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15.1999.80 • TRAC TI 15.1999.80 Generato dall'IA

Debtor Waives Real Execution Claim by Failing to Appeal Initial Ordinary Attachment

Numero d'incarto 15.1999.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A debtor appealed a property attachment notice concerning a creditor's claim, arguing that the creditor should first pursue collection through the collateral property subject to a lien before resorting to ordinary execution proceedings, as allowed by law for secured debts. The court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor had failed to challenge the initial attachment order, which was issued via ordinary execution proceedings, thereby implicitly waiving their right to the benefit of real execution against the collateral. Furthermore, the court noted that any challenges regarding the actual amount of the debt were matters of substantive merit beyond the scope of its review in this supervisory appeal.

Regesto Legislator

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Art. 41 cpv. 1bis LEF, Art. 20a cpv. 1 primo, Art. 62 cpv. 2 OTLEF, Art. 19 LEF, art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; Debtor Waives Real Execution Claim by Failing to Appeal Initial Ordinary Attachment: The court dismissed the appeal as inadmissible because the debtor had failed to challenge the initial attachment order, which was issued via ordinary execution proceedings, thereby implicitly waiving their right to the benefit of real execution against the collateral. Furthermore, the court noted that any challenges regarding the actual amount of the debt were matters of substantive merit beyond the scope of its review in this supervisory appeal.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili incasso esecuzione del sequestro diritto di proprietà procedura ordinaria legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 110 III 7
DTF 58 III 59
– omettendo di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 );
DTF 68 III 133
– concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133);
DTF 93 III 15
– pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 19 LEF

Cited as the basis for the right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.

art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF

Cited in the reasoning section related to the decision not to levy costs.

art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning section related to the decision not to levy costs.

art. 62 cpv. 2 OTLEF

Cited in the reasoning section regarding the decision not to award legal fees/indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 15.1999.00080 · Lugano 26 ottobre 1999 FA/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 4 maggio 1999 di

__________ contro

l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l’avviso di pignoramento 28 aprile 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

__________

viste le osservazioni

– 12 maggio 1999 della __________

– 20 maggio 1999 dell’UEF di Locarno

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la __________ di __________ procede in via di pignoramento contro __________ per l’incasso di un credito di fr.68’319.75;

che il 29 aprile 1999 veniva notificato al debitore l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n.__________ previsto per il giorno 17 maggio 1999;

che con ricorso 4 maggio 1999 __________ si aggrava contro l’avviso di pignoramento postulando la realizzazione della part. __________ RF di __________ sulla quale il creditore vanterebbe un diritto di pegno;

che egli contesta inoltre la somma del credito;

che con osservazioni 12 maggio 1999 la __________ chiede la reiezione del gravame;

che delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito;

che se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis LEF);

che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrecht, Berna 1997, § 32 n.9, p.262);

che per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare ( DTF

110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133,

58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n.10, p. 262) nelle ipotesi seguenti:

– omettendo di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 );

– concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133);

– pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n. 10, p. 262);

che nel caso di specie il debitore ha omesso d’interporre ricorso contro il precetto esecutivo in via di pignoramento, notificatogli il 27 maggio 1998, contestando il tipo d’esecuzione;

che il tal modo egli ha implicitamente rinunciato a far valere il beneficio d’escussione reale;

che di conseguenza il ricorso 4 maggio 1999 contro l’avviso di pignoramento si rivela manifestamente tardivo;

che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Camera;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 41 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 4 maggio 1999 __________, è irricevibile.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a:

– __________

Comunicazione all’UEF di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria