Enforcement Sale Method Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the decision of the Enforcement Office to advertise the simultaneous forced sale of four real estate parcels individually, arguing the properties constituted an economic unit that would yield a higher return if sold as a single lot. The appellate court acknowledged that the parcels shared connecting access rights and could be considered an economic unit, but initially found the appeal premature as the method of sale (single vs. block) should be determined in the auction conditions, not the initial advertisement. However, recognizing the enforcement office’s premature publication of the individual sale, which would force multiple appeals, the court accepted the appeal, annulled the published advertisement, and ordered the enforcement office to decide on the sale method within the official auction conditions, which should include the possibility of a block sale if economically advantageous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 LEF, Art. 108 cpv. 3 RFF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 108 RFF, Art. 19 LEF; Enforcement Sale Method Appeal: The appellate court acknowledged that the parcels shared connecting access rights and could be considered an economic unit, but initially found the appeal premature as the method of sale (single vs. block) should be determined in the auction conditions, not the initial advertisement. However, recognizing the enforcement office’s premature publication of the individual sale, which would force multiple appeals, the court accepted the appeal, annulled the published advertisement, and ordered the enforcement office to decide on the sale method within the official auction conditions, which should include the possibility of a block sale if economically advantageous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article relates to the legal basis for the appeal procedure itself, which is implicitly the ground for accepting the appeal.
Mentioned in the reasons for the decision regarding the lack of fees, which is confirmed in the disposal (Order 2).
Cited as context for the auction procedure, which the annulled publication relates to, justifying the decision to grant the appeal.
Cited in the reasons as the basis for the required procedure for calculating the distribution quota, informing the order to the UE.
Cited in the reasons for not assigning indemnities, confirming the rule applied in Order 2.
Cited in the reasons, confirming the rule applied in Order 2 that no indemnities are assigned.
Cited in Order 3, indicating the legal basis for recourse against the appellate decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning to support the decision not to assign indemnities (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 15.2000.00111 · Lugano 30 agosto 2000 /LG/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 agosto 2000 di
__________
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell'esecuzione __________ – e meglio contro la pubblicazione __________ dell'incanto unico delle part. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ - promossa da
__________
rappr. dall’avv. __________
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che in data __________ l'Ufficio esecuzione di Lugano ha proceduto alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale cantonale dell'incanto unico dei mapp. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ di spettanza di __________ e da realizzarsi singolarmente;
- che con tempestivo ricorso 14 agosto 2000 __________ si aggrava contro tale decisione, a motivo che i quattro mappali summenzionati formerebbero un'unità economica e che una vendita in blocco di questi mappali permetterebbe un ricavo maggiore della somma delle singole licitazioni;
- che l'UE di Lugano ha trasmesso a questa Camera l'intero incarto per decisione quo all'effetto sospensivo;
- che in virtù del principio di celerità che caratterizza la procedura di ricorso ex art.
17 LEF, codificato nell'art. 9 cpv. 1 e 2 LPR, questa Camera ha la facoltà di prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza, quando oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Flavio Cometta, *Commentario alla LPR*, Lugano 1998, pag. 181 ss.);
- che dall'incarto dell'UE di Lugano, e più precisamente dalla perizia dei mapp. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, si evince che i mappali in questione, pur non essendo tutti confinanti (in particolare i mapp. __________ e __________ non confinano con il mapp. __________ sul quale sorge il noto centro __________), sono tutti uniti dal mapp. __________ sul quale sorge una strada e sono costituiti degli oneri di passo a favore dei mapp. __________, __________ e __________;
- che di conseguenza bisogna riconoscere l'unità economica delle quattro particelle in questione, e ciò a prescindere dalla volontà del debitore o dai motivi della genesi di questa unità (DTF 115 III 55 cons. 2.b);
- che questa Camera non può determinarsi su questioni non ancora decise dagli organi di esecuzione, e che pertanto il presente gravame dovrebbe essere di primo acchito respinto per precocità (Cometta, *op. cit.*, pag. 182 nota 11) per il fatto che l'Ufficio deve determinarsi unicamente nelle condizioni d'asta sul modo di procedere all'incanto (art. 134 ss. LEF) e che pertanto solo a partire dal deposito di tali condizioni d'asta il debitore potrebbe far valere le censure sollevate con ricorso 14 agosto 2000;
- che tuttavia il ricorso è ricevibile poiché l'UE di Lugano, anticipando i tempi, ha pubblicato sul FU cantonale in data __________ la propria decisione di vendere singolarmente i quattro fondi; tale modo di procedere crea un inutile doppione, poiché obbliga gli interessati a ricorrere due volte contro la medesima decisione (una volta in occasione dell'avviso di incanto e una volta contro le condizioni d'incanto); di conseguenza la decisione dell'UE di pubblicare l'avviso d'incanto con l'indicazione che "i mappali n. __________, __________, __________, __________ verranno realizzati singolarmente" va annullata, con obbligo di ripubblicare l'intero avviso d'incanto senza la cennata frase;
- che a futura memoria, in casi analoghi l'Ufficio esecuzione dovrà iscrivere unicamente nelle condizioni di incanto le clausole secondo le quali i fondi saranno dapprima licitati singolarmente e di seguito in blocco, e che la quota di riparto spettante a ogni fondo dovrà risultare almeno uguale all'offerta più elevata conseguita dal fondo medesimo nell'asta singola (art. 108 cpv. 3 RFF; cfr. DTF 115 III 55 cons. 2.c);
- che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Poudret-Sandoz *, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 20a e 134 ss. LEF, art. 108 RFF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso 14 agosto di __________ è accolto.
1.1. È annullata la pubblicazione __________ sul Foglio Ufficiale __________.
1.2. È fatto ordine all'UE di Lugano di determinarsi ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria