborazione delle parti ha quale conseguenza che l’omissione ingiustificata di un atto o la mancata comparsa a un’udienza hanno effetti preclusivi (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.4.1 ad art. 19, p. 252);

chenel caso di specie __________ citato da questa Camera per essere interrogato formalmente non è comparso, né ha giustificato la sua assenza;

che il presente giudizio viene emanato unicamente sulla base degli elementi agli atti e dei documenti prodotti, avendo il ricorrente disatteso il proprio onere di collaborazione;

che giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;

che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;

che nel caso in esame il PE n. __________ risulta essere stato notificato il 7 agosto 2000;

che secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione;

che giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione in casu é venuto a scadere giovedì 17 agosto 2000, il giorno 7 agosto 2000 da cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni;

che il debitore non ha provato l’esistenza di motivi atti ad invalidare la notifica in questione;

che di conseguenza, in mancanza di elementi di segno contrario la stessa deve essere ritenuta valida;

che l’escusso non ha altresì dimostrato in alcun modo di essere stato impedito ad interporre opposizione, limitandosi ad affermare di essere stato assente all’estero, senza peraltro portarne la benché minima prova;

che l’istanza di restituzione del termine va quindi respinta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1. L'istanza di restituzione del termine 25 agosto 2000 di __________ è respinta.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria