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15.2000.00185 • TRAC TI 15.2000.00185 Generato dall'IA

Creditor Appeal Against Provisional Distribution of Unconverted Foreign Currency Assets

Numero d'incarto 15.2000.00185
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor appealed a provisional distribution statement by the execution office concerning funds seized under separate proceedings, arguing that no distribution could occur while disputes between the competing creditors were pending and challenging the calculation methods for interest and currency conversion. The court sustained the appeal, annulling the provisional distribution because the seized assets, held in a foreign currency, had not yet been realized through conversion into Swiss Francs, which is a prerequisite for distribution according to law; consequently, the court converted the related distribution request into a realization request and provided detailed instructions to the execution office regarding the mandatory conversion process, calculation of claims based on the execution order dates, and the handling of disputed versus undisputed amounts pending final resolution.

Regesto Legislator

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Art. 144 cpv. 1 LEF, Art. 144 cpv. 2 LEF, Art. 12 cpv. 1 LEF, Art. 116 LEF, Art. 13 LEF, Art. 29 LALEF; Creditor Appeal Against Provisional Distribution of Unconverted Foreign Currency Assets: The court sustained the appeal, annulling the provisional distribution because the seized assets, held in a foreign currency, had not yet been realized through conversion into Swiss Francs, which is a prerequisite for distribution according to law; consequently, the court converted the related distribution request into a realization request and provided detailed instructions to the execution office regarding the mandatory conversion process, calculation of claims based on the execution order dates, and the handling of disputed versus undisputed amounts pending final resolution.

Parole chiave

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conversione delle monete domanda di realizzazione beni sequestrati diritto estero patrimonio del fondo d'investimento procedura pendente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 144 LEF

The appeal was upheld based on the prematurity of the final statement of distribution, which relates to the procedure governed by Art. 144 LEF.

Art. 116 LEF

The request for distribution was converted into a request for realization, which is valid under this article.

Art. 9 LEF

Cited in the final orders regarding the deposit of the dividend related to the contested claim.

Art. 13 LEF

Cited as the basis for the supervisory power exercised by the Chamber in issuing instructions (Considerando 3).

Art. 67 LEF

Cited in the enumeration of articles applied, relating to the nominal amount of claims and the exchange rate for foreign currency claims.

Art. 61 OTLEF

Cited as the legal basis for the decision not to levy fees.

Art. 62 OTLEF

Cited as the legal basis for the decision not to award allowances/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.2000.00185 · Lugano 20 marzo 2001 CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 dicembre 2000 di

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro lo stato di riparto provvisorio nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse dalla ricorrente, risp. da:

__________) rappr. dallo studio legale __________

entrambe contro:

__________ rappr. dall’avv. __________

viste le osservazioni 3 gennaio 2001 di __________ e 1. febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona,

richiamate l’ordinanza presidenziale 6 dicembre 2000, con la quale il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo, nonché l’ordinanza 13 dicembre 2000 che fissa l’ordine di trattazione delle cause pendenti davanti a questa Camera che oppongono le stesse parti;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona (doc. A), la ricorrente, __________., ha escusso __________ per il pagamento di fr. 10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo 2000), oltre interessi al

5 % dal 16 febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "Esecuzione a convalida del sequestro no. __________ Sentenza 08.05.1995 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, cresciuta in giudicato”. __________ ha ottenuto il pignoramento dell’importo sequestrato penale il 2 agosto 2000.

B. In base ad una sentenza 12 ottobre 1999 della Corte Superiore di Giustizia di __________), __________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Bellinzona, il 26 giugno 2000, il sequestro della stessa somma di US$ 4'000'000.--, già sequestrata penalmente, in garanzia di un asserito credito di fr. 19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, con interesse al 10% dal 12 ottobre 1999. Contro l’esecuzione n. __________ promossa da sua moglie, __________, a convalida del sequestro, __________ non ha interposto opposizione. La stessa ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione con domanda del 9 agosto 2000, ossia nel termine per partecipare al pignoramento eseguito a favore della ricorrente.

C. Con avvisi 23 novembre 2000 circa il deposito della graduatoria e dello stato di riparto provvisorio, l’UEF di Bellinzona ha comunicato alla ricorrente che il suo credito era stato collocato in III. classe per fr. 21'946'124,80, precisando che “il riparto non è ammesso in quanto sono pendenti delle contestazioni presso la CEF e la Pretura di Bellinzona”, mentre __________ è stata avvisata che il suo credito era stato ammesso in graduatoria nella III. classe per fr. 12'996'566,89 (corrispondente, al tasso di cambio del 31 ottobre 2000, a USD 6'950'377,50) e che gli veniva assegnato l’importo di USD 2'742'185,09.

D. Con ricorso 4 dicembre 2000, __________ chiede che gli “stati di riparto” siano annullati, risp. dichiarati nulli, sostenendo che nessun importo possa essere distribuito sino al momento in cui tutte le contestazioni pendenti tra le due procedenti non saranno risolte. Inoltre, la ricorrente critica la data di capitalizzazione degli interessi, il tasso di cambio adottato nonché il fatto che l’importo pignorato sia stato convertito in franchi svizzeri per essere riconvertito in dollari statunitensi.

E. Nelle sue osservazioni, __________ ritiene corretto l’operato dell’UEF di Bellinzona, precisando che gli interessi maturati sulla somma pignorata dopo il riparto faranno eventualmente l’oggetto di un ulteriore riparto qualora il diritto al riparto dovesse essere riconosciuto alla ricorrente.

F. L’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di questa Camera.

Considerando

in diritto:

1. Giusta l’art. 144 cpv. 1 LEF, la ripartizione ha luogo, d’ufficio, tostoché siano realizzati i beni colpiti da un medesimo pignoramento.Per l’art. 144 cpv. 2 LEF, ripartizioni provvisorie sono tuttavia possibili, a domanda di parte, anche anteriormente, alla condizione che i termini di partecipazione al pignoramento ex art. 110 e 111 LEF siano scaduti (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 88 ad art. 144; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 18 ad art. 144). Presupposto di ogni riparto è quindi la realizzazione di tutti o parte degli oggetti pignorati.

1.1. Nel caso di specie, i beni pignorati non sono stati realizzati. Infatti, secondo gli accertamenti di questa Camera, i diritti patrimoniali pignorati sono averi in dollari degli Stati Uniti depositati a nome dell’UEF di Bellinzona presso __________. Orbene, la ripartizione deve obbligatoriamente avvenire in franchi svizzeri (cfr. modello di graduatoria e stato di riparto, mod. n. 35) – non fosse che per determinare l’eventuale perdita subita dai procedenti da iscrivere nell’attestato di carenza beni (cfr. modello di attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento, mod. n. 36; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 38 ss ad art. 149) – nello stesso modo che l’ufficio di esecuzione è tenuto ad accettare pagamenti a favore del procedente (cfr. art. 12 cpv. 1 LEF) solo in valuta legale svizzera e, qualora non fosse il caso, deve pignorare i biglietti di banca esteri ricevuti (cfr. DTF 77 III 99 cons. 1; Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 5 ad art. 12; Pierre-Robert Gilliéron,Commentaire de la LP, vol. I,Losanna 1999, n. 5 ad art. 12 e 22 ad art. 38).

1.2. La somma depositata sul conto dell’UEF di Bellinzona sarà quindi realizzata solo quando sarà stata convertita in franchi svizzeri (cfr. cons. 3.1). Il vantaggio di una simile conversione della somma pignorata sta anche nel fatto che la questione del tasso di cambio non potrà più essere messa in discussione al momento del riparto effettivo.

1.3. In assenza di realizzazione, l’allestimento della graduatoria e dello stato di riparto (da qualificare di definitivo, dato che unico diritto patrimoniale pignorato appare essere la somma depositata presso la __________) è quindi prematura. Per questo motivo, il ricorso è quindi da accogliere.

2. La domanda di riparto 30 ottobre 2000 di __________, anche essa prematura, deve comunque essere convertita in una domanda di realizzazione, che risulta valida ai sensi dell’art. 116 LEF.

3. Fondandosi sul suo potere di vigilanza (cfr. art. 13 LEF) e alla luce dei problemi emersi dall’esame dell’incarto ricorsuale, questa Camera ritiene di dare le seguenti indicazioni.

3.1. Sulla base della domanda di realizzazione di __________ (cfr. cons. 2), l’UEF di Bellinzona procederà alla conversione in franchi svizzeri della somma depositata presso la __________, come segue. Proverà innanzitutto, in applicazione dell’art. 130 n. 1 LEF, a raggiungere un accordo, scritto, tra le parti (ossia l’escusso, __________ e __________) sulle modalità di conversione, in particolare sulla questione di sapere se la conversione avrà luogo presso la __________ o presso un altro istituto bancario. Qualora nessun accordo dovesse essere raggiunto, l’UEF di Bellinzona, in conformità dell’art. 130 n. 2 LEF, ordinerà alla __________ quale stabilimento di deposito ex art. 29 LALEF la conversione dell'intera somma in franchi svizzeri.

3.2. Dopo la conversione in franchi svizzeri della somma depositata, l’UEF di Bellinzona

allestirà d’ufficio (cfr. DTF 110 III 77, cons. 1a con rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 144; Schöniger, op. cit., n. 6 ad art. 144; Gilliéron,

op. cit., vol. II, n. 8 ad art. 144; anche durante le ferie esecutive, cfr. DTF114 III 61-62) la graduatoria e lo stato di riparto (contrariamente a

quanto sostenuto dalla resistente, non vi è quindi alcun rischio di perenzione della propria esecuzione, l’art. 116 cpv. 1 LEF fissando solo il termine per chiedere la realizzazione).

3.3. Gli importi dei crediti entranti in considerazione per il riparto del provento della realizzazione sono quelli figuranti nei relativi precetti esecutivi, se del caso quelli modificati risultanti dalla sentenza di rigetto dell’opposizione. Ciò vale in particolare anche per gli interessi nonché per il tasso di cambio – al giorno della domanda di esecuzione – qualora il credito sia espresso in divisa estera (cfr. art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF), riservato il caso in cui il procedente abbia esplicitamente richiesto nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione la riconversione del suo credito al corso del giorno di tale domanda (cfr. art. 88 cpv. 4 LEF). Un’ulteriore riconversione al momento del riparto è esclusa: l’escutente deve se del caso inoltrare una nuova esecuzione per il danno consecutivo alla perdita di cambio (cfr. Schöniger, op. cit., n. 72 ad art. 144).

a) Nel caso di specie, l’UEF di Bellinzona, come del resto già lo aveva rettamente fatto nella procedura da annullare, terrà conto, per quanto concerne __________, dell’importo per il quale è stato concesso il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione n. __________ (cfr. CEF [14.2000.55] del 26 giugno 2000), ossia fr. 10'676'410,20, risp., per __________, di quello figurante nel precetto esecutivo n. __________, e meglio fr. 19'842'000.--, rimasto incontestato dall’escusso.

b) Per ciò che concerne gli interessi maturati sui crediti posti in esecuzione, l’UEF di Bellinzona si fonderà, per __________, sul tasso ed il dies a quo indicati nella sentenza di rigetto (5% dal 16 febbraio 1996 al 4 maggio 2000 su fr. 10'676'410,20 e 5% dal 5 maggio 2000 su fr. 10'667'910,20), mentre per __________ riprenderà le indicazioni del precetto esecutivo n. __________, ossia un tasso d’interesse del 10% dal 12 (e non 10) ottobre 1999.

c) Giusta l’art. 144 cpv. 4 LEF, all’importo nominale dei crediti posti in esecuzione nonché alle spese esecutive anticipate vanno aggiunti gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione. In casu, il dies ad quem sarà pertanto il giorno della conversione della somma depositata in franchi svizzeri (cfr. cons. 1.2).

d) Per quanto riguarda il computo degli interessi, il modo di calcolarli adottato dall’UEF di Bellinzona è, nel principio, corretto. Va operato tenendo conto di tutti i giorni del periodo considerato, ad eccezione del dies a quo e compreso il dies ad quem, ritenuto che, conformemente alla convenzione in materia commerciale (cfr. Orlando Nosetti, Introduzione alla contabilità finanziaria, vol. I, 2a ed., Losone 1992, p. 159-160), l’anno ha 360 giorni e i mesi 30 (ad es.: tra il 16.2.96 ed il 31.12.96, vi sono 314 giorni [14 + (10 x 30], dunque, essendo il tasso d’interesse annuo del 5%, gli interessi maturati durante questo periodo sul credito di __________ [fr. 10'676'410,20] ammontano a fr. 465'610,11 [10'676'410,20 x 5% x 314/360] – e non fr. 465'381,98, come risulta invece dalla tabella allegata all’avviso impugnato).

e) Va inoltre ricordato che le spese esecutive anticipate dai creditori vanno sommate al loro rispettivo credito (cfr. art. 144 cpv. 4 LEF e modello di graduatoria e stato di riparto, mod. n. 35, 5a colonna).

3.4. Nessun riparto, provvisorio o definitivo, può intervenire prima che siano cresciuti in giudicato la graduatoria ed il relativo stato di riparto, provvisorio o definitivo (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3a. ed., Zurigo 1993, n. 23 ad § 52; Schöniger, op. cit., n. 90 ad art. 144; Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 144 e 33 ad art. 146). Qualora fosse contestato solo uno dei due crediti posti in esecuzione, il dividendo riferito al credito la cui collocazione è diventata definitiva dovrà tuttavia essere versato immediatamente al titolare, compresi gli interessi maturati sulla somma – in franchi svizzeri – pignorata. Il dividendo relativo al credito contestato, il cui importo deve figurare nella graduatoria e nello stato di riparto, rimarrà depositato fino alla definizione della lite, conformemente all’art. 9 LEF ed in applicazione analogica dell’art. 144 cpv. 5 LEF (in questo senso, per casi simili diversi da quello esplicitamente previsto da tale norma: deposito in caso di sospensione dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF, di cambiamento di procedente ai sensi dell’art. 77 LEF, di partecipazione provvisoria del sequestrante ex art. 281 LEF, quando concorrono diversi creditori, oppure di esecuzione in prestazione di garanzia: Schöniger, op. cit., n. 16, 18 e 20 ad art. 144; Gilliéron, vol. I, n. 10 ad art. 9; vol. II, n. 47 ad art. 144). Il riparto definitivo del dividendo depositato comprenderà ovviamente gli interessi maturati sulla somma depositata fino a questo riparto. È inoltre sempre riservata una nuova esecuzione per il danno consecutivo alla perdita di cambio (cfr. Schöniger, op. cit., n. 72 ad art. 144).

4. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.

17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod,* Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383, cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 9, 13, 17, 67, 116, 144 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il ricorso 4 dicembre 2000 __________ è accolto nel senso dei considerandi.

1.1. La graduatoria e lo stato di riparto 23 novembre 2000 nelle esecuzioni n. __________ e __________ sono annullati.

1.2. La domanda di riparto

30 ottobre 2000 __________ è convertita in una domanda di realizzazione.

2. Per la prosecuzione della procedura, l’UEF di Bellinzona si determinerà come al considerando 3.

3. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

5. Intimazione a: -__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario