Bankruptcy Administration Sale vs. Irrelevant Creditor Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe special bankruptcy administration sought authorization to sell real estate belonging to the bankruptcy estate despite an ongoing creditor challenge to the ranking list, as required by regulation for the realization of property encumbered by third-party rights. The court dismissed the request as inadmissible because the specific ranking dispute concerned a mortgage note on property not owned by the bankrupt entity, rendering the challenge irrelevant to the sale of the bankrupt's own real estate and thus not a reason to proceed under the exception allowing early realization without prejudice to legitimate interests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 128 cpv. 1 RFF, Art. 237 cpv. 2 LEF, Art. 128 cpv. 2 RFF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 128 RFF; Bankruptcy Administration Sale vs. Irrelevant Creditor Challenge: The court dismissed the request as inadmissible because the specific ranking dispute concerned a mortgage note on property not owned by the bankrupt entity, rendering the challenge irrelevant to the sale of the bankrupt's own real estate and thus not a reason to proceed under the exception allowing early realization without prejudice to legitimate interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision references this article in the final pronouncement, although the application of this article led to the inadmissibility of the request.
Cited in the dispositive as the procedural basis for appeal against the decision.
Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs, which is reflected in the operative part (Order 2).
Cited in the reasoning regarding the decision not to charge costs, which is reflected in the operative part (Order 2).
Cited in the reasoning regarding the decision not to award compensation, which is reflected in the operative part (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 15.99.00095 · Lugano 21 giugno 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 2 giugno 1999 di
__________
chiedente
l’autorizzazione ex art. 128 cpv. 1 RFF alla vendita degli immobili nell’ambito del fallimento __________
procedura concernente anche
__________
rappr. dall'avv. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di __________ e __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
- __________,
- __________,
- __________,
- __________
- __________;
che con istanza 2 giugno 1999 l’amministrazione fallimentare speciale, nella persona di __________, ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione alla vendita degli immobili di pertinenza della massa fallimentare, avendo un creditore promosso un’azione di contestazione della graduatoria ed essendo la relativa decisione non ancora stata emanata;
che per l’art. 128 cpv. 1 RFF la realizzazione degli immobili non può, neppure nei casi di urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno o ad altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi;
che l’autorità di vigilanza può permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi (art. 128 cpv. 2 RFF);
che nel caso di specie la contestazione verte sulla mancata iscrizione in graduatoria di una cartella ipotecaria di fr. 100’000.-- gravante in III rango la part. __________ RFD di __________ di proprietà della società __________ e detenuta in pegno manuale dal creditore __________;
che non concernendo la causa beni immobili di proprietà del fallito, l’azione di contestazione della graduatoria promossa dalla __________ è ininfluente ai fini della vendita dei fondi di proprietà di __________;
che l’istanza tendente alla concessione dell’autorizzazione alla vendita anticipata ex art. 128 cpv. 2 RFF è pertanto irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l’art. 128 RFF
pronuncia: 1. L’istanza
2 giugno 1999 di __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4. Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria