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15.1999.95 • TRAC TI 15.1999.95 Generato dall'IA

Bankruptcy Administration Sale vs. Irrelevant Creditor Challenge

Numero d'incarto 15.1999.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The special bankruptcy administration sought authorization to sell real estate belonging to the bankruptcy estate despite an ongoing creditor challenge to the ranking list, as required by regulation for the realization of property encumbered by third-party rights. The court dismissed the request as inadmissible because the specific ranking dispute concerned a mortgage note on property not owned by the bankrupt entity, rendering the challenge irrelevant to the sale of the bankrupt's own real estate and thus not a reason to proceed under the exception allowing early realization without prejudice to legitimate interests.

Regesto Legislator

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Art. 128 cpv. 1 RFF, Art. 237 cpv. 2 LEF, Art. 128 cpv. 2 RFF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 128 RFF; Bankruptcy Administration Sale vs. Irrelevant Creditor Challenge: The court dismissed the request as inadmissible because the specific ranking dispute concerned a mortgage note on property not owned by the bankrupt entity, rendering the challenge irrelevant to the sale of the bankrupt's own real estate and thus not a reason to proceed under the exception allowing early realization without prejudice to legitimate interests.

Parole chiave

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amministrazione speciale del fallimento beni immobili vendita speciale debito della massa diritti procedurali diritto di proprietà Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 128 RFF

The decision references this article in the final pronouncement, although the application of this article led to the inadmissibility of the request.

art. 19 LEF

Cited in the dispositive as the procedural basis for appeal against the decision.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs, which is reflected in the operative part (Order 2).

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs, which is reflected in the operative part (Order 2).

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning regarding the decision not to award compensation, which is reflected in the operative part (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 15.99.00095 · Lugano 21 giugno 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 2 giugno 1999 di

__________

chiedente

l’autorizzazione ex art. 128 cpv. 1 RFF alla vendita degli immobili nell’ambito del fallimento __________

procedura concernente anche

__________

rappr. dall'avv. __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di __________ e __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:

- __________,

- __________,

- __________,

- __________

- __________;

che con istanza 2 giugno 1999 l’amministrazione fallimentare speciale, nella persona di __________, ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione alla vendita degli immobili di pertinenza della massa fallimentare, avendo un creditore promosso un’azione di contestazione della graduatoria ed essendo la relativa decisione non ancora stata emanata;

che per l’art. 128 cpv. 1 RFF la realizzazione degli immobili non può, neppure nei casi di urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno o ad altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi;

che l’autorità di vigilanza può permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi (art. 128 cpv. 2 RFF);

che nel caso di specie la contestazione verte sulla mancata iscrizione in graduatoria di una cartella ipotecaria di fr. 100’000.-- gravante in III rango la part. __________ RFD di __________ di proprietà della società __________ e detenuta in pegno manuale dal creditore __________;

che non concernendo la causa beni immobili di proprietà del fallito, l’azione di contestazione della graduatoria promossa dalla __________ è ininfluente ai fini della vendita dei fondi di proprietà di __________;

che l’istanza tendente alla concessione dell’autorizzazione alla vendita anticipata ex art. 128 cpv. 2 RFF è pertanto irricevibile;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamato l’art. 128 RFF

pronuncia: 1. L’istanza

2 giugno 1999 di __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria