Legislator Giurisprudenza & Legislazione
15.2000.114 • TRAC TI 15.2000.114 Generato dall'IA

Debtor's Restitution Denied; Enforcement Office Ordered to Record Timely Objection

Numero d'incarto 15.2000.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debtor sought restitution of the deadline to object to enforcement proceedings after the enforcement office served the order on his estranged wife, which rendered the initial notification defective under law, and following the debtor's timely phone call to the office indicating his objection, where the office erroneously advised him to file a late objection application instead of recording the opposition. The court rejected the application for restitution because the initial notification was invalid, thereby negating the deadline, but ordered the enforcement office to immediately record the opposition the debtor had timely communicated via telephone before the true deadline expired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 64 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 LEF, Art. 31 cpv. 1 LEF, Art. 306 CP, Art. 17 LEF, Art. 20a cpv. 1 primo; Debtor's Restitution Denied; Enforcement Office Ordered to Record Timely Objection: The court rejected the application for restitution because the initial notification was invalid, thereby negating the deadline, but ordered the enforcement office to immediately record the opposition the debtor had timely communicated via telephone before the true deadline expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva autorizzazione all’esecuzione opposizione istanza tardiva di restituzione dei termini inosservanza del termine legale mancata prova della solvibilità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 19 LEF

Cited in the dispositive (order 4) as the basis for the recourse available against this decision.

art. 64 cpv.1 LEF

Cited in the summary before the pronouncement, related to the reasoning for why the notification was deemed improper (though the main ruling focuses on the misunderstanding regarding the opposition deadline).

art. 74 cpv. 1 LEF

Cited in the summary before the pronouncement, related to the opposition term, which justified the order to register the opposition as timely (order 2).

art. 33 cpv. 3 LEF

Cited in the summary before the pronouncement, relating to procedural aspects, although no specific order applies it as a ground for decision.

art. 62 cpv.2 OTLEF

This provision is mentioned in the reasoning section concerning costs/indemnities, which led to order 3 (no costs/indemnities awarded).

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Mentioned in the reasoning section concerning the free nature of the procedure, which supports order 3 (no costs/indemnities awarded).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 15.2000.00114 · Lugano 17 ottobre 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sull’istanza di restituzione del termine 17 agosto 2000 di

__________ Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________

completata l’istruttoria;

ritenuto

in fatto:

A. Il __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona notificato il 3 agosto 2000 alla signora __________, moglie dell'escusso.

B. Con atto 17 agosto __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione dichiarando di essere tornato da un viaggio all’estero il 15 agosto 2000 e di avere il giorno stesso ricevuto dalla moglie il PE in esame;

C. Interrogato formalmente, l’escusso ha ribadito di essere tornato dall’estero il 15 agosto 2000 e di avere ricevuto la stessa sera dalla moglie il PE in oggetto. Il giorno seguente 16 agosto 2000 ha telefonato all’UEF dichiarando di interporre opposizione.

Il funzionario dell’UEF gli ha consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva, per cui malgrado avesse dichiarato di interporre opposizione, il 17 agosto 2000 ha inoltrato la predetta istanza.

Considerato

in diritto:

1. Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. La notifica al coniuge del debitore separato non è consentita (Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 64, p. 464). Interrogata formalmente il 5 ottobre 2000 la moglie del ricorrente ha affermato di aver ritirato il PE n. __________ il 3 agosto 2000 e di averlo consegnato al marito la sera del 15 agosto 2000. (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2). __________ ha affermato inoltre di vivere separata dal marito dalla fine di aprile del 2000 e che i coniugi sono comparsi il 15 luglio 2000 davanti al Pretore di Bellinzona per il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d’interrogatorio formale, p. 2). Di conseguenza la notifica alla moglie dell’escusso del PE n. __________ non è corretta, vivendo i coniugi __________ separati.

2. Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.

Giusta l’art. 31 cpv. 1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, per cui il termine di 10 giorni per interporre opposizione in casu é venuto a scadere venerdì 25 agosto 2000, il giorno 15 agosto 2000 da cui ha cominciato a decorrere non essendo compreso nel termine di 10 giorni; interrogato formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere telefonato mercoledì 16 agosto 2000 all’UEF di Bellinzona e di avere dichiarato di interporre opposizione. Da parte dell’UEF gli è stato consigliato di presentare istanza di opposizione tardiva.

Orbene dalle dichiarazioni dell’istante si evince che all’origine della mancata iscrizione dell’opposizione nella procedura in oggetto vi é stato un malinteso. Infatti allorquando il debitore ha telefonato all’UEF di Bellinzona, il termine per interporre opposizione non era ancora scaduto, per cui l’opposizione avrebbe dovuta essere iscritta. L’UEF ha invece consigliato all’istante di presentare istanza per interporre opposizione tardiva.

L’istanza di restituzione del termine è respinta, ma nel contempo all’UEF di Bellinzona va fatto ordine di iscrivere l’opposizione interposta da __________ siccome tempestiva.

3. Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF

(Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà

del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF125 III 383 cons. 2a) per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

62 cpv.2 OTLEF).

Richiamati gli art.

33 cpv. 3, 64 cpv.1 e 74 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1. L'istanza di restituzione del termine 17 agosto 2000 di __________ è respinta.

2. All’UEF di Bellinzona è fatto ordine di iscrivere l'opposizione interposta da __________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dal __________.

3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il Presidente Il Segretario